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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/10/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 226/2025 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. NASTA Parte_1 C.F._1
ERASMO e con elezione di domicilio in VIA MARZIALE, 3 04023 FORMIA presso avv. NASTA ERASMO;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. con il patrocinio dell' Controparte_1 P.IVA_1
avv. BELELLI FLAVIO e con elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA 1
60123 ANCONA, presso e nello studio dell'avv. BELELLI FLAVIO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso o di legge, contrariis
pagina 1 di 6 rejectis, competente sia per territorio che per materia relativamente alla presunta cartella e per le domande contenute, dichiarati nulli ed irrilevanti tutti gli atti eventualmente prodotti in copia che si disconoscono sin d'ora, ex art. 2719 c.c. – in quanto inammissibile ed inutilizzabili e, pertanto, privi di autenticità e di qualsivoglia valore legale,
1) accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n.
02020200015779733000 illegittimamente iscritta nel ruolo del concessionario per inesistenza della notifica e prescrizione dei presunti titoli presupposti;
2) in conseguenza e per l'effetto, accertata la nullità/inefficacia della cartella di pagamento sopra identificata e allegata, nonché, l'inesistenza del relativo credito incorporato perché oggetto di prescrizione e decadenza – dichiarare la non debenza delle somme vantate e pretese dalla convenuta per i motivi di cui sopra, riconoscendo il contribuente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata, e, pertanto, condannare, parte convenuta all'immediata cancellazione dei predetti titoli/cartelle dai ruoli esattoriali in uno al relativo credito iscritto;
3) condannare l , alla refusione delle spese di Controparte_2
giudizio, compensi/competenze professionali, oltre IVA e C.P.A. diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.. di parte opposta: in via principale:
pagina 2 di 6 - rigettare il ricorso della Sig.ra perché infondato in fatto e in diritto per Parte_1
i suesposti motivi e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia di tutti gli atti della riscossione quivi impugnati;
in via gradata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso del contribuente, confermare la piena validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento n. 02020249014399009000 in relazione a tutte le cartelle di pagamento e i crediti non impugnati nel presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario.
Motiv azione
Con atto di citazione in opposizione deduceva che il 12.12.24 veniva a Parte_1
conoscenza, con la notifica di intimazione di pagamento, che a suo carico esisteva una cartella di pagamento, la n. 02020200015779733000, per presunti crediti relativi a spese processuali e cassa ammende riferite al 2014; eccepiva l'inesistenza del titolo oggetto della cartella ,mai notificata al ricorrente e quindi che le pretese erano prescritte;
in sostanza a sostegno della opposizione ex art. 615 primo comma cpc deduceva che la cartella di pagamento era stata illegittimamente iscritta al ruolo dal concessionario e che il credito incorporato nella cartella era inesistente perchè prescritto per il decorso del termine quinquennale/decennale;la prova della relata di notifica delle cartelle non poteva pagina 3 di 6 essere rappresentata da una semplice fotocopia e la eventuale documentazione prodotta in copia dall'avversario veniva comunque disconosciuta;
inoltre le copie delle notifiche non potevano essere copie prive della indicazione del mittente e del destinatario;
infine il deposito degli estratti ruolo non poteva sostituire la produzione in giudizio delle originarie e originali copie delle cartelle di pagamento;
gli estratti ruolo non potevano sostituire in altre parole le cartelle di pagamento. Era infine incerto il calcolo degli interessi , non essendo specificata la modalità di calcolo. Si costituiva l'opposto contestando gli assunti dell'avversario.
La causa, introdotta con rito semplificato, veniva trattenuta in decisione il 17.9.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si prende atto che non si sollevano censure rispetto alla notifica dell'intimazione.
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata il 10.2.22 come da documento
(doc.5 b di parte opposta che fa riferimento proprio al documento
2020200015779733000) e come da ruoli, di cui venivano allegati gli estratti dall' CP_3
(doc. 4 fasc. opposto); tali ruoli peraltro fanno fede fino a querela di falso.
In ordine alla mancata produzione della cartella in originale si ricorda che
(Cass. n. 10326 del 13/05/2014) in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo
pagina 4 di 6 all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (così anche
Cass. ordinanza n. 21533 del 15/09/2017) .
Si ricorda che anche le attestazioni compiute dall'Ufficiale notificante nella relata inerenti alle attività che ha eseguito e le dichiarazioni che ha ricevuto , fanno fede fino a querela di falso (che nel caso in esame non è stata sollevata).
Gli elementi infine di cui devono essere composte le cartelle sono predeterminati per legge, ovvero dagli artt. 20 e 30 DPR 603/1973 e quindi non può dolersi l'opponente della eventuale mancanza di motivazione. Peraltro la motivazione vi è nella cartella:
Atti giudiziari anno 2014 di 8957,94 euro spettanti al - Corte Controparte_4
di Appello di Napoli;
oneri di riscossione ,diritti di notifica spettanti all' CP_3
Quanto all'ammontare degli interessi (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022
) la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
pagina 5 di 6 Nel caso in esame nella cartella si legge che , quanto agli interessi, essi sono dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell
[...]
(art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano CP_2
sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento. va quindi disattesa anche tale eccezione.
L'eccezione di prescrizione è tardiva se riguarda il periodo antecedente la notifica della cartella ,perchè andava impugnata se del caso la cartella medesima, regolarmente notificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione di;
Parte_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 3080,00 di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 780,00 per la fase introduttiva, euro 1500,00 per la fase di decisione, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario da distrarsi in favore dell'avvocato Flavio Belelli che si è dichiarato antistatario.
