Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 824/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 824/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n.
103 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pillitu, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239000069281000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020170001343690000, n. 33020170001655850000 e n.
33020180001653914000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3.07.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020239000069281000, notificata il 30.03.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020170001343690000, n. 33020170001655850000 e n.
33020180001653914000, asseritamente mai notificati, aventi ad oggetto contributi previdenziali,
2) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
3) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, che venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, nonché, di conseguenza, dell'intimazione di pagamento impugnata;
chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con l'intimazione di pagamento opposta;
chiedeva, ancora, che venisse accertato come ulteriore motivo di nullità l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori e che, per l'effetto, venisse ordinata la cancellazione dei ruoli relativi ai crediti per cui è causa.
2. Integrato il contradditorio, l' deduceva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta.
3. Con memoria depositata il 14.02.2024 si costituiva in giudizio l' eccependo l'infondatezza CP_3 dell'opposizione posto che: a) gli avvisi di addebito erano stati ritualmente notificati all'opponente;
b) rispetto alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l'ente della riscossione era carente di legittimazione passiva.
4. Con ordinanza del 20.03.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.02.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
3.07.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento risalente al 30.03.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Per completezza di motivazione, si evidenzia comunque che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito, avendo prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento.
In particolare, dalla documentazione allegata emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020170001343690000, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive anno 2016, è stato spedito a mezzo di raccomandata n. 66545395277-
2 del 16.09.2017 ed è stato ricevuto il 28.09.2017 a mani di persona incaricata;
b) l'avviso di addebito n. 33020170001655850000, relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive anno 2012, è stato spedito a mezzo di raccomandata n.
66545697435-5 del 18.10.2017 ed è stato ricevuto il 26.10.2017 a mani di familiare convivente;
c) l'avviso di addebito n. 33020180001653914000, relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale e somme aggiuntive anno 2011, è stato spedito a mezzo di raccomandata n.
68952317032-9 del 18.07.2018 ed è stato ricevuto il 31.07.2018.
Si precisa, inoltre, che gli avvisi di ricevimento allegati sono agevolmente riconducibili ai rispettivi avvisi di addebito poiché recano il numero identificativo degli atti cui si riferiscono.
Ne consegue che, ove l'opposizione fosse stata proposta tempestivamente nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'eccezione di omessa notifica agli atti presupposti sarebbe stata disattesa.
6. Per quanto concerne il merito della controversia contributiva, è opportuno richiamare preliminarmente i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale: “[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass.
n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
Nella fattispecie in esame, non contesta né la sussistenza del fatto costitutivo Parte_1 della pretesa contributiva, né l'ammontare dei contributi richiesti, ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovverosia degli avvisi di addebito n. 33020170001343690000, n. 33020170001655850000 e n.
33020180001653914000 – avvisi che, invero, risultano essere stati ritualmente notificati.
Essendo stato il ricorso proposto oltre il termine di 40 giorni (termine decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento risalente al 30.03.2023), la domanda non può essere fatta valere in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, sicché
l'eccezione di prescrizione c.d. antecedente del credito contributivo non può essere valutata, attesa l'irretrattabilità del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò premesso, sebbene non risulti che l' abbia compiuto, medio tempore, atti interruttivi, alla CP_3 data di notifica dell'intimazione opposta (30.03.2023) alcuna prescrizione poteva dirsi maturata.
In particolare, per quanto riguarda i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33020170001343690000,
(notificato il 28.09.2017), il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 28.09.2022, ma per effetto delle norme speciali di cui alla disciplina emergenziale, il suddetto termine è rimasto sospeso per 311 giorni, con conseguente slittamento in avanti della suddetta scadenza (il termine di sospensione, pari a poco più di dieci mesi, va aggiunto a decorrere dal 28.09.2022).
Analoghe considerazioni valgono per i crediti portati dall'avviso di addebito n.
33020170001655850000 (notificato il 26.10.2017), rispetto al quale il termine quinquennale era destinato a scadere il 26.10.2022; per effetto della sospensione, la scadenza è stata posticipata di 311 giorni da computarsi a partire dal 26.10.2022.
Infine, per quanto concerne i crediti di cui all'avviso di addebito n. 33020180001653914000
(notificato il 31.07.2018), tra la data di notifica del suddetto avviso e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (30.03.2023) risultano decorsi meno di 5 anni (non è rilevante, in questo caso, per quanto applicabile, la sospensione prevista dalla normativa emergenziale).
8. Ne discende l'integrale rigetto dell'opposizione.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui agli avvisi di addebito avvisi di addebito n. 33020170001343690000, n.
33020170001655850000 e n. 33020180001653914000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad €
1.347,75) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 20.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino