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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 12777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12777 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17853/2018 R.G. proposto da: EL EN, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO ARENULA 26, presso lo studio dell’avvocato FULCHERI DILETTA (null) rappresentato e difeso dall'avvocato DALESSIO CLEMENTI AO ([...]) -ricorrente- contro TO OL, EN AU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato AG MA ([...]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato REPETTO SILVIA ([...]) Civile Sent. Sez. 2 Num. 12777 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: MOCCI MAURO Data pubblicazione: 11/05/2023 2 di 11 -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1541/2017 depositata il 04/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA AL EL chiedeva al Tribunale di Genova la declaratoria di nullità o invalidità degli accordi intercorsi con GI TO e LA ER, aventi ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio. Nella resistenza dei convenuti, che svolgevano domanda riconvenzionale, con sentenza del 20 marzo 2012, il giudice adito respingeva la domanda attorea e, in accoglimento di quella avversaria, accertata la validità della scrittura 4 aprile 2002, dichiarava la sussistenza di una servitù pedonale e carrabile a carico dei fondi dell’EL ed a favore dei fondi viciniori delle controparti. La predetta decisione era gravata dal soccombente, con un unico, complesso motivo. Gli appellati resistevano, concludendo per la conferma della decisione del Tribunale. Con sentenza n. 1541 del 4 dicembre 2017 la Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione. La Corte distrettuale rilevava che le espressioni utilizzate, nel loro significato letterale, avrebbero contenuto tutti gli elementi necessari e sufficienti per qualificare il contratto 4 aprile 2002 come transazione, alla luce dell’esplicito riferimento alle reciproche concessioni ed alla loro individuazione, nonché alla possibilità di insorgenza di una lite. Inoltre, gli accordi verbali già raggiunti, nulli secondo il disposto di cui all’art. 1350 c.c., sarebbero poi stati correttamente trasposti nella scrittura privata. 3 di 11 AL EL ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di nove motivi. Hanno depositato controricorso NP TO e LA ER. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1325, 2697 c.c., oltre che omessa, apparente o illogica motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. Il ragionamento e la motivazione della Corte distrettuale non sarebbero stati rispettosi dei criteri di ermeneutica contrattuale, sulla scorta dell’analisi logica, grammaticale, sintattica e strutturale del testo, e si sarebbero posti come una mera rappresentazione narrativa di fatti passati e come l’attestazione di una determinata situazione attuale. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’EL deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1965-1967, 1325 e 1350 c.c., oltre che omessa, apparente o illogica motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, lamentando che i giudici di secondo grado avrebbero mal interpretato la scrittura privata inter partes, inquadrandola nello schema della transazione senza la presenza di reciproche concessioni. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1965-1967, 1325, 1350, 2697 c.c., 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., oltre che omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, per avere i giudici di secondo grado omesso di individuare con precisione le reciproche rinunce, e dunque i diritti abdicati ed i beni coinvolti. 4 di 11 4) La quarta lagnanza è volta a denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1965 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte di merito avrebbe fondato la sua valutazione su un concetto di lite inesistente, giacché basata sull’erroneo presupposto che la lite potesse esistere in carenza di una pretesa giuridica da un lato e sulla contestazione della stessa dall’altro. 5) La quinta censura richiama la precedente, sotto il profilo dell’omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. 6) il sesto rilievo riguarda la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1350, 1965 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata manifesterebbe una insanabile contraddittorietà logica fra l’affermazione del rilievo dato all’interpretazione letterale dell’atto ed il contemporaneo ricorso all’integrazione attraverso un dato esterno, costituito dalla dichiarazione dello stesso EL, circa la minaccia avversaria della presentazione di esposti e denunce. I primi sei motivi possono essere trattati congiuntamente, perché attingono le stesse rationes decidendi e sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 7) Va doverosamente premesso (e questo vale anche per i successivi motivi) che la denuncia del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. è incongrua, giacché, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo "fatto decisivo" del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui sopra, atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 3, n. 5795 dell’8 marzo 2017); ciò che determina l’inammissibilità dei motivi. Altra ragione di inammissibilità dei motivi formulati ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deriva dal fatto che la conferma della sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda di 5 di 11 confessoria servitutis dà luogo ad un’ipotesi di «doppia conforme» ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016). 7.a) Della scrittura privata 4 aprile 2002 la Corte d’appello ha offerto un’interpretazione corretta, motivata e plausibile, fondata sul dato testuale ma estesa altresì ai criteri logici, teleologici e sistematici, nonostante la chiarezza del testo dell’accordo (Sez. 1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n. 20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 giugno 2017). E questo benché, nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare sia il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall’art. 1362 all’art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall’art. 1366 c.c. all’art. 1371 c.c. (Sez.
