Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 18/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Guido Andrea Galvagno;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Guido Parte_2
Andrea Galvagno.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI:
“Disporre che il figlio minore nato il [...] ad [...], venga affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la residenza anagrafica della madre, attualmente sita in Via Ville N. 13/E, Falconara M. ma.;
2. Le parti assumono l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà, per ognuna delle parti, di stabilire la propria residenza dove lo si riterrà più opportuno. In caso di variazione, le parti
- 1 -
3. In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le scelte di maggiore interesse per il minore, vita, scuola e/o lavoro, salute, svago, mentre l'attività di ordinaria amministrazione potrà essere compiuta da ciascun genitore disgiuntamente dall'altro. Disporre che entrambi i genitori prestino il consenso per il figlio, per il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio.
4. Le parti si assumono l'obbligo reciproco di comunicare sempre il proprio recapito telefonico.
Hanno l'obbligo, inoltre, di mantenere tra loro rapporti significativi per comunicare ed informare l'altro genitore in merito alle esigenze e problematiche del figlio: il tutto nel suo esclusivo interesse.
5. Entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare al figlio gli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura, tenendo comunque conto della sensibilità e volontà del figlio. Le parti si impegnano e si obbligano ad evitare qualsiasi coinvolgimento del minore nelle vicissitudini che hanno caratterizzato la crisi della relazione familiare, ad ispirare le scelte di vita nel preminente interesse dello stesso, a collaborare lealmente al processo educativo garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente a tutte le questioni del minore di maggior rilievo.
6. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a far mantenere significativi rapporti fra il figlio ed i nonni materni e paterni, mediante regolare frequentazione dei medesimi.
7. Al fine di mantenere il più possibile inalterate le attuali abitudini di vita del figlio Per_1
i genitori concordano il seguente piano genitoriale:
a. Dal lunedì al sabato la Sig. ra o persona di fiducia della stessa, accompagnerà alle Pt_2 ore 8:00 il figlio alla scuola dell'infanzia. Per_1
b. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con il Sig. questi terrà con Pt_1
sé il figlio nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 16:30 alle 21:00, cenando con lo Per_1
stesso. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il Sig. Pt_1
terrà con sé il figlio nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 16:30 alle 21:00, Per_1
cenando con lo stesso. I fine settimana, dal venerdì alle ore 18:00 alla domenica alle ore 19:30, il minore li trascorrerà alternativamente tra i due genitori.
- 2 - c. Rimane ferma la possibilità per entrambi i genitori e previo accordo, di modificare con congruo avviso i giorni indicati in relazione ai reciproci impegni lavorativi o agli impegni del figlio, con facoltà per entrambi di recuperare nel corso della settimana o nelle settimane successive tali giorni di permanenza con il figlio. Qualora lo stesso fosse ammalato nei giorni in cui dovesse stare con il padre, quest'ultimo potrà far visita al figlio recandosi presso la residenza dello stesso.
d. Durante le vacanze estive entrambi i ricorrenti terranno con sé il figlio, oltre l'ordinario calendario di visita, per 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio ed agosto previo accordo tra i due genitori. A tal fine, si precisa che i ricorrenti si dovranno scambiare il proprio calendario di ferie entro il giorno 30 di giugno di ogni anno. Prima di partire per le ferie estive con il minore, entrambi i genitori dovranno comunicare reciprocamente il luogo delle vacanze, la durata e la data di rientro.
e. diversi e preventivi accordi tra i genitori, il 24 dicembre e sino alle ore 16:00 del 25 CP_1
dicembre di ogni anno, il figlio lo trascorrerà con la madre. I restanti giorni delle Per_1
vacanze natalizie vacanze e pasquali, lo stesso trascorrerà pari periodi, alternati negli anni, tra i due genitori.
f. Tutte le altre festività (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre, 8 Dicembre, salvo altre) qualora cadano in giorni infrasettimanali, il figlio li trascorrerà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore.
g. Salvo diverso e preventivo accordo, i compleanni ed ogni altra festa che riguardi il minore, verrà festeggiato con una festa unica con spese da concordare e sostenere al 50% ciascuno, tranne che per quanto concerne la festa della Cresima che formerà oggetto di separato accordo h. Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi e di rinunciare espressamente, come in effetti rinunciano, ad ogni pretesa di contributo per il proprio mantenimento e/o di assistenza alimentare, disponendo ciascuno di un proprio reddito adeguato.
i. Per il mantenimento ordinario del figlio il Sig. si obbliga a corrispondere, Per_1 Pt_1 entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00 (duecento/00) alla sig.ra Parte_2
mediante bonifico con specifica causale sul conto corrente alla stessa intestato ed al seguente codice IBAN: [...], importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo a quello del provvedimento.
j. I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso si accordano affinché l'assegno unico
- 3 - spettante per il figlio come previsto dal Decreto Legislativo n. 230 del 21/12/2021 Per_1
attuativo della Legge 46 del 01/04/2021 e succ. mod., venga riscosso interamente dalla sig.ra la quale ne tratterà l'intero importo pari al 100% senza obbligo di restituzione Parte_2
del 50% al sig. Pt_1
k. Le spese straordinarie, ovvero le necessità ulteriori che esulano dal fabbisogno quotidiano quali vitto ed alloggio per i figli, così come indicate e dettagliate nel “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia”, attualmente in vigore presso il Tribunale di Ancona e siglato in data 10.07.2024, che i ricorrenti con la firma del seguente atto dichiarano di conoscere ed accettare, saranno sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese andranno rimborsate a chi le abbia anticipate, entro il giorno 10 del mese successivo all'esborso, previa esibizione della necessaria documentazione.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto di Parte_1 Parte_2
disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio nato Persona_2
fuori del matrimonio il 07/10/2021 ad Ancona.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che in data 29.01.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore in considerazione della sua età e posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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