Ordinanza cautelare 2 marzo 2023
Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Muzzopappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia:
del provvedimento prefettizio (Vibo Valentia) di revoca del titolo di abilitazione alla guida (e di ogni altro documento di guida) n. -OMISSIS- emesso, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in data 6.10.2022 e notificato in data 10.10.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. ST De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’impugnazione del provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia di revoca della patente di guida Cat. “B” n. -OMISSIS- rilasciata in data 11.7.2022 e (di ogni altro documento di guida), ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Rappresenta il ricorrente che il Prefetto di Vibo Valentia aveva revocato il titolo di abilitazione alla guida ritenendo sussistenti i gravi presupposti di pericolosità sociale e attuale sulla base della nota -OMISSIS- del 25.8.2022 della Questura di Vibo Valentia; che non sussistevano i presupposti della pericolosità concreta dal momento che era stato sottoposto a misura di prevenzione per la durata di anni due dal 2018 al 2020 (e, successivamente, nessuna misura era stata adottata nei suoi confronti); che il precedente indicato nell’impugnato provvedimento aveva ad oggetto reati urbanistici e risaliva all’anno 2012 e non erano presenti altri precedenti penali nel Casellario Giudiziario.
3. Nel costituirsi l’Amministrazione ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e, nel merito, ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2.3.2023 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per assenza del “ fumus boni iuris ” (genericità delle censure formulate) nonché del “ periculum in mora ” (omessa indicazione di uno specifico pregiudizio quanto all’effettiva e concreta impossibilità di usare mezzi pubblici rispetto alla specifica occupazione asseritamente svolta).
5. Alla udienza pubblica del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio, con ordinanza del 22 settembre 2025, n. -OMISSIS-, ha rilevato, ex art. 73, co. 3, c.p.a., la sussistenza di dubbi in ordine alla persistenza dell’interesse attuale e concreto del ricorrente all’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca del titolo di guida per mancata riabilitazione e/o perdurante vigenza della misura di prevenzione.
7. Nella memoria del 14.10.2025 il ricorrente ha rilevato la persistenza dell’interesse ad agire stante la diversa interpretazione formulata dall’Amministrazione quanto ai requisiti per il rilascio di nuova patente di guida nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3 dell’art. dell’art. 120 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in ordine – in particolare – alla necessità o meno di provvedimento riabilitativo, allo stato nemmeno richiesto, trascorsi almeno tre anni (profilo su cui indubbiamente incide la modifica recentemente apportata con legge 25 novembre 2024, n. 177).
8. Preliminarmente, deve scrutinarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, seppur con alcuni distinguo, dall’Amministrazione resistente sul presupposto che la posizione giuridica sottesa al procedimento di revoca della patente ex art. 120 co.2 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 avrebbe consistenza di diritto soggettivo in quanto il potere esercitato dal Prefetto riguarderebbe l’accertamento di una presupposta pericolosità sociale e inciderebbe sul diritto soggettivo del privato a circolare liberamente sul territorio nazionale e, quindi, interesserebbe elementi il cui sindacato sarebbe soggetto al controllo del giudice ordinario.
8.1. L’eccezione va disattesa.
Il Collegio osserva che la valutazione di pericolosità del destinatario della misura di revoca del titolo di abilitazione alla guida è uno dei presupposti per l’esercizio del potere discrezionale di cui è titolare il Prefetto sicché la posizione vantata dal privato ha consistenza di interesse legittimo con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo.
8.2. E, infatti, secondo l’orientamento di questo Tribunale (TAR Calabria, Sez. I, 18 luglio 2025 n. 1280; TAR Calabria, Sez. I, 16 gennaio 2021, n. 84), all’esito perdipiù della pronunzia della Corte costituzionale (sentenza 6 - 27 maggio 2020, n. 99) –richiamata dalla stessa difesa erariale- la revoca della patente di guida dopo l’applicazione di una misura di sicurezza personale rappresenta frutto di una valutazione discrezionale da parte del Prefetto e ciò comporta che la giurisdizione spetti al plesso della giustizia amministrativa, venendo in rilievo una posizione di interesse legittimo del privato a fronte di un potere discrezionale dell’amministrazione (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. V, 3 settembre 2019, n. 4446).
9. Passando al merito della vicenda il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato per quanto di ragione.
9.1. L’art. 120 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce, ai commi 1, 2 e 3, che: “ Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 ”.
10. Ebbene il Collegio rileva che se è vero che l’impugnato provvedimento di revoca è stato adottato quando erano da poco decorsi i termini massimi di durata della misura di prevenzione disposta dal Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Misure di Prevenzione, è altrettanto vero che il ricorrente risulta essere stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS- in data 2.5.2016 per il delitto previsto dagli artt. 110 c.p. e 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e questo, unitamente agli altri precedenti indicati nel provvedimento impugnato, costituiva indubbiamente ragione di giustificazione per l’applicazione della revoca in contestazione per difetto dei requisiti morali, ai sensi del richiamato art. 120 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
11. Il ricorso va pertanto rigettato ed analoga sorte spetta alla domanda risarcitoria in quanto genericamente formulata e, comunque, priva dei necessari presupposti.
12. I peculiari profili, anche di carattere interpretativo, della vicenda giustificano nondimeno la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e respinge anche la domanda risarcitoria.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nelle camere di consiglio dei giorni 17 settembre e 5 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
ST De OV, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST De OV | ER AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.