2. n. 33471 dell’11 novembre 2021). 7.b) In particolare, la sentenza impugnata ha dato atto delle reciproche concessioni e della possibilità di insorgenza della lite, che appunto il documento sottoscritto avrebbe dovuto prevenire, coerentemente col fatto che l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso 6 di 11 reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile (Sez. 1, n. 23482 del 9 ottobre 2017). 7.c) Invero, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti l’erronea applicazione del criterio di interpretazione, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso;
nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021; Sez. 1, n. 995 del 20 gennaio 2021; Sez. 6-3, n. 3590 dell’11 febbraio 2021). 7.d) Nella specie, l’EL indica il richiamo ai fatti passati e l’assenza di una volontà contrattuale attuale, oltre al fatto che nel documento non si parla mai di transazione. Ma tali elementi ben si palesano compatibili con la ricostruzione della Corte d’appello, secondo cui gli originari accordi verbali, volti a regolare una situazione di potenziale contrasto, furono poi trasfusi nella scrittura privata. Del resto, la transazione con cui una parte, ottenendo dal proprietario di un fondo vicino la promessa di astensione da qualsiasi azione giudiziaria per la violazione delle regole in tema di distanze - dietro il corrispettivo della costituzione di una servitù - non è nulla per difetto di reciprocità delle concessioni, considerato il 7 di 11 vantaggio di entrambi (Cfr. Sez. 2, n. 3606 del 19 luglio 1978). Infatti, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell’art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (Sez. L, n. 16154 del 9 giugno 2021). 7.e) In definitiva, dalla scrittura contenente la transazione risultano gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. 7.f) La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale 8 di 11 probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 8) Con la settima doglianza, il ricorrente stigmatizza la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1325, 1350, 1423 c.c., nonché degli artt. 1362-1367 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., oltre che insanabile contraddittorietà logica e di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, deducendo che, per configurare un atto di rinnovazione di altro contratto nullo per carenza di forma ad substantiam, le parti avrebbero dovuto dare atto della nullità e dichiarare di voler rinnovare la propria volontà attuale. Il motivo è inammissibile. 8.a) Come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, la trascrizione in un atto formale delle pattuizioni già assunte, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto "ex nunc", esula dall’ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell’art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi (Sez. L., n. 20519 del 30 luglio 2019; Sez. 3, n. 8944 del 5 maggio 2016). 9) L’ottavo motivo è volto a contestare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1438, 1350, 1362, 1987, 2730 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. oltre che omesso rispetto dei criteri di valutazione delle prove ed omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, per avere i giudici di secondo grado erroneamente escluso l’esistenza di una minaccia nel comportamento dello TO e per aver negato 9 di 11 l’allegazione di prove relative alla sproporzione economica, derivante dalla costituzione della servitù. Il rilievo è inammissibile. 9.a) Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte – perspicuamente richiamata dalla sentenza impugnata – la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento (Sez. 1, n. 20305 del 9 ottobre 2015). 9.b) In realtà, quello paventato, in tesi, non poteva reputarsi un male ingiusto, giacché il “ritardo nell’ottenimento della sanatoria di talune irregolarità edilizie”, ipotizzato a seguito di un eventuale esposto agli organi competenti da parte dello TO era una potenziale conseguenza non dipendente da quest’ultimo. Quanto, altresì, alla perizia di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione, ai fini della dimostrazione della sproporzione, la Corte d’appello ha affermato: “Nel caso di specie, EL si è limitato ad affermare in maniera apodittica che vi è stata sproporzione perché la servitù di passaggio varrebbe oltre 200.000 euro (stima desunta, peraltro, da una perizia di parte priva di efficacia probatoria), senza però indicare alcun termine di paragone rispetto al quale detta sproporzione si sarebbe verificata”. Il suddetto accertamento di fatto, dunque insindacabile in sede di legittimità, non risulta comunque smentito aliunde. 10 di 11 10) L’ultima lagnanza si appunta sulla violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 100, 112 e 113 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., oltre che omessa ovvero illogica motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, giacché la Corte d’appello aveva respinto la domanda di pagamento dell’indennità, senza che il ricorrente avesse interesse ad una pronunzia in proposito, giacché era stata formulata solo in caso di accoglimento della domanda subordinata ex adverso. Il motivo è inammissibile. 10.a) L’EL non ha alcun interesse ad ottenere una pronunzia da parte di questa Suprema Corte, giacché la domanda di pagamento dell’indennità era subordinata all’accoglimento della domanda avversaria subordinata, che non è stata presa in considerazione dai giudici di merito. Per la stessa ragione, il motivo dedotto non coglie la ratio della decisione impugnata. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. 11 di 11 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023, nella camera di consiglio
2. n. 33471 dell’11 novembre 2021). 7.b) In particolare, la sentenza impugnata ha dato atto delle reciproche concessioni e della possibilità di insorgenza della lite, che appunto il documento sottoscritto avrebbe dovuto prevenire, coerentemente col fatto che l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso 6 di 11 reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile (Sez. 1, n. 23482 del 9 ottobre 2017). 7.c) Invero, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti l’erronea applicazione del criterio di interpretazione, per non risultare inammissibile deve essere specifica, dovendo indicare quale sia l’elemento semantico del contratto che avrebbe precluso l’interpretazione letterale seguita dai giudici di merito e, al contrario, imposto una interpretazione in senso diverso;
nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021; Sez. 1, n. 995 del 20 gennaio 2021; Sez. 6-3, n. 3590 dell’11 febbraio 2021). 7.d) Nella specie, l’EL indica il richiamo ai fatti passati e l’assenza di una volontà contrattuale attuale, oltre al fatto che nel documento non si parla mai di transazione. Ma tali elementi ben si palesano compatibili con la ricostruzione della Corte d’appello, secondo cui gli originari accordi verbali, volti a regolare una situazione di potenziale contrasto, furono poi trasfusi nella scrittura privata. Del resto, la transazione con cui una parte, ottenendo dal proprietario di un fondo vicino la promessa di astensione da qualsiasi azione giudiziaria per la violazione delle regole in tema di distanze - dietro il corrispettivo della costituzione di una servitù - non è nulla per difetto di reciprocità delle concessioni, considerato il 7 di 11 vantaggio di entrambi (Cfr. Sez. 2, n. 3606 del 19 luglio 1978). Infatti, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell’art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti (Sez. L, n. 16154 del 9 giugno 2021). 7.e) In definitiva, dalla scrittura contenente la transazione risultano gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite. 7.f) La differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale 8 di 11 probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 8) Con la settima doglianza, il ricorrente stigmatizza la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1325, 1350, 1423 c.c., nonché degli artt. 1362-1367 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., oltre che insanabile contraddittorietà logica e di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, deducendo che, per configurare un atto di rinnovazione di altro contratto nullo per carenza di forma ad substantiam, le parti avrebbero dovuto dare atto della nullità e dichiarare di voler rinnovare la propria volontà attuale. Il motivo è inammissibile. 8.a) Come correttamente sostenuto dalla Corte territoriale, la trascrizione in un atto formale delle pattuizioni già assunte, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto "ex nunc", esula dall’ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell’art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi (Sez. L., n. 20519 del 30 luglio 2019; Sez. 3, n. 8944 del 5 maggio 2016). 9) L’ottavo motivo è volto a contestare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1438, 1350, 1362, 1987, 2730 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. oltre che omesso rispetto dei criteri di valutazione delle prove ed omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, per avere i giudici di secondo grado erroneamente escluso l’esistenza di una minaccia nel comportamento dello TO e per aver negato 9 di 11 l’allegazione di prove relative alla sproporzione economica, derivante dalla costituzione della servitù. Il rilievo è inammissibile. 9.a) Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte – perspicuamente richiamata dalla sentenza impugnata – la minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento (Sez. 1, n. 20305 del 9 ottobre 2015). 9.b) In realtà, quello paventato, in tesi, non poteva reputarsi un male ingiusto, giacché il “ritardo nell’ottenimento della sanatoria di talune irregolarità edilizie”, ipotizzato a seguito di un eventuale esposto agli organi competenti da parte dello TO era una potenziale conseguenza non dipendente da quest’ultimo. Quanto, altresì, alla perizia di cui il ricorrente lamenta la mancata considerazione, ai fini della dimostrazione della sproporzione, la Corte d’appello ha affermato: “Nel caso di specie, EL si è limitato ad affermare in maniera apodittica che vi è stata sproporzione perché la servitù di passaggio varrebbe oltre 200.000 euro (stima desunta, peraltro, da una perizia di parte priva di efficacia probatoria), senza però indicare alcun termine di paragone rispetto al quale detta sproporzione si sarebbe verificata”. Il suddetto accertamento di fatto, dunque insindacabile in sede di legittimità, non risulta comunque smentito aliunde. 10 di 11 10) L’ultima lagnanza si appunta sulla violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 100, 112 e 113 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2909 c.c., ex art. 360 c.p.c., oltre che omessa ovvero illogica motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c, giacché la Corte d’appello aveva respinto la domanda di pagamento dell’indennità, senza che il ricorrente avesse interesse ad una pronunzia in proposito, giacché era stata formulata solo in caso di accoglimento della domanda subordinata ex adverso. Il motivo è inammissibile. 10.a) L’EL non ha alcun interesse ad ottenere una pronunzia da parte di questa Suprema Corte, giacché la domanda di pagamento dell’indennità era subordinata all’accoglimento della domanda avversaria subordinata, che non è stata presa in considerazione dai giudici di merito. Per la stessa ragione, il motivo dedotto non coglie la ratio della decisione impugnata. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della parte controricorrente, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. 11 di 11 Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2023, nella camera di consiglio