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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7896 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 28155/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che con provvedimento del 7/7/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 28155/2021
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GIANMARIA VIGLIOTTI dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- ATTRICE
E
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
nonché
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ha esposto di aver prestato garanzia Parte_1
2
personale in favore di sottoscrivendo cambiali per Controparte_1
l'importo di € 9000,00, per l'acquisto, da parte del di CP_1 un'autovettura Fiat Punto, presso la società AutoCornelia;
ha dedotto che il non provvedeva al pagamento del prezzo dell'auto e, CP_1 pertanto, la società convenuta metteva all'incasso le cambiali;
che successivamente, l'attrice provvedeva all'integrale pagamento del prezzo, ciononostante la società convenuta non restituiva i suddetti titoli. Tanto esposto l'attrice ha convenuto in giudizio sia che la Controparte_1 società per ottenere, nei confronti del primo, la Controparte_3 condanna al rimborso della somma pagata dalla stessa, quale garante, di € 9000,00 e, nei confronti della seconda, la restituzione dei titoli.
All'udienza del 13/6/22, il Giudice, ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione ai convenuti;
in particolare, ha rilevato che la notifica al era stata effettuata, erroneamente, presso la CP_1 madre del convenuto, all'indirizzo di residenza di quest'ultima (e non all'indirizzo di residenza del convenuto), mentre la notifica alla società
era stata effettuata via pec presso un indirizