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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 02/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 02/07/2025 nella causa RG n. 384/2024 promossa da
, assistito dall'avv. CAVICCHIOLI MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BORLA FRANCA
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito 43220230000255221, con cui le è stato chiesto il pagamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 01/2020-12/2022; CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha fatto presente di avere provveduto allo sgravio del predetto avviso di addebito;
-all'odierna udienza, le parti hanno concordemente chiesto la dichiarazione della cessazione della CP_ materia del contendere;
in punto spese, parte ricorrente ne ha chiesto la condanna dell' al rimborso, mentre l' ne ha chiesta la compensazione;
CP_1
Considerato che:
-a seguito dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto di causa, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla decisione in ordine alle spese di lite, l'avvenuto sgravio in epoca successiva alla CP_ presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l' come soccombente virtuale ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. suggeriscano la compensazione delle stesse;
-le spese di lite –liquidate come da dispositivo sulla base della nota spese, conforme alle previsioni di cui al D.M. 55/2014 con applicazione di valori minimi, in considerazione del livello di CP_ complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta- vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro, 1.700, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
1 Biella, 02/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 02/07/2025 nella causa RG n. 384/2024 promossa da
, assistito dall'avv. CAVICCHIOLI MARCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BORLA FRANCA
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito 43220230000255221, con cui le è stato chiesto il pagamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 01/2020-12/2022; CP_
-l' costituendosi in giudizio, ha fatto presente di avere provveduto allo sgravio del predetto avviso di addebito;
-all'odierna udienza, le parti hanno concordemente chiesto la dichiarazione della cessazione della CP_ materia del contendere;
in punto spese, parte ricorrente ne ha chiesto la condanna dell' al rimborso, mentre l' ne ha chiesta la compensazione;
CP_1
Considerato che:
-a seguito dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto di causa, deve essere accolta la concorde richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, stante l'assenza di perdurante interesse alla naturale definizione del giudizio, essendo venuto meno ogni contrasto tra le parti;
-quanto alla decisione in ordine alle spese di lite, l'avvenuto sgravio in epoca successiva alla CP_ presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l' come soccombente virtuale ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. suggeriscano la compensazione delle stesse;
-le spese di lite –liquidate come da dispositivo sulla base della nota spese, conforme alle previsioni di cui al D.M. 55/2014 con applicazione di valori minimi, in considerazione del livello di CP_ complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta- vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
-condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro, 1.700, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
1 Biella, 02/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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