Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del
G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 5921/2017 R.G. promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , costituiti con l'avv.
[...] C.F._2
Annamaria Giordano, PEC Email_1
Attori
Contro
c.f. , Controparte_1 C.F._3 [...]
c.f. costituiti con l'Avv. CP_2 C.F._4
Giovanni Concilio, PEC
.salerno.it Email_2 CP_3
convenuti nonchè
c.f. e p.iva già CP_4 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
costituita con l'avv. Carlo Omero, carlo. .salerno.it Email_3 CP_6
Terzo chiamato in causa
HDI Assicurazioni S.p.a., c.f. e p.iva , in P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., costituita con l'avv.
Fortuna Sessa, PEC
.salerno.it Email_4 CP_6
Chiamata in garanzia
1
Verdi, 2, Olevano sul Tusciano, in persona dell'amministratore p.t., costituito con l'avv. Pasquale Calce, PEC
Email_5
Terzo chiamato in causa
Posizione delle parti
Con atto di citazione notificato il 26.06.2017, Pt_1
ed , rispettivamente proprietaria e
[...] Parte_2
detentrice dell'appartamento sottostante a quello dei coniugi e , sito ad Olevano sul Controparte_1 Controparte_2
Tusciano, al quinto piano del fabbricato condominiale “ CP_7
di via G.ppe Verdi, 2, convenivano in giudizio
[...]
quest'ultimi per l'udienza del 22.11.2017 al fine di accertarne la responsabilità per i danni provocati al loro immobile in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua, verificatesi dal 10 ottobre 2012 e per i successivi mesi, provenienti dal solaio di copertura. Precisavano che il sovrastante solaio era stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione del vecchio tetto in amianto. Aggiungevano di aver proposto un ricorso per accertamento tecnico preventivo rubricato al n. 2932/2013 R.G. del Tribunale di Salerno e che il consulente aveva attribuito le cause del fenomeno infiltrativo alla mancata rifinitura della copertura coibentata, all'insussistenza del convogliamento delle acque ed alla approssimazione della chiusura degli abbaini.
Il 30.10.2017 si costituivano in giudizio i convenuti che contestavano le conclusioni dell' attribuendo la CP_8
responsabilità dell'evento e delle conseguenze che ne erano scaturite per un verso alla sostenendo che questa CP_4
all'epoca dei fatti aveva mal eseguito opere di carpenteria metallica e per altro vero al condominio per non aver questi
2 manutenuto in maniera idonea il cornicione perimetrale.
Invocavano, in ogni caso, l'esonero da ogni responsabilità per le eccezionali precipitazioni pluviometriche, integranti il caso fortuito. Chiedevano ed ottenevano con ordinanza dell'08.11.2017 di estendere la domanda nei confronti di e del condomino CP_5 CP_5 CP_5 CP_7
[...]
Il 02.05.2018 si costituiva che contestava la CP_4
responsabilità dell'evento ed in via preliminare chiedeva ed otteneva con ordinanza del 15.05.2018 di chiamare in garanzia la HDI ASSICURAZIONI in virtù della polizza assicurativa n.
33200001. Nel merito deduceva che: a) nel maggio 2012, i signori e le Controparte_1 Controparte_2
commissionavano la fornitura e posa in opera del tetto in carpenteria metallica e la posa in opera di pannelli di copertura;
b) la rimozione del vecchio tetto in eternit fu eseguito da altra ditta specializzata che ritardò l'intervento previsto per il mese di luglio 2012 per cui la potè operare solo CP_4
dall'08.10.2012; d) nella notte tra il 10 e l'11 ottobre una violenta pioggia si abbatté sulla zona investendo anche il terrazzo dei committenti che non era stato adeguatamente protetto;
e) da qui le infiltrazioni proseguite per i mesi successivi. Concludeva per il rigetto della domanda di garanzia,
e, gradatamente, per la declaratoria di operatività della garanzia assicurativa di HDI Assicurazioni S.p.A., anche per la gestione del contenzioso e delle spese di lite.
Il 02.05.2018 si costituiva in giudizio il condominio CP_7
che contestava la domanda dei chiamanti in causa ed
[...]
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Così concludeva “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice e convenuta in quanto nulle,
3 inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e comunque perché infondate e/o non provate in fatto e in diritto con conseguente condanna alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio. In via principale, dichiarare il carente di legittimazione Controparte_7
passiva e per l'effetto rigettare le domande attrici e convenute con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio. In via subordinata, ferme le eccezioni suesposte, di per sé assorbenti ogni valutazione del merito della presente controversia, dichiarare che nessuna correlazione sussiste tra i danni lamentati dalle attrici e Parte_3 Parte_2
e le piccole fessurazioni della guaina di copertura del
[...]
cornicione perimetrale, riscontrate in sede di ATP e/o alla vetustà degli scarichi pluviali dai quali comunque non è derivata, né deriva, alcuna fuoriuscita di acqua, e per l'effetto, rigettare la domanda nei confronti del Controparte_7
Attesa la manifesta temerarietà della domanda,
[...]
condannare i convenuti al pagamento di un importo a titolo di risarcimento danni, da determinarsi in via equitativa”. Spese vinte.
In data 04.10.2018 si costituiva Hdi Assicurazioni escludendo qualsiasi responsabilità del proprio assicurato nella produzione dell'evento, contestava la domanda CP_4
di garanzia per ritenuta inoperatività della polizza per violazione del patto di gestione della lite.
Con ordinanza del 25.10.2018 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc. Ammesse ed espletate le prove orali, acquisito l'ATP N. 2932/2013 R.G., dopo più rinvii per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed in prosieguo prova, all'udienza del 04.12.2023 le parti precisavano le conclusioni.
In particolare il procuratore dei convenuti insisteva per la
4 nomina di ctu, ritenendo l'ATP viziato dal mancato rispetto delle garanzie del contraddittorio e perché affetto da criticità.
Il 04.03.2024, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della Decisione
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, in rito, sulla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori reiterata dal procuratore dei convenuti anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, si rinvia all'ordinanza del 19.06.2019 con cui è stato precisato, come da questi richiesto con apposita istanza, il contenuto del provvedimento ammissivo delle prove del 20.05.2019 e pertanto riconosciuto che per mero errore materiale era stato omesso l'esplicito riferimento alle prove richieste dall'avv.
Giovanni Concilio (interrogatorio formale e prova per testi) che invece doveva intendersi come ammessa nel 4° capoverso dell'ordinanza.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità
e/o inattendibilità dell'accertamento tecnico preventivo sollevata dai convenuti per una asserita assenza delle garanzie proprie del contraddittorio processuale (in specie,
l'impedimento ad estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo di parte non rivenuto nel fascicolo d'ufficio) oltre che per riferiti punti di criticità.
L'assunto non ha fondamento. Infatti, in atti risulta che: a) in sede di ATP i convenuti si sono costituiti in data 23.05.2013 con apposita comparsa e contestuale richiesta di chiamata causa del terzo eccependo la violazione del contraddittorio nel corso della verbalizzazione del ctu di pari data;
b) le operazioni peritali svolte il 23.05.2013 sono consistite unicamente nella
5 presa visione dei luoghi da parte del ctu e della copertura in oggetto, nella visione dei rilievi fotografici raffiguranti l'appartamento al quinto piano ed al piano superiore, nella verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti presenti, comprese quelle del procuratore dei convenuti;
d) al secondo accesso del 28.06.2013, presente anche il procuratore del terzo chiamato ( , le parti, compreso il procuratore dei CP_5
convenuti, nominavano i rispettivi c.t.p.; i convenuti inoltre depositavano comparsa di costituzione con la chiamata del terzo e relata di notifica, autorizzata con provvedimento in calce del 29.05.2013; solo all'esito, a contraddittorio integro, il ctu svolgeva vera e propria attività peritale procedendo ai rilievi fotografici ed al sopralluogo presso i locali interessati dai danni e richiamando, a conclusione, i rilievi fotografici fatti nel corso del precedente accesso.
Dunque, alcuna sostanziale violazione del contradditorio può dirsi esserci stata, avendo i convenuti potuto concretamente esercitare tutta l'attività difensiva al pari delle altre parti.
Nel merito, posto che non sono contestate le infiltrazioni e le percolazioni descritte in atti, controvertendo le parti sulle cause, sulle responsabilità e sull'ammontare dei danni, su tali questioni si ritengono condivisibili le conclusioni del ctu che appaiono logiche, coerenti, ben illustrate ed argomentate.
