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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/08/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. IC RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4174 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PIERO CARLETTI;
- Attrice - contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' della Provincia di ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento Pt_1 Pt_1 dei danni da occupazione senza titolo e da danneggiamento dell'immobile di sua proprietà in
Pomezia, Via Turati n. 3/O int. 6, esponendo che questo è stato occupato abusivamente da
; che per questo motivo l'alloggio è stato sottoposto a sequestro dal GIP;
Controparte_1 che in occasione dell'esecuzione del sequestro si è constatato che l'immobile era stato danneggiato.
2. è rimasta contumace. Controparte_1
3. Con provvedimento ex art. 127-ter del 22/07/2025 la causa, istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. (applicabile anche ai giudizi introdotti prima del 28 febbraio
2025 per effetto dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
4. Dai documenti prodotti risulta che con decreto del 22 gennaio 2019 il GIP di questo
Tribunale, a seguito di denuncia – querela sporta dall' l'11 settembre 2018, ha Pt_1 disposto il sequestro preventivo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si discute.
Dal decreto risulta che la stessa con autodenuncia del 26 luglio 2018 Controparte_1 aveva informato l' di occuparlo senza titolo, essendovi rimasta anche successivamente Pt_1
Pag. 1 di 4 alla morte dell'assegnataria deceduta il 7 aprile 2018, presso la quale Persona_1 lavorava come badante, e che il 30 ottobre 2018 la polizia giudiziaria ha accertato che effettivamente la convenuta viveva nell'appartamento con la figlia.
Il 29 marzo 2019 la Polizia Locale di Pomezia ha eseguito il sequestro, estromettendone l'occupante e nominando custode il funzionario allo scopo delegato dall'ente; in Pt_1 quell'occasione è stato rilevato che l'appartamento era privo di porte interne, parte del mobilio era stato portato via e il rimanente era fatiscente.
Il 2 febbraio 2021 l' ha chiesto il dissequestro dell'appartamento; il sequestro è stato Pt_1 revocato con provvedimento del 5 febbraio 2021 ed è così rientrato nella libera disponibilità dell' . Pt_2
È quindi provata l'occupazione senza titolo dell'alloggio da parte della convenuta.
5. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che «In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza». Più in particolare, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»; una volta fornita la prova, il danno da perdita subita che non possa essere provato nel suo preciso ammontare «è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato».
Per quanto riguarda il lucro cessante, poi, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv.
666193 - 04).
Occorre quindi distinguere il piano delle allegazioni da quello probatorio: l'attore deve in primo luogo allegare quale concreta possibilità di godimento del bene abbia perduto;
solo una volta che l'attore abbia soddisfatto tale onere, sorge il correlato onere del convenuto di
Pag. 2 di 4 sollevare specifiche contestazioni e viene in considerazione la prova dell'esistenza del danno e della sua entità, che ben può essere data anche per presunzioni o tramite il ricorso al fatto notorio.
In proposito l' ha allegato di avere avuto necessità di rientrare nel possesso Pt_1 dell'alloggio per poterlo nuovamente locare a terzi. Ciò costituisce proprio l'oggetto dell'attività svolta dall , e la convenuta, rimasta contumace, non ha sollevato alcuna Pt_2 contestazione al riguardo. Vi è quindi prova sufficiente circa la sussistenza del danno subito dall'attrice.
6. Il consulente tecnico d'ufficio nominato ha stimato l'indennità di occupazione per il periodo aprile 2018 – gennaio 2021 nell'importo complessivo di 16.051,32 €, assumendo come indennità base quella di 470,58 € al mese riferita al mese di aprile 2018 e applicando anno per anno la dovuta rivalutazione. Egli ha inoltre stimato in 7.559,34 € la spesa necessaria a riportare l'immobile in buono stato locativo.
Le valutazioni del c.t.u. e la stima dei danni sono fondate sull'attenta indagine degli atti di causa, dello stato dei luoghi e di ogni altro utile elemento di giudizio, poggiano su motivazioni adeguatamente e logicamente argomentate e non sono state contestate dalle parti. Esse possono quindi essere fatte proprie dal Tribunale.
La liquidazione del danno da occupazione senza titolo deve tuttavia essere limitata al periodo dall'aprile 2018 al marzo 2019, allorché è stato posto in esecuzione il decreto di sequestro e la convenuta ha perso la disponibilità dell'immobile. Non può del resto essere a lei addebitata l'inerzia dell' , che pur avendo ottenuto lo sgombero ed essendo stata Pt_1 nominata custode dell'alloggio ha atteso quasi due anni per chiederne il dissequestro, nonostante le esigenze cautelari fossero immediatamente cessate.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di 5.654,34 € a titolo di danni da occupazione senza titolo (v. la tabella a pag. 5 della c.t.u.) e di 7.559,34 €
a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile. Sul primo importo sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze, sul secondo sono dovuti gli interessi legali sulla somma devalutata al 29 marzo 2019 e anno per anno rivalutata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000
€.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) condanna al pagamento in favore dell' della somma di 5.654,34 Controparte_1 Pt_1
€ oltre interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo, e della somma di
7.559,34 € oltre interessi legali sull'importo devalutato al 29 marzo 2019 e anno per anno rivalutato fino al saldo;
2) condanna a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che Controparte_1 liquida in 346,75 € per spese e 3.400 € per compenso di avvocato, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla CTU.