Cosi' deciso in data 08/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 226/2025 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell' avv. NASTA Parte_1 C.F._1
ERASMO e con elezione di domicilio in VIA MARZIALE, 3 04023 FORMIA presso avv. NASTA ERASMO;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. con il patrocinio dell' Controparte_1 P.IVA_1
avv. BELELLI FLAVIO e con elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA 1
60123 ANCONA, presso e nello studio dell'avv. BELELLI FLAVIO;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Di parte opponente: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso o di legge, contrariis
pagina 1 di 6 rejectis, competente sia per territorio che per materia relativamente alla presunta cartella e per le domande contenute, dichiarati nulli ed irrilevanti tutti gli atti eventualmente prodotti in copia che si disconoscono sin d'ora, ex art. 2719 c.c. – in quanto inammissibile ed inutilizzabili e, pertanto, privi di autenticità e di qualsivoglia valore legale,
1) accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n.
02020200015779733000 illegittimamente iscritta nel ruolo del concessionario per inesistenza della notifica e prescrizione dei presunti titoli presupposti;
2) in conseguenza e per l'effetto, accertata la nullità/inefficacia della cartella di pagamento sopra identificata e allegata, nonché, l'inesistenza del relativo credito incorporato perché oggetto di prescrizione e decadenza – dichiarare la non debenza delle somme vantate e pretese dalla convenuta per i motivi di cui sopra, riconoscendo il contribuente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito azionata, e, pertanto, condannare, parte convenuta all'immediata cancellazione dei predetti titoli/cartelle dai ruoli esattoriali in uno al relativo credito iscritto;
3) condannare l , alla refusione delle spese di Controparte_2
giudizio, compensi/competenze professionali, oltre IVA e C.P.A. diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.. di parte opposta: in via principale:
pagina 2 di 6 - rigettare il ricorso della Sig.ra perché infondato in fatto e in diritto per Parte_1
i suesposti motivi e per l'effetto confermare la piena validità ed efficacia di tutti gli atti della riscossione quivi impugnati;
in via gradata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso del contribuente, confermare la piena validità ed efficacia dell'intimazione di pagamento n. 02020249014399009000 in relazione a tutte le cartelle di pagamento e i crediti non impugnati nel presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario.
Motiv azione
Con atto di citazione in opposizione deduceva che il 12.12.24 veniva a Parte_1
conoscenza, con la notifica di intimazione di pagamento, che a suo carico esisteva una cartella di pagamento, la n. 02020200015779733000, per presunti crediti relativi a spese processuali e cassa ammende riferite al 2014; eccepiva l'inesistenza del titolo oggetto della cartella ,mai notificata al ricorrente e quindi che le pretese erano prescritte;
in sostanza a sostegno della opposizione ex art. 615 primo comma cpc deduceva che la cartella di pagamento era stata illegittimamente iscritta al ruolo dal concessionario e che il credito incorporato nella cartella era inesistente perchè prescritto per il decorso del termine quinquennale/decennale;la prova della relata di notifica delle cartelle non poteva pagina 3 di 6 essere rappresentata da una semplice fotocopia e la eventuale documentazione prodotta in copia dall'avversario veniva comunque disconosciuta;
inoltre le copie delle notifiche non potevano essere copie prive della indicazione del mittente e del destinatario;
infine il deposito degli estratti ruolo non poteva sostituire la produzione in giudizio delle originarie e originali copie delle cartelle di pagamento;
gli estratti ruolo non potevano sostituire in altre parole le cartelle di pagamento. Era infine incerto il calcolo degli interessi , non essendo specificata la modalità di calcolo. Si costituiva l'opposto contestando gli assunti dell'avversario.
La causa, introdotta con rito semplificato, veniva trattenuta in decisione il 17.9.25.
L'opposizione è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si prende atto che non si sollevano censure rispetto alla notifica dell'intimazione.
La cartella di pagamento è stata regolarmente notificata il 10.2.22 come da documento
(doc.5 b di parte opposta che fa riferimento proprio al documento
2020200015779733000) e come da ruoli, di cui venivano allegati gli estratti dall' CP_3
(doc. 4 fasc. opposto); tali ruoli peraltro fanno fede fino a querela di falso.
In ordine alla mancata produzione della cartella in originale si ricorda che
(Cass. n. 10326 del 13/05/2014) in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo
pagina 4 di 6 all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (così anche
Cass. ordinanza n. 21533 del 15/09/2017) .
Si ricorda che anche le attestazioni compiute dall'Ufficiale notificante nella relata inerenti alle attività che ha eseguito e le dichiarazioni che ha ricevuto , fanno fede fino a querela di falso (che nel caso in esame non è stata sollevata).
Gli elementi infine di cui devono essere composte le cartelle sono predeterminati per legge, ovvero dagli artt. 20 e 30 DPR 603/1973 e quindi non può dolersi l'opponente della eventuale mancanza di motivazione. Peraltro la motivazione vi è nella cartella:
Atti giudiziari anno 2014 di 8957,94 euro spettanti al - Corte Controparte_4
di Appello di Napoli;
oneri di riscossione ,diritti di notifica spettanti all' CP_3
Quanto all'ammontare degli interessi (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022
) la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.
pagina 5 di 6 Nel caso in esame nella cartella si legge che , quanto agli interessi, essi sono dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell
[...]
(art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano CP_2
sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento. va quindi disattesa anche tale eccezione.
L'eccezione di prescrizione è tardiva se riguarda il periodo antecedente la notifica della cartella ,perchè andava impugnata se del caso la cartella medesima, regolarmente notificata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione di;
Parte_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_3
le spese di lite, che si liquidano in € 3080,00 di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 780,00 per la fase introduttiva, euro 1500,00 per la fase di decisione, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario da distrarsi in favore dell'avvocato Flavio Belelli che si è dichiarato antistatario.
Cosi' deciso in data 08/10/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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