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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/07/2024, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2835 / 2022 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 16/01/2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
mandataria della composta da (Mandataria) e CP_1 Parte_1
(Mandante), in persona del “Procuratore Speciale” dott. Parte_3
giusta nomina a firma del Legale Rappresentante p.t., Parte_4
Rep. n. 37136 Racc. n. 22408 del notar in Roma, nella Persona_1
qualità di procuratore della rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine CP_1
Cesarano (C.F. ), del Foro di Nocera Inferiore, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla via dei Mille, n.
40 giusta procura agli atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2
1 dall'Avv. Massimo Venditto (C.F. ) con studio in C.F._3
Torre Annunziata al Corso Umberto I n 182 , giusta procura agli atti
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno chiesto riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 1909/2022 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata nel giudizio n. R.G. 368/2021, con la quale il giudice di prime cure, dichiarando la giurisdizione dell'adita autorità, accoglieva la domanda di ed annullava il preavviso CP_2
di fermo amministrativo n. 20200002033870484643020, sui veicoli 206
Peugeot tg. BT020DL - SH Honda tg DL42961 - Mini Mini tg. CD805FB.
In particolare, nel giudizio di primo grado, conveniva in CP_2
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata la Parte_1
esponendo di aver ricevuto in data 25.11.2020 un preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di tasse automobilistiche anno
2013 (veicolo BT020DL), ente impositore Controparte_3
A sostegno della opposizione, in via preliminare, deduceva l'illegittimità per
2 intervenuta prescrizione per decorso del termine triennale e1\ violazione dell'art. 3 del D.L. n. 2 del 06.01.1986. Chiedeva, quindi, di dichiarare la prescrizione del credito e, per l'effetto, l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 20200002033870484643020 relativa al mancato pagamento dell'ingiunzione n. 334093498771, per intervenuta prescrizione;
con condanna dei convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio , eccependo: Parte_1
-la carenza di giurisdizione dell'adito Giudice di pace, attesa la natura tributaria del credito azionato;
-la definitività delle pretese tributarie a seguito di mancata opposizione delle stesse. Inammissibilità dei vizi derivati dagli atti prodromici diversi dall'omessa notifica;
-la violazione del principio del litisconsorzio necessario di cui all'art. 14 del
D.Lgs. n. 546/1992, attesa la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore, quale legittimato passivo unitamente Controparte_3
all'ente riscossore;
-il corretto operato di . Parte_1
Chiedeva, pertanto, in via principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice nonché l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 14 d.lgs 546/1992; nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedeva, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di tenere indenne dalle spese Parte_1
di lite riconoscendo la come unica responsabile. Controparte_3
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_4
[...
[...] la stessa non si costituiva.
[...]
Con sentenza n. 1909/2022 depositata il 15.04.2022, il Giudice di Pace di
Torre Annunziata, ritenuta l'ammissibilità della opposizione ex art. 615 cpc relativa a fatti estintivi sopravvenuti rispetto al titolo esecutivo, quali la maturata prescrizione, affermava la propria giurisdizione e, nel merito,
accoglieva la domanda attorea, ritenendo prescritto il credito azionato dall'ente riscossore rappresentato da Annullava, pertanto, Parte_1
il preavviso di fermo amministrativo n. 20200002033870484643020 ed il credito in esso riportato, condannando al pagamento delle Parte_1
spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario di parte attrice.
Avverso detta sentenza, proponeva appello la , con atto di Parte_1
citazione notificato in data 20.05.2022, eccependo:
- erronea ricostruzione dei fatti di causa – Definitività delle pretese tributarie a seguito della mancata opposizione e conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- violazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla propria condanna al pagamento delle spese di lite.
Parte appellante chiedeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere le difese avanzate in primo grado, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'appello e CP_2
la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del secondo grado di giudizio, con attribuzione.
4 All'udienza del 16.01.2024 le parti rassegnavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali chiedevano l'accoglimento. Chiedevano riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della Controparte_3
che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
5 contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'appellante si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
È appena il caso di rilevare, infine, che, avendo eccepito l'odierna parte opposta la prescrizione del credito oggetto del preavviso di fermo,
correttamente il primo giudice qualificava quale opposizione ex art. 615
comma c.p.c. la domanda attorea, la cui decisione, altrettanto correttamente, veniva censurata con il rimedio dell'appello.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevato dalla è fondato. Parte_1
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni
6 amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto
7 esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Nel caso di impugnazione di preavviso di fermo, si è al di fuori della fase esecutiva.
Il preavviso di fermo nonché il fermo amministrativo stesso sono atti preordinati all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata
8 dall'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato DPR 602/73, come tra l'altro sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza del 31 gennaio 2006 n. 2053.
Infatti, l'esecuzione forzata esattoriale ha inizio esclusivamente con l'atto di pignoramento, che rappresenta il primo atto del processo esecutivo.
In particolare, il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati
è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
Alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione (SS.UU. n. 15354/2015), il fermo amministrativo (e a maggior ragione il preavviso di fermo) è considerato misura puramente afflittiva,
volta a indurre il debitore all'adempimento. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito.
Il fermo, che temporalmente, al pari dell'ipoteca, si colloca tra notificazione della cartella di pagamento e pignoramento, è atto discrezionale dell'agente della riscossione, nel senso che la sua adozione non costituisce passaggio indefettibile per l'avvio della procedura esecutiva;
la legge neppure prevede la possibilità di convertirlo in pignoramento;
non sono stabiliti termini alla sua durata.
La questione della natura giuridica del fermo di beni mobili registrati è
9 piuttosto rilevante qualora l'impugnazione appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, ove si configuri il fermo come atto preordinato alla esecuzione o come atto esecutivo, al fine di ascrivere l'opposizione,
rispettivamente, al primo o al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., oppure al primo o al secondo comma dell'art. 617 c.p.c.
La Cassazione a SS.UU., con la pronuncia in esame, accede, dunque, alla configurazione del fermo (e del preavviso di fermo), come dell'ipoteca,
come atti né esecutivi, né prodromici all'esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva.
In ragione di tale ricostruzione, l'impugnativa delle misure deve avvenire secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto della cartella impugnata siano pagamenti di natura tributaria, tassa automobilistica anno 2013.
La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è
impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del
10 contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Cass. n. 27601 del 30.10.2018; Cass., Sez. U, n.
10672 del 11/05/2009 ).
Va, pertanto, recepito il principio, di recente ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione
di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla
notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del
giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica
della cartella, in quanto, restando escluse
dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno
della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cass. SS.UU. N. 16986 del 25.5.2022).
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2
d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa
11 fiscale (Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022).
D'altronde, dalla stessa prospettazione di parte opponente si evince che alcuna esecuzione è stata intrapresa in danno di che ha CP_2
impugnato, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, il preavviso di fermo.
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_2 CP_3
avverso la sentenza n. 1909/2022 depositata in cancelleria in data
[...]
15.04.2022 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di primo grado R.G 368/2021, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi tre il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 03/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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