Articolo 127 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 126Articolo 128
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15 gennaio 1977
Art. 127.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1977, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977