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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/05/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5398/2024 promossa da:
(cod. fisc. – P.IVA Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.Massimo AMATO del foro di P.IVA_1
Santa Maria Capua Vetere (CE), e con questi elettivamente domiciliato in
Vairano Scalo (CE) alla via Giovanni XXIII n.11;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 15 del dlgs 150 del 2011, 170 del DPR 115 del 2002 e
281 undecies c.p.c. il dott. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione delle competenze in suo favore, quale CTU nel giudizio n. 2436/2022 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, decreto comunicato in data 2.9.2024. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la liquidazione effettuata dal
Giudice di Pace è illegittima per violazione di legge e non consona alla dignità professionale.
Non si sono costituiti i resistenti, sebbene ritualmente citati, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, atteso che lo stesso risulta depositato telematicamente in data 13.9.2024, quindi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione impugnato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ai sensi dell'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs.
n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comu-nicazione o notificazione del provvedimento” (Cass. 4423/17).
Ciò detto, nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
In particolare, rappresenta il CTU di aver avuto incarico avente ad oggetto la valutazione della cinematica di un sinistro stradale con accertamento dei danni subiti al veicolo e che, dopo aver depositato la propria istanza di liquidazione per compensi professionali - quantificati in complessivi € 958,79 di cui € 107,30 per esborsi, € 152,21 ex art. 17 DM 30/05/2002 e € 699,28 per vacazioni - vedeva Contr liquidarsi dal l'importo complessivo di € 300,00 inferiore anche all'acconto
(di € 400,00) assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico.
Ebbene la domanda è fondata, essendo la liquidazione operata dal Giudice di Pace ingiusta e non motivata.
Nel caso specifico, il valore del danno stimato è stato pari ad € 1637,84 cui corrisponde un importo minimo di € 76,09 ed un importo massimo di 152,21 secondo i parametri di cui all'art. 17 DM 30/05/2002.
In relazione alla complessità dell'operato, nonchè alla completezza e al pregio dell'attività prestata, la somma richiesta dal CTU di € 152,21 appare equa. In considerazione poi dell'oggetto, molto più ampio, della consulenza oltre al compenso ex art.17 DM 182/2002 (previsto per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione) può procedersi, per quanto concerne l'indagine ulteriore (ricostruzione cinematica) ad una valutazione a vacazioni.
Come è noto, in tema di liquidazione dei compensi al CTU, il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza n. 8148/16; depositata il 22 aprile).
Conclusivamente, tenuto conto dell'impegno profuso, della natura e caratteristiche dell'incarico, delle questioni affrontate e risolte nonché del tempo assegnato (60 giorni) e tenuto conto di quanto già liquidato ai sensi dell'art. 17 cit., appare equo riconoscere i seguenti compensi per come richiesti.
RIEPILOGO degli ONORARI - DPR 115/2002
Onorari a vacazione € 699,28
Onorari tabellari € 152,21
TOTALE ONORARI € 851,49
Quanto, infine, alle spese vive esse vanno riconosciute soltanto nei limiti di
€ 40,20 per le distanze percorse, mentre per il resto la domanda è da rigettare in quanto nessun esborso è stato documentato.
Il compenso e le spese per come liquidate sono poste a carico delle parti in solido per come disposto con il decreto di liquidazione del Giudice di Pace che sul punto non è stato impugnato. Le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata sostanziale opposizione dei resistenti, rimasti contumaci, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro-nunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) dichiara la contumacia dei resistenti;
b) in accoglimento dell'opposizione proposta, liquida in favore dell'Ing.
per la consulenza svolta nel giudizio 2436/2022 pendente dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere la somma complessiva di €
851,49 per compensi oltre € 40,20 per esborsi, detratto l'acconto se già corrisposto, oltre oneri fiscali e contributi previdenziali se dovuti per legge;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ambra Alvano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5398/2024 promossa da:
(cod. fisc. – P.IVA Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.Massimo AMATO del foro di P.IVA_1
Santa Maria Capua Vetere (CE), e con questi elettivamente domiciliato in
Vairano Scalo (CE) alla via Giovanni XXIII n.11;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 15 del dlgs 150 del 2011, 170 del DPR 115 del 2002 e
281 undecies c.p.c. il dott. ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di liquidazione delle competenze in suo favore, quale CTU nel giudizio n. 2436/2022 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, decreto comunicato in data 2.9.2024. In particolare, il ricorrente ha lamentato che la liquidazione effettuata dal
Giudice di Pace è illegittima per violazione di legge e non consona alla dignità professionale.
Non si sono costituiti i resistenti, sebbene ritualmente citati, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività del ricorso, atteso che lo stesso risulta depositato telematicamente in data 13.9.2024, quindi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione impugnato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ai sensi dell'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 17, del d.lgs.
n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione;
ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comu-nicazione o notificazione del provvedimento” (Cass. 4423/17).
Ciò detto, nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
In particolare, rappresenta il CTU di aver avuto incarico avente ad oggetto la valutazione della cinematica di un sinistro stradale con accertamento dei danni subiti al veicolo e che, dopo aver depositato la propria istanza di liquidazione per compensi professionali - quantificati in complessivi € 958,79 di cui € 107,30 per esborsi, € 152,21 ex art. 17 DM 30/05/2002 e € 699,28 per vacazioni - vedeva Contr liquidarsi dal l'importo complessivo di € 300,00 inferiore anche all'acconto
(di € 400,00) assegnatogli all'atto del conferimento dell'incarico.
Ebbene la domanda è fondata, essendo la liquidazione operata dal Giudice di Pace ingiusta e non motivata.
Nel caso specifico, il valore del danno stimato è stato pari ad € 1637,84 cui corrisponde un importo minimo di € 76,09 ed un importo massimo di 152,21 secondo i parametri di cui all'art. 17 DM 30/05/2002.
In relazione alla complessità dell'operato, nonchè alla completezza e al pregio dell'attività prestata, la somma richiesta dal CTU di € 152,21 appare equa. In considerazione poi dell'oggetto, molto più ampio, della consulenza oltre al compenso ex art.17 DM 182/2002 (previsto per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione) può procedersi, per quanto concerne l'indagine ulteriore (ricostruzione cinematica) ad una valutazione a vacazioni.
Come è noto, in tema di liquidazione dei compensi al CTU, il criterio della liquidazione tabellare è cumulabile rispetto a quello delle vacazioni nel caso in cui, in risposta ai quesiti sottoposti al consulente, siano state compiute plurime attività che prevedano uno o diversi criteri di liquidazione tabellare e altre che siano prive di riferimento a qualsiasi parametro tabellare e rispetto alle quali appare illogica e quindi non percorribile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione sicché rispetto ad esse si rende necessaria la liquidazione a vacazioni (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza n. 8148/16; depositata il 22 aprile).
Conclusivamente, tenuto conto dell'impegno profuso, della natura e caratteristiche dell'incarico, delle questioni affrontate e risolte nonché del tempo assegnato (60 giorni) e tenuto conto di quanto già liquidato ai sensi dell'art. 17 cit., appare equo riconoscere i seguenti compensi per come richiesti.
RIEPILOGO degli ONORARI - DPR 115/2002
Onorari a vacazione € 699,28
Onorari tabellari € 152,21
TOTALE ONORARI € 851,49
Quanto, infine, alle spese vive esse vanno riconosciute soltanto nei limiti di
€ 40,20 per le distanze percorse, mentre per il resto la domanda è da rigettare in quanto nessun esborso è stato documentato.
Il compenso e le spese per come liquidate sono poste a carico delle parti in solido per come disposto con il decreto di liquidazione del Giudice di Pace che sul punto non è stato impugnato. Le spese del presente giudizio, in considerazione della mancata sostanziale opposizione dei resistenti, rimasti contumaci, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro-nunciando sulle domande in epigrafe così provvede:
a) dichiara la contumacia dei resistenti;
b) in accoglimento dell'opposizione proposta, liquida in favore dell'Ing.
per la consulenza svolta nel giudizio 2436/2022 pendente dinanzi Parte_1
al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere la somma complessiva di €
851,49 per compensi oltre € 40,20 per esborsi, detratto l'acconto se già corrisposto, oltre oneri fiscali e contributi previdenziali se dovuti per legge;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ambra Alvano