Ordinanza cautelare 19 dicembre 2019
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NA OR OV, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Spinozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via G. Leopardi n. 2;
contro
Comune di Fermo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Gentili, Cristina Argentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fermo – Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della nota prot. n. 35064 dell’11/6/2019, avente ad Oggetto: Legge 229/2016; Legge 45/2017 Ordinanza n. 19 del 17/11/2016 e ss.mm. ii. Ordinanza n. 8 del 14/12/2016 e ss.mm.ii. Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi. Comunicazione esito verifica di conformità. Pratica OV OR Cod. Fascicolo MUDE 490.40.10/2018/USR//540; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi, anche se non conosciuti, ivi incluso, in parte qua, il Regolamento di Arredo Urbano del Centro Storico del Comune di Fermo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 31/7/2017;-
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 26 novembre2019:
della nota prot. n. 55539 del 26/9/2019, avente ad Oggetto: Legge 229/2016; Legge 45/2017 Ordinanza n. 19 del 17/11/2016 e ss.mm. ii. Ordinanza n. 8 del 14/12/2016 e ss.mm.ii. Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi. Procedimento di verifica conformità. Comunicazione esito verifica di conformità. Pratica OV OR Cod. Fascicolo MUDE 490.40.10/2018/USR//540.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente impugna la nota dell’11 settembre 2019, con la quale il Comune di Fermo ha comunicato alla Regione Marche Ufficio Speciale per la Ricostruzione Aree di Ascoli Piceno e Fermo il parere relativo alla verifica di conformità relativo alla domanda di ammissione ai contributi previsti per la ricostruzione post-sisma del 2016 ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.
Le difformità riscontrate sono la
➢ la partizione interna degli elaborati grafici di progetto, nel senso che quanto contenuto in detti elaborati grafici è risultato parzialmente difforme rispetto alle risultanze presenti in Comune;
➢ “[…] la realizzazione dell’impianto fotovoltaico previsto dagli elaborati progettuali sulla
copertura dell’immobile in quanto l’intervento è in contrasto con i disposti di cui all’Art. 16 comma 7 del Regolamento di Arredo Urbano del Centro Storico del Comune di Fermo, (di seguito anche RAU) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 31/07/2017, che vieta categoricamente l’installazione di tali apparati nel Centro.
A seguito di un incontro tra le parti e la presentazione di nuova documentazione, il Comune dichiarava superato il primo profilo, mentre con riguardo alla seconda causa di incompatibilità ha confermato, con nota del 26 settembre 2019 […] che le opere sopra dette [l’impianto fotovoltaico e solare termico previsto in progetto: n.d.r.] contrastano con i disposti di cui all’art. 16, comma 7, del Regolamento di Arredo Urbano del Centro Storico, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 31/07/2017, pertanto le opere relative agli impianti solare termico e fotovoltaico vanno stralciate dagli elaborati progettuali.”
Con ricorso per motivi aggiunti del 26 novembre 2019, parte ricorrente impugna la nota appena citata contestando il parere del Comune con riguardo all’incompatibilità dell’impianto fotovoltaico, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
a) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione; violazione dell’art. 10 del Regolamento di Arredo Urbano del Centro Storico del Comune di Fermo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 31 luglio 2017. Eccesso di potere sub specie di difetto e/o insufficienza dell’attività istruttoria,
Il Comune avrebbe sostanzialmente ignorato gli apporti istruttori della ricorrente e, in particolare, la “Valutazione di impatto installazione moduli integrati”, sottoposta dalla ricorrente al Comune in base a quanto emerso in precedenti riunioni con il medesimo ente. In particolare, si deduce che il citato regolamento, se interpretato nel senso fatto proprio dal Comune sarebbe illegittimo, come dedotto ricorso introduttivo. Al contrario, in presenza di una corretta interpretazione del Regolamento, l’impianto proposto dalla ricorrente sarebbe del tutto conforme al combinato disposto dell’articolo 10 e dell’articolo 16.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 1 della legge 241/90 e la disparità di trattamento.
Parte ricorrente deduce che nelle vicinanze del edificio interessato sarebbero numerose installazione di impianti fotovoltaici sui tetti.
Con il terzo motivo si deduce l’annullabilità, ex art. 21-octies, L. n. 241/1990. Violazione della Dir. 2001/77/CE. Violazione del paragrafo 1 e del paragrafo 17 delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allegate al d.m. dello Sviluppo economico 10 settembre 2010 n. 47987. Illegittimità per contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi dotati di pari forza, nella specie tra la Delibera di C.C. n. 64 del 31 luglio 2017 e la deliberazione di C.C. n. 67 del 15 settembre 2011 (“Adesione al Patto dei Sindaci”). Illegittimità per contrasto con lo strumento di pianificazione regionale PEAR adottato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 42 del 20 dicembre 2016.
Il terzo motivo riporta essenzialmente le censure già espresse nel primo motivo del ricorso introduttivo. In particolare il RAU si sarebbe appropriato di una competenza – quella di individuare un divieto all’installazione di impianti fotovoltaici – che non appartiene alla sede dell’atto amministrativo comunale bensì spetta alla Regione, in base al disposto del punto 1.2. del D.M. 10 settembre 2010. Inoltre il Regolamento contrasterebbe con l’apposito strumento di pianificazione regionale in ambito energetico, il PEAR adottato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 42 del 20 dicembre 2016. Ancora, il Comune ha aderito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 15 settembre 2011 al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, il quale prevede un forte incremento delle energie rinnovabili. Tutti questi impegni contrasterebbero nettamente con il divieto di cui all’art. 16.5-16.7 del RAU, il quale deve ritenersi illegittimo in ragione di tale contrasto, poiché impedisce il perseguimento dei principi ed il raggiungimento degli obiettivi indicati nel “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia” e degli altri provvedimenti citati.
Si è costituito il comune di Fermo, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 260 del 2020, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare in quanto i provvedimenti impugnati costituiscono atti interni (di competenza del comune) nel procedimento di competenza della regione (che non si era all’epoca ancora pronunciata in via definitiva), con la conseguente assenza di “periculum in mora” per disporre misure cautelari.
All’udienza pubblica del 24 ottobre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interessa, come eccepito dal Comune.
1.1 Come già osservato da questo Tribunale, in sede cautelare, i provvedimenti impugnati costituiscono atti interni (di competenza del comune) nel procedimento di competenza della Regione regolato dal dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione. Successivamente la Regione si è pronunciata definitivamente sulla richiesta di contributo, con provvedimenti non oggetto d’impugnazione. Dopo la notifica dei ricorsi, parte ricorrente ha controdedotto alla Comunicazione USR 2023.05.03 contenente la richiesta (tra le altre) dello stralcio dell’impianto fotovoltaico, richiedendo un formale preavviso di diniego. Il preavviso del 20 luglio 2023 annuncia la non finanziabilità “in quanto all’interno del computo metrico sono state inserite le lavorazioni relative agli impianti sull’Unità immobiliare di proprietà esclusiva della Sig.ra OV e, in particolare, quelle relative all’installazione degli impianti fotovoltaico e solare termico sul tetto dell’edificio oggetto di istanza di contributo, per le quali il Comune di Fermo, con nota assunta dall’ufficio scrivente al prot. n. 71132 del 22 luglio 2022, non ha rilasciato il nulla osta di competenza”. A seguito del preavviso, parte ricorrente, come richiesto dalla Regione, ha stralciato in toto dagli elaborati grafici e dal computo metrico le suddette opere. Non ha poi provveduto all’impugnazione del provvedimento finale (decreto USR 6013 del 12 ottobre 2023) e, comunque, di qualunque atto adottato dall’ente che ha concesso il contributo
1.2 Non è infatti rilevante, con riguardo all’improcedibilità, la natura degli atti comunali oggetto delle originarie impugnazioni. Infatti anche in caso di parere vincolante, l'interessato ha la semplice facoltà di impugnarlo immediatamente senza attendere il provvedimento conclusivo. La giurisprudenza che ammette l'impugnabilità immediata dei pareri vincolanti risponde alla finalità di anticipare la soglia della tutela giurisdizionale in presenza di atti interni del procedimento amministrativo capaci di vincolare il contenuto del provvedimento conclusivo; il tutto nell'interesse esclusivo del soggetto interessato, al quale soltanto è rimessa la valutazione in ordine all'opportunità di avvalersi di tale facoltà impugnando immediatamente il parere, oppure di attendere il provvedimento conclusivo e impugnare quest'ultimo, fermo restando che il ricorso diviene improcedibile se il ricorrente omette, poi, di impugnare l'atto conclusivo della procedura (tra le tante Tar Veneto Venezia 30 luglio 2024 n.2008).
1.3 Ne consegue l’insussistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, in relazione all’ esplicita rimozione della richiesta di finanziamento dell’impianto fotovoltaico a fronte del preavviso di rigetto adottato dalla Regione e dell’annullamento della pratica originaria. Quanto sopra infatti comporta l’impossibilità che l’esito del ricorso abbia qualunque conseguenza sul provvedimento finale di concessione del finanziamento. Del resto, la persistenza dell’interesse non può essere affermata, come fa parte ricorrente nelle sue memorie, in base alla sua intenzione, all’esito del presente giudizio, di presentare un’integrazione al progetto per farvi ricomprendere anche la parte relativa all’impianto fotovoltaico. Si tratterebbe infatti di un procedimento del tutto nuovo e estraneo all’esito della procedura oggetto del ricorso, che ha visto parte ricorrente annullare la procedura in corso e ottenere l’erogazione del contributo in base al nuovo computo metrico presentato. Infatti, per costante giurisprudenza, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice; l'esclusione di ogni risultato utile può verificarsi quando l'atto oggetto di impugnazione ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la relativa impugnazione (Cons. Stato IV , 18 dicembre 2023 n. 10950).
2 Per quanto sopra il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1 Alla luce delle particolarità e della novità delle norme relative alla concessione del contributo, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ruiu | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO