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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 88/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TA, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. COLETTI Parte_1 C.F._1
FLORENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 22 Dlgs. n. 689/1981 del 17.01.2025, quale Parte_1 amministratore unico della società ROBERTO 2.0 S.R.L., obbligata in solido, proponeva formale opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 254/2024 del 12.12.2024 a lui notificata in data 19.12.2024 con la quale – in qualità di obbligato principale – gli veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 28.617,42 (di cui € 47,42 per spese di notifica), a titolo di sanzioni per accertate violazioni della normativa in materia di legislazione sociale.
Quale unico motivo di opposizione, la difesa del eccepiva l'intervenuta prescrizione ex Pt_1 art. 28 del Dlgs. n. 689/1981 per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 15-19.11.2019 e la notifica dell'impugnata ordinanza ingiunzione avvenuta in data 20.12.2024. Alcuna contestazione veniva sollevata con riguardo al merito delle violazioni contestate.
Con L' , regolarmente costituitosi in giudizio, preso atto del rilievo in punto di prescrizione fatto dall'opponente, rappresentava che alcun decorso del termine quinquennale si era verificato stante l'avvenuta sospensione dei termini per effetto del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis della legge n. 27/2020. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non avendo le parti articolato richieste istruttorie, la causa veniva decisa all'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per quanto qui di seguito verrà esposto.
In sede di accesso ispettivo presso il ito in al Viale della Pineta n. 9 Parte_2 CP_1 emergeva che il aveva impiegato senza regolare assunzione e senza preventiva Pt_1 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego i lavoratori
[...]
per n. 18 giornate, per n. 9 giornate e Fallucchi Anatolia per n. Persona_1 Persona_2
5 giornate;
aveva effettuato infedeli registrazioni sul LUL con riguardo alle posizioni delle lavoratrici e non aveva fornito prova di aver Persona_3 Persona_4 Persona_5 corrisposto le retribuzioni con modalità tracciabile come previsto, con decorrenza dal 1°gennaio
2018, dalla legge n. 205/2017.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che nel proporre la presente opposizione, il non Pt_1 ha operato alcuna censura circa il merito delle contestazioni sollevate;
dunque, le violazioni cristallizzate nel verbale unico di accertamento e notificazione prima e nell'ordinanza ingiunzione, poi, devono ritenersi pacifiche nulla avendo, appunto, l'opponente dedotto sul punto. Quanto all'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, il Tribunale ne rileva l'infondatezza.
Come è noto, ai sensi dell'art. 28 Legge. 689/1981, “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nel caso in esame, il verbale unico di accertamento e notificazione veniva notificato a Parte_1 in data 20.11.2019 mentre l'ordinanza ingiunzione veniva notificata in data 19.12.2024,
[...] ovvero decorsi i cinque anni.
Purtuttavia, alcuna prescrizione è nella specie intervenuta essendo la prescrizione rimasta sospesa in ragione della normativa introdotta durante il periodo di emergenza epidemiologica da
Covid-19. Nello specifico, l'art. 103, co. 6 bis, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella
Legge 27/2020, ha previsto: “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; si tratta, dunque, di una sospensione di complessivi 98 giorni che sposta la maturazione della prescrizione per cui è causa al 25.02.2025. Dunque, l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale con conseguente sua validità.
Stante l'assenza di altri motivi di opposizione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della esigua attività svolta ed, altresì, del fatto che l'Amministrazione si è difesa a mezzo di propri funzionari ex art.417-bis
c.p.c., applicando la riduzione prevista dall'art.152-bis (Liquidazione di spese processuali) disp. att. c.p.c. (articolo inserito dall'art.4, comma 42, L.183/2011 e che, ai sensi dell'art.36 della medesima legge, è entrato in vigore il 1.1.2012) il quale dispone che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 88/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 254 del 12.12.2024;
Con condanna alla rifusione in favore dell delle spese del presente giudizio Parte_1 che liquida in € 2.600 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara in data 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TA, all'esito dell'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. COLETTI Parte_1 C.F._1
FLORENZO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 22 Dlgs. n. 689/1981 del 17.01.2025, quale Parte_1 amministratore unico della società ROBERTO 2.0 S.R.L., obbligata in solido, proponeva formale opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 254/2024 del 12.12.2024 a lui notificata in data 19.12.2024 con la quale – in qualità di obbligato principale – gli veniva intimato il pagamento del complessivo importo di € 28.617,42 (di cui € 47,42 per spese di notifica), a titolo di sanzioni per accertate violazioni della normativa in materia di legislazione sociale.