A pagina 7 dell'elaborato, l'ausiliario rileva che “Evidente risulta sulla nuova copertura (dell'appartamento dei convenuti e , n.d.r.) la mancanza delle opportune CP_2 CP_9
rifiniture atte a scongiurare le infiltrazioni;
difatti nel punto di raccordo tra i pannelli coibentati delle falde inclinate del tetto con la parete verticale di mattoni forati, manca la scossalina ed ogni rifinitura necessarie per il convoglio delle
6 acque, che può liberamente infiltrarsi negli spazi evidentemente aperti alle intemperie. Inoltre gli abbaini presenti nel sottotetto risultano chiusi con fogli di plastica, mentre la zona di accesso risulta del tutto aperta alle intemperie.
Esclude espressamente la responsabilità dell'impresa esecutrice della carpenteria metallica, ovvero del terzo chiamato “… in quanto i fori Controparte_5
effettuati sul solaio per l'alloggiamento dei pilastri di carpenteria metallica vengono alloggiati in punti nascosti dalla muratura ed hanno dimensioni tali da non provocare i danni riscontrati ed in ogni modo risultano alloggiati in punti coperti dalla muratura” (cfr.pagg.
8-9 ctu).
Confuta, altresì, la prospettata circostanza dello stato di calamità naturale presupposta dai convenuti, ritenendo le cause dei danni non ascrivibili alle precipitazioni straordinarie che all'epoca dei fatti avevano investito la zona ove è ubicato l'immobile condominiale in oggetto, non essendo stato mai dichiarato il richiesto stato di emergenza.
Esclude, infine, la responsabilità del
[...]
, di Olevano Sul Tusciano, per i danni da Controparte_10
infiltrazioni all'immobile attoreo, ritenendo che per l'entità e le dimensioni non potessero attribuirsi alla scarsa manutenzione della guaina del cornicione perimetrale in copertura del fabbricato , anche se poi conclude CP_11
ponendo a carico del l'esecuzione dei lavori di CP_7
revisione della suddetta guaina con ripristino e/o realizzazione ex-novo, oltre alla revisione di tutti gli scarichi esistenti.
Neppure può ritenersi fondata la richiesta dei convenuti secondo cui ai sensi dell'art. 1117 n. 1 c.c. il tetto in questione anche se di loro proprietà esclusiva va inteso come parte
7 comune dell'edificio condominiale, con applicazione analogica dell'art. 1126 cc per l'identità di funzione tra tetto e lastrico, chiedendo in sostanza che, in assenza di una diversa specifica ed espressa pattuizione, le spese di manutenzione vadano ripartite tra tutti i condomini con i criteri di cui al richiamato art. 1126 c.c., come stabilito per i lastrici solari di uso esclusivo.
Ciò in quanto in atti è incontestato che i convenuti hanno anticipatamente percepito dal condominio l'importo di Euro
11.500,00 per i lavori di manutenzione della copertura del loro appartamento in quanto posto anche a copertura del fabbricato condominiale, come deliberato dall'assemblea dei condomini del 09.01.2009 (in produzione del chiamato in CP_7
causa). Per cui appare del tutto ingiustificato pretendere una ulteriore ripartizione delle costi.
P.Q.M.
Il G.O., in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza e/o richiesta assorbita e/o respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna i convenuti e Controparte_2 CP_1
al risarcimento dei danni arrecati all'abitazione delle
[...]
attrici sita al quinto piano del in Controparte_7
Olevano sul Tusciano, via G. Verdi, 2, quantificati in € 7.754,04, oltre interessi legali dal deposito dell'A.T.P.;
3) condanna detti convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore del procuratore delle attrici in € 4.100,00 con attribuzione per dichiarata antistatarietà, oltre iva se dovuta, c.p.a., rimborso forfettario e spese vive;
4) condanna, altresì, essi convenuti alla rifusione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo pari ad
8 € 1.800,00, oltre spese vive, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a nonché al pagamento delle spese di C.T.U pari ad € 2.261,79, oltre iva;
5) compensa integralmente tra tutte le altre parti le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno lì, 20 marzo 2025. avv. Gennaro Porpora
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