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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 904/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 904/2016
TRA
difeso dall'avv. IZZO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Elisabetta Paonessa, Lojacono Anna Maria
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26.04.2016, depositava ricorso in opposizione avverso Parte_1
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 20.01.2016 n.
13976201600000034000, notificata in data 10.02.2016, nonché la cartella esattoriale n
13920070000173268000.Deduceva la nullità del ruolo e della cartella opposta per vizi di forma e nel merito l'erroneità del calcolo della somma pretesa per non essere stato applicato l'istituto della fiscalizzazione degli oneri sociali e lo sgravio previsto dalla L.
388/2000 per l'adesione ai contratti di riallineamento retributivo.
Tanto premesso chiedeva l'annullamento della cartella opposta, con vittoria delle spese di lite.
1 Contr Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, l' , e l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso.
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 12.2.2015 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito l'opposizione alla cartella è inammissibile.
L'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 che prevede che l'ente previdenziale deve, a pena di decadenza, iscrivere a ruolo il credito:
a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
b) per i contributi e premi dovuti in forma di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica del verbale, ovvero, se l'accertamento è sottoposto a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La norma riguarda le ipotesi “a regime” come stabilito dall'art. 36, co. 6, D.lgs. n. 46/99 ossia per contributi dovuti per accertamenti notificati a far tempo dal 1/7/99 (data di vigenza del d.lgs. n. 46/99), ma questa decorrenza è stata più volte spostata.
Infatti, con successivo d.l. n. 346/2000 il legislatore (art. 1, co. 20) ha modificato l'art. 36, co. 6, prevedendo che la decorrenza dei termini di decadenza si applichi a partire dal
1° gennaio 2001 tanto per contributi e premi non versati quanto per accertamenti notificati dopo l'1 gennaio 2001. L'art. 78, co. 33, legge finanziaria n. 388/2000 ha fatto salvi gli effetti del citato d.l. n. 346/2000. In ragione della successiva l. n. 289 del 2002
(art. 38) i termini decadenziali dell'art. 25 sono stati ulteriormente spostati e ritenuti applicabili “ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003”. Infine la norma in esame è stata nuovamente modificata dalla l. n. 350 del 2003 che prevede: “le disposizioni di cui all'art. 25 si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data dell'1.1.2004”.
All'esito delle disposizioni sopra richiamate per i contributi o premi non versati prima del 1° gennaio 2004 ovvero risultanti da verbali di accertamento notificati prima del 1° gennaio 2004 non c'è alcun termine di decadenza.
2 Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Sul punto occorre osservare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata in data 10.2.2016 mentre è stata proposta opposizione in data 26.4.2016 ben oltre il termine di 40 gg. previsto dalla legge
Pertanto, l'opposizione alla cartella è inammissibile.
Stante la natura della pronuncia, si reputa equo compensare per intero le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara l'opposizione inammissibile;
-compensa le spese
Così deciso, 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
(Il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni)
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