Quale unico motivo di opposizione, la difesa del eccepiva l'intervenuta prescrizione ex Pt_1 art. 28 del Dlgs. n. 689/1981 per decorso del termine quinquennale tra la data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 15-19.11.2019 e la notifica dell'impugnata ordinanza ingiunzione avvenuta in data 20.12.2024. Alcuna contestazione veniva sollevata con riguardo al merito delle violazioni contestate.
Con L' , regolarmente costituitosi in giudizio, preso atto del rilievo in punto di prescrizione fatto dall'opponente, rappresentava che alcun decorso del termine quinquennale si era verificato stante l'avvenuta sospensione dei termini per effetto del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis della legge n. 27/2020. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non avendo le parti articolato richieste istruttorie, la causa veniva decisa all'udienza del 5.11.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per quanto qui di seguito verrà esposto.
In sede di accesso ispettivo presso il ito in al Viale della Pineta n. 9 Parte_2 CP_1 emergeva che il aveva impiegato senza regolare assunzione e senza preventiva Pt_1 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego i lavoratori
[...]
per n. 18 giornate, per n. 9 giornate e Fallucchi Anatolia per n. Persona_1 Persona_2
5 giornate;
aveva effettuato infedeli registrazioni sul LUL con riguardo alle posizioni delle lavoratrici e non aveva fornito prova di aver Persona_3 Persona_4 Persona_5 corrisposto le retribuzioni con modalità tracciabile come previsto, con decorrenza dal 1°gennaio
2018, dalla legge n. 205/2017.
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che nel proporre la presente opposizione, il non Pt_1 ha operato alcuna censura circa il merito delle contestazioni sollevate;
dunque, le violazioni cristallizzate nel verbale unico di accertamento e notificazione prima e nell'ordinanza ingiunzione, poi, devono ritenersi pacifiche nulla avendo, appunto, l'opponente dedotto sul punto. Quanto all'eccezione di prescrizione per decorso del termine quinquennale tra la notifica dell'atto di accertamento e la notifica dell'ordinanza ingiunzione, il Tribunale ne rileva l'infondatezza.
Come è noto, ai sensi dell'art. 28 Legge. 689/1981, “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nel caso in esame, il verbale unico di accertamento e notificazione veniva notificato a Parte_1 in data 20.11.2019 mentre l'ordinanza ingiunzione veniva notificata in data 19.12.2024,
[...] ovvero decorsi i cinque anni.
Purtuttavia, alcuna prescrizione è nella specie intervenuta essendo la prescrizione rimasta sospesa in ragione della normativa introdotta durante il periodo di emergenza epidemiologica da
Covid-19. Nello specifico, l'art. 103, co. 6 bis, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella
Legge 27/2020, ha previsto: “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”; si tratta, dunque, di una sospensione di complessivi 98 giorni che sposta la maturazione della prescrizione per cui è causa al 25.02.2025. Dunque, l'ordinanza ingiunzione risulta essere stata notificata nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale con conseguente sua validità.
Stante l'assenza di altri motivi di opposizione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto della esigua attività svolta ed, altresì, del fatto che l'Amministrazione si è difesa a mezzo di propri funzionari ex art.417-bis
c.p.c., applicando la riduzione prevista dall'art.152-bis (Liquidazione di spese processuali) disp. att. c.p.c. (articolo inserito dall'art.4, comma 42, L.183/2011 e che, ai sensi dell'art.36 della medesima legge, è entrato in vigore il 1.1.2012) il quale dispone che “Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 88/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza Ingiunzione n. 254 del 12.12.2024;
Con condanna alla rifusione in favore dell delle spese del presente giudizio Parte_1 che liquida in € 2.600 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara in data 5.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TA