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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
RG 62/2021
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 62/2021 vertente tra tra
, Parte_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_3 C.F._1
Gervasio Cicoria;
appellante
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vitantonio Ripoli;
P.IVA_1
, Controparte_2 [...]
, E Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5
appellato
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione del 18.7.2017 Parte_1
, , conveniva in giudizio la
[...] Pt_2 Pt_3 [...]
, Controparte_6 Controparte_2 [...]
e CP_5 Controparte_7 Controparte_2
chiedendo, previo accertamento della natura simulata del contratto di
[...]
~ 1 ~ RG 62/2021
sez. civ. CdA PZ
compravendita, di dichiararlo privo di effetti ai sensi degli artt. 1414 c.c. e seguenti.
2. Si costituiva la eccependo, in via Controparte_8
preliminare, la prescrizione dell'azione, la nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi e la carenza di legittimazione di parte attrice. Nel merito, ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria.
3. Con sentenza n. 308/2020, pubblicata il 30.06.2020 il Tribunale di
Matera ha dichiarato inammissibile la domanda attorea e ha condannato la parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta costituita delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.343,00.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, , proponeva appello avverso la citata sentenza,
[...] Pt_2 Pt_3
convenendo in giudizio la Controparte_6
, , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_7
e , chiedendo di riformare la
[...] Controparte_2
sentenza di primo grado.
5. Si è costituito la chiedendo di Controparte_8
dichiarare inammissibile l'appello per i motivi dedotti e in via gradata, di rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico.
6. Il collegio, in data 15 aprile 2025, rilevato che il difensore di parte appellante ha dichiarato il decesso di , parte Controparte_2
appellata contumace, ha dichiarato l'interruzione del processo con ordinanza comunicata alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. All'esame degli atti risulta che il giudizio è stato interrotto in data
15.4.2025 e mai riassunto entro il prescritto termine perentorio di mesi tre, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Le parti costituite, a cui risulta comunicato il detto provvedimento di interruzione, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro
~ 2 ~ RG 62/2021
sez. civ. CdA PZ
disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co. 3 c.p.c., come sostituito dalla legge
69/2009 a decorrete dal 4.06.2009, applicabile ratione temporis, estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la cancellazione della causa dal ruolo e la pronuncia di estinzione del processo, da adottarsi con sentenza dal collegio,
A norma dell'art. 310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
~ 3 ~
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 62/2021 vertente tra tra
, Parte_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pt_3 C.F._1
Gervasio Cicoria;
appellante
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vitantonio Ripoli;
P.IVA_1
, Controparte_2 [...]
, E Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5
appellato
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione del 18.7.2017 Parte_1
, , conveniva in giudizio la
[...] Pt_2 Pt_3 [...]
, Controparte_6 Controparte_2 [...]
e CP_5 Controparte_7 Controparte_2
chiedendo, previo accertamento della natura simulata del contratto di
[...]
~ 1 ~ RG 62/2021
sez. civ. CdA PZ
compravendita, di dichiararlo privo di effetti ai sensi degli artt. 1414 c.c. e seguenti.
2. Si costituiva la eccependo, in via Controparte_8
preliminare, la prescrizione dell'azione, la nullità dell'atto di citazione per incertezza del petitum e della causa petendi e la carenza di legittimazione di parte attrice. Nel merito, ha contestato le avverse deduzioni chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria.
3. Con sentenza n. 308/2020, pubblicata il 30.06.2020 il Tribunale di
Matera ha dichiarato inammissibile la domanda attorea e ha condannato la parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta costituita delle spese di giudizio, liquidate in euro 10.343,00.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, , proponeva appello avverso la citata sentenza,
[...] Pt_2 Pt_3
convenendo in giudizio la Controparte_6
, , Controparte_2 Controparte_5 Controparte_7
e , chiedendo di riformare la
[...] Controparte_2
sentenza di primo grado.
5. Si è costituito la chiedendo di Controparte_8
dichiarare inammissibile l'appello per i motivi dedotti e in via gradata, di rigettarlo perché destituito di fondamento giuridico.
6. Il collegio, in data 15 aprile 2025, rilevato che il difensore di parte appellante ha dichiarato il decesso di , parte Controparte_2
appellata contumace, ha dichiarato l'interruzione del processo con ordinanza comunicata alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. All'esame degli atti risulta che il giudizio è stato interrotto in data
15.4.2025 e mai riassunto entro il prescritto termine perentorio di mesi tre, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Le parti costituite, a cui risulta comunicato il detto provvedimento di interruzione, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro
~ 2 ~ RG 62/2021
sez. civ. CdA PZ
disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co. 3 c.p.c., come sostituito dalla legge
69/2009 a decorrete dal 4.06.2009, applicabile ratione temporis, estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la cancellazione della causa dal ruolo e la pronuncia di estinzione del processo, da adottarsi con sentenza dal collegio,
A norma dell'art. 310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
~ 3 ~