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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21776/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PRELLE NEVIO GIUSEPPE che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 03/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 22/07/2005 e il 19/10/2008.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 04/03/2015.
Con ricorso depositato il 17/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la ex casa coniugale, sita in via Bardonecchia n. 10 a Collegno e di proprietà esclusiva della signora , resti assegnata alla stessa. Parte_2
Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne , che mantiene la propria residenza presso l'abitazione della madre. Il padre può vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri, Per_ previo accordo con la madre e nel totale rispetto della volontà e degli impegni di .
In difetto di accordo, il padre può tenere con sé la minore per due pomeriggi alla settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30 e, a weekend alternati, dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, la minore può trascorrere con il padre il 25 dicembre o il 24 dicembre ad anni alternati, salvo diverso accordo tra i genitori. Il padre può inoltre tenere con sé la minore il
31 dicembre o il 01 gennaio ad anni alternati.
Durante le vacanze pasquali, il padre può tenere con sé la minore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alternati.
Durante le vacanze estive, il padre può tenere con sé la minore per quindici giorni consecutivi, concordando il periodo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
Tutti i suindicati periodi si intendono suscettibili di variazione, debitamente concordata tra i genitori.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di mantenimento delle due figlie (entrambe studentesse), la somma mensile di euro 500/00 (cinquecento,00) entro il giorno 05 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il padre si impegna inoltre a versare alla madre il
50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche (mensa e trasporti esclusi), ricreative, sportive e straordinarie tutte, sostenute dalla madre per le figlie e debitamente documentate, che il padre deve rifondere alla madre entro dieci giorni dalla esibizione dei relativi giustificativi di spesa.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente, a nessun titolo.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 21776/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PRELLE NEVIO GIUSEPPE che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
COLLEGNO il 03/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il 22/07/2005 e il 19/10/2008.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 04/03/2015.
Con ricorso depositato il 17/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la ex casa coniugale, sita in via Bardonecchia n. 10 a Collegno e di proprietà esclusiva della signora , resti assegnata alla stessa. Parte_2
Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne , che mantiene la propria residenza presso l'abitazione della madre. Il padre può vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri, Per_ previo accordo con la madre e nel totale rispetto della volontà e degli impegni di .
In difetto di accordo, il padre può tenere con sé la minore per due pomeriggi alla settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle ore 18.30 sino alle ore 21.30 e, a weekend alternati, dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica.
Durante le vacanze natalizie, la minore può trascorrere con il padre il 25 dicembre o il 24 dicembre ad anni alternati, salvo diverso accordo tra i genitori. Il padre può inoltre tenere con sé la minore il
31 dicembre o il 01 gennaio ad anni alternati.
Durante le vacanze pasquali, il padre può tenere con sé la minore il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alternati.
Durante le vacanze estive, il padre può tenere con sé la minore per quindici giorni consecutivi, concordando il periodo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno.
Tutti i suindicati periodi si intendono suscettibili di variazione, debitamente concordata tra i genitori.
DISPONE che il padre corrisponda alla madre, a titolo di mantenimento delle due figlie (entrambe studentesse), la somma mensile di euro 500/00 (cinquecento,00) entro il giorno 05 di ciascun mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Il padre si impegna inoltre a versare alla madre il
50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche (mensa e trasporti esclusi), ricreative, sportive e straordinarie tutte, sostenute dalla madre per le figlie e debitamente documentate, che il padre deve rifondere alla madre entro dieci giorni dalla esibizione dei relativi giustificativi di spesa.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di nulla avere a pretendere reciprocamente, a nessun titolo.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 30 maggio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.