Così deciso in Velletri il 08/08/2025
Il Giudice
IC RA
Pag. 4 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. IC RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4174 R.G.A.C. dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PIERO CARLETTI;
- Attrice - contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' della Provincia di ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento Pt_1 Pt_1 dei danni da occupazione senza titolo e da danneggiamento dell'immobile di sua proprietà in
Pomezia, Via Turati n. 3/O int. 6, esponendo che questo è stato occupato abusivamente da
; che per questo motivo l'alloggio è stato sottoposto a sequestro dal GIP;
Controparte_1 che in occasione dell'esecuzione del sequestro si è constatato che l'immobile era stato danneggiato.
2. è rimasta contumace. Controparte_1
3. Con provvedimento ex art. 127-ter del 22/07/2025 la causa, istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. (applicabile anche ai giudizi introdotti prima del 28 febbraio
2025 per effetto dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
4. Dai documenti prodotti risulta che con decreto del 22 gennaio 2019 il GIP di questo
Tribunale, a seguito di denuncia – querela sporta dall' l'11 settembre 2018, ha Pt_1 disposto il sequestro preventivo dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui si discute.
Dal decreto risulta che la stessa con autodenuncia del 26 luglio 2018 Controparte_1 aveva informato l' di occuparlo senza titolo, essendovi rimasta anche successivamente Pt_1
Pag. 1 di 4 alla morte dell'assegnataria deceduta il 7 aprile 2018, presso la quale Persona_1 lavorava come badante, e che il 30 ottobre 2018 la polizia giudiziaria ha accertato che effettivamente la convenuta viveva nell'appartamento con la figlia.
Il 29 marzo 2019 la Polizia Locale di Pomezia ha eseguito il sequestro, estromettendone l'occupante e nominando custode il funzionario allo scopo delegato dall'ente; in Pt_1 quell'occasione è stato rilevato che l'appartamento era privo di porte interne, parte del mobilio era stato portato via e il rimanente era fatiscente.
Il 2 febbraio 2021 l' ha chiesto il dissequestro dell'appartamento; il sequestro è stato Pt_1 revocato con provvedimento del 5 febbraio 2021 ed è così rientrato nella libera disponibilità dell' . Pt_2
È quindi provata l'occupazione senza titolo dell'alloggio da parte della convenuta.
5. Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ormai chiarito che «In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza». Più in particolare, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale»; una volta fornita la prova, il danno da perdita subita che non possa essere provato nel suo preciso ammontare «è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato».
Per quanto riguarda il lucro cessante, poi, «il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022, Rv.
666193 - 04).
Occorre quindi distinguere il piano delle allegazioni da quello probatorio: l'attore deve in primo luogo allegare quale concreta possibilità di godimento del bene abbia perduto;
solo una volta che l'attore abbia soddisfatto tale onere, sorge il correlato onere del convenuto di
Pag. 2 di 4 sollevare specifiche contestazioni e viene in considerazione la prova dell'esistenza del danno e della sua entità, che ben può essere data anche per presunzioni o tramite il ricorso al fatto notorio.
In proposito l' ha allegato di avere avuto necessità di rientrare nel possesso Pt_1 dell'alloggio per poterlo nuovamente locare a terzi. Ciò costituisce proprio l'oggetto dell'attività svolta dall , e la convenuta, rimasta contumace, non ha sollevato alcuna Pt_2 contestazione al riguardo. Vi è quindi prova sufficiente circa la sussistenza del danno subito dall'attrice.
6. Il consulente tecnico d'ufficio nominato ha stimato l'indennità di occupazione per il periodo aprile 2018 – gennaio 2021 nell'importo complessivo di 16.051,32 €, assumendo come indennità base quella di 470,58 € al mese riferita al mese di aprile 2018 e applicando anno per anno la dovuta rivalutazione. Egli ha inoltre stimato in 7.559,34 € la spesa necessaria a riportare l'immobile in buono stato locativo.
Le valutazioni del c.t.u. e la stima dei danni sono fondate sull'attenta indagine degli atti di causa, dello stato dei luoghi e di ogni altro utile elemento di giudizio, poggiano su motivazioni adeguatamente e logicamente argomentate e non sono state contestate dalle parti. Esse possono quindi essere fatte proprie dal Tribunale.
La liquidazione del danno da occupazione senza titolo deve tuttavia essere limitata al periodo dall'aprile 2018 al marzo 2019, allorché è stato posto in esecuzione il decreto di sequestro e la convenuta ha perso la disponibilità dell'immobile. Non può del resto essere a lei addebitata l'inerzia dell' , che pur avendo ottenuto lo sgombero ed essendo stata Pt_1 nominata custode dell'alloggio ha atteso quasi due anni per chiederne il dissequestro, nonostante le esigenze cautelari fossero immediatamente cessate.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento della somma di 5.654,34 € a titolo di danni da occupazione senza titolo (v. la tabella a pag. 5 della c.t.u.) e di 7.559,34 €
a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'immobile. Sul primo importo sono dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze, sul secondo sono dovuti gli interessi legali sulla somma devalutata al 29 marzo 2019 e anno per anno rivalutata.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000
€.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Pag. 3 di 4 1) condanna al pagamento in favore dell' della somma di 5.654,34 Controparte_1 Pt_1
€ oltre interessi legali dalla scadenza delle singole mensilità al saldo, e della somma di
7.559,34 € oltre interessi legali sull'importo devalutato al 29 marzo 2019 e anno per anno rivalutato fino al saldo;
2) condanna a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che Controparte_1 liquida in 346,75 € per spese e 3.400 € per compenso di avvocato, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla CTU.
Così deciso in Velletri il 08/08/2025
Il Giudice
IC RA
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