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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10463/2022 R.G., chiamato all'udienza del 13/1/2025, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Zotti Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Galeota Controparte_1
Resistente
Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/10/2022, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della IG.ra (deceduta il 30/4/2021) in Persona_1
qualità di badante dal 5/7/2018 al 4/12/2021- adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare che tra la IG.ra
e la IG.ra è intercorso un rapporto Parte_1 Persona_1
di lavoro subordinato dal 05/07/2018 al 04/12/2021 con le mansioni di badante livello
CS;
b) e, per l'effetto, condannare la IG.ra , quale erede della IG.ra Controparte_1
, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma Persona_1 di € 14.960,78 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi;
c) condannare la IG.ra , quale erede della IG.ra , Controparte_1 Persona_1
a versare all e all i contributi determinati, in relazione al precedente punto CP_2 CP_3
a), limitatamente a quelli non prescritti;
a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la resistente che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità della propria madre (deceduta in data 8/1/2022 e non, come erroneamente sostenuto da parte ricorrente, in data
30/4/2021) con atto del 20/5/2022. Allegava documentazione.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della resistente.
Occorre preliminarmente rilevare che , convenuta nella qualità di erede Controparte_1
di ha dedotto e comprovato di aver rinunciato all'eredità della de Persona_1
cuius (si veda l'atto di rinuncia all'eredità del 20/5/2022, allegato alla memoria di costituzione). Orbene, alla luce della rinuncia all'eredità della de cuius Persona_1
con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si
[...]
è aperta la successione (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 519 c.c.), deve ritenersi che la stessa sia priva di legittimazione passiva.
Come noto, la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni
– cfr. Cass. sent. n. 3346/2014) impedisce l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio del rinunziante. Sul versante processuale, la relativa "legitimatio ad causam" sussiste (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi
Pag. 2 di 4 in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità, l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Ed invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis, Cass., sentenza n.8391 del 2006).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 521 c.c., il rinunziante perde ab origine la qualifica di erede e, dunque, deve essere considerato, con effetti retroattivi, come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (cfr. Cass. 2434/1987; Trib. Roma 26.6.1999), con conseguente estraneità alle obbligazioni ed ai debiti contratti dal de cuius (cfr. Cass.
6345/1988; Cass. n. 13639/2018, Cass. n. 15871/2020).
Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato l'atto di ricorso, ha comunque l'onere di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1A, sentenza n. 7517 del 2011).
Tanto premesso, nel caso in esame, si rivela fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva iure hereditario, sollevata dalla convenuta con la memoria di costituzione, posto che, al momento della notifica del ricorso, la predetta aveva già rinunciato all'eredità di Persona_1
Le spese di lite, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
4/10/2022 da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Pag. 3 di 4 dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 10463/2022 R.G., chiamato all'udienza del 13/1/2025, promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. V. Zotti Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Galeota Controparte_1
Resistente
Oggetto: Rivendicazione crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/10/2022, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della IG.ra (deceduta il 30/4/2021) in Persona_1
qualità di badante dal 5/7/2018 al 4/12/2021- adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare che tra la IG.ra
e la IG.ra è intercorso un rapporto Parte_1 Persona_1
di lavoro subordinato dal 05/07/2018 al 04/12/2021 con le mansioni di badante livello
CS;
b) e, per l'effetto, condannare la IG.ra , quale erede della IG.ra Controparte_1
, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma Persona_1 di € 14.960,78 o quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi;
c) condannare la IG.ra , quale erede della IG.ra , Controparte_1 Persona_1
a versare all e all i contributi determinati, in relazione al precedente punto CP_2 CP_3
a), limitatamente a quelli non prescritti;
a risarcire parte ricorrente il danno causato dalla omessa contribuzione per i contributi di cui si accerterà la debenza.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la resistente che eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità della propria madre (deceduta in data 8/1/2022 e non, come erroneamente sostenuto da parte ricorrente, in data
30/4/2021) con atto del 20/5/2022. Allegava documentazione.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della resistente.
Occorre preliminarmente rilevare che , convenuta nella qualità di erede Controparte_1
di ha dedotto e comprovato di aver rinunciato all'eredità della de Persona_1
cuius (si veda l'atto di rinuncia all'eredità del 20/5/2022, allegato alla memoria di costituzione). Orbene, alla luce della rinuncia all'eredità della de cuius Persona_1
con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si
[...]
è aperta la successione (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 519 c.c.), deve ritenersi che la stessa sia priva di legittimazione passiva.
Come noto, la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni
– cfr. Cass. sent. n. 3346/2014) impedisce l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio del rinunziante. Sul versante processuale, la relativa "legitimatio ad causam" sussiste (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi
Pag. 2 di 4 in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità, l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Ed invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis, Cass., sentenza n.8391 del 2006).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 521 c.c., il rinunziante perde ab origine la qualifica di erede e, dunque, deve essere considerato, con effetti retroattivi, come se non fosse mai stato chiamato all'eredità (cfr. Cass. 2434/1987; Trib. Roma 26.6.1999), con conseguente estraneità alle obbligazioni ed ai debiti contratti dal de cuius (cfr. Cass.
6345/1988; Cass. n. 13639/2018, Cass. n. 15871/2020).
Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato l'atto di ricorso, ha comunque l'onere di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1A, sentenza n. 7517 del 2011).
Tanto premesso, nel caso in esame, si rivela fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva iure hereditario, sollevata dalla convenuta con la memoria di costituzione, posto che, al momento della notifica del ricorso, la predetta aveva già rinunciato all'eredità di Persona_1
Le spese di lite, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
4/10/2022 da nei confronti di , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Pag. 3 di 4 dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 13/1/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
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