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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 02/07/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 330/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 330/2025 e promossa con ricorso depositato il 22/05/2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
E da
(c.f. ) nata a [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Strada Delle Madonne nr.6 lettera C;
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 22/05/2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore
, nata a [...] il [...], dallo loro relazione e stabile convivenza, Persona_1
ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 29.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insisto per l'accoglimento del ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. La regolamentazione da costoro proposta, infatti, non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore tenuto conto della sua tenera età (soli sei anni) e ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. ” Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con abitazione Per_1
prevalente presso la madre IG in Ala (TN), Strada Delle Madonne nr. 6 lettera C, Parte_2
e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. l'abitazione sita in Ala (TN), Strada Delle Madonne nr. 6 lettera C di proprietà esclusiva della
IG quale genitore collocatario prevalente della figlia Parte_2 Per_1
3. il padre terrà con sé la minore le settimane dalla domenica mattina alle ore 11.00 e portandola direttamente alla Scuola il mercoledì mattina ove verrà prelevata all'uscita dalla madre;
CP_1
4. i genitori terranno la figlia la metà delle Vacanze Natalizie (alternando di anno in anno Natale
e capodanno , prevedendo un pranzo o cena o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale per gli auguri e lo scambio dei regali con il genitore che non ha la figlia per il Natale) con modalità da concordarsi pagina2 di 3 fra i genitori almeno 15 giorni prima e la metà delle Vacanze Pasquali (alternando di anno in anno
Pasqua e Pasquetta prevedendo il pranzo o la cena del giorno di Pasqua o Pasquetta con il genitore che non ha la figlia a Pasqua) sempre con modalità da concordarsi fra i genitori almeno 15 giorni prima;
5. il padre potrà tenere con sé la figlia per 3 settimane, di cui 2 consecutive, durante le Vacanze
Estive, con modalità e tempi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
6. il Signor contribuirà nel mantenimento della figlia mediante versamento Parte_1 dell'importo pari ad euro 300,00 mensili, somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della IG e da rivalutarsi Parte_2
annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. e ciò fino a quando non sarà economicamente Per_1
autosufficiente;
7. disporre a carico dei genitori il 50% del rimborso/pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per , per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo Per_1
del C.N.F., tutte da documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad euro 100,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha effettuate ogni 15 giorni, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
8. le parti concordano nell'attribuire alla IG la detrazione al 100% delle spese Parte_2
di e fiscalmente la minore risulterà a carico della madre nella misura del 100%; Per_1
9. le parti concordano che l'Assegno Universale ed ogni altro emolumento sarà da attribuire alla madre collocataria IG .” Parte_2
10. COMPENSA integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025.
La presidente
Mariateresa Dieni
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 330/2025 e promossa con ricorso depositato il 22/05/2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
E da
(c.f. ) nata a [...] e residente in [...], Parte_2 C.F._2
Strada Delle Madonne nr.6 lettera C;
rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. PERENZONI MARISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti in via congiunta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
pagina1 di 3 1. Con ricorso depositato il 22/05/2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore
, nata a [...] il [...], dallo loro relazione e stabile convivenza, Persona_1
ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. In data 29.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insisto per l'accoglimento del ricorso congiunto.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. La regolamentazione da costoro proposta, infatti, non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore tenuto conto della sua tenera età (soli sei anni) e ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. ” Affidare la figlia minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori con abitazione Per_1
prevalente presso la madre IG in Ala (TN), Strada Delle Madonne nr. 6 lettera C, Parte_2
e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2. l'abitazione sita in Ala (TN), Strada Delle Madonne nr. 6 lettera C di proprietà esclusiva della
IG quale genitore collocatario prevalente della figlia Parte_2 Per_1
3. il padre terrà con sé la minore le settimane dalla domenica mattina alle ore 11.00 e portandola direttamente alla Scuola il mercoledì mattina ove verrà prelevata all'uscita dalla madre;
CP_1
4. i genitori terranno la figlia la metà delle Vacanze Natalizie (alternando di anno in anno Natale
e capodanno , prevedendo un pranzo o cena o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale per gli auguri e lo scambio dei regali con il genitore che non ha la figlia per il Natale) con modalità da concordarsi pagina2 di 3 fra i genitori almeno 15 giorni prima e la metà delle Vacanze Pasquali (alternando di anno in anno
Pasqua e Pasquetta prevedendo il pranzo o la cena del giorno di Pasqua o Pasquetta con il genitore che non ha la figlia a Pasqua) sempre con modalità da concordarsi fra i genitori almeno 15 giorni prima;
5. il padre potrà tenere con sé la figlia per 3 settimane, di cui 2 consecutive, durante le Vacanze
Estive, con modalità e tempi da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
6. il Signor contribuirà nel mantenimento della figlia mediante versamento Parte_1 dell'importo pari ad euro 300,00 mensili, somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente sul c/c della IG e da rivalutarsi Parte_2
annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T. e ciò fino a quando non sarà economicamente Per_1
autosufficiente;
7. disporre a carico dei genitori il 50% del rimborso/pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per , per tali intendendosi quelle indicate nelle Linee Guida del Protocollo Per_1
del C.N.F., tutte da documentarsi e da concordarsi previamente fra i genitori qualora la singola spesa sia uguale o superiore ad euro 100,00 e da rimborsarsi al genitore che le ha effettuate ogni 15 giorni, provvedendo, anche per il rimborso delle spese straordinarie, a bonifico bancario sul c/c del genitore che le ha anticipate e ciò sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
8. le parti concordano nell'attribuire alla IG la detrazione al 100% delle spese Parte_2
di e fiscalmente la minore risulterà a carico della madre nella misura del 100%; Per_1
9. le parti concordano che l'Assegno Universale ed ogni altro emolumento sarà da attribuire alla madre collocataria IG .” Parte_2
10. COMPENSA integralmente le spese fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2025.
La presidente
Mariateresa Dieni
La giudice estensora
Giulia Paoli
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