Art. 11.
I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di:
sette componenti eletti fra i soci residenti nella Provincia;
un rappresentante della Prefettura;
un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale;
un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;
un rappresentante del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.
Il presidente del Consiglio provinciale e' nominato dal prefetto tra i componenti elettivi.
Il presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati piu' di due volte.
I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di:
sette componenti eletti fra i soci residenti nella Provincia;
un rappresentante della Prefettura;
un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale;
un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;
un rappresentante del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.
Il presidente del Consiglio provinciale e' nominato dal prefetto tra i componenti elettivi.
Il presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati piu' di due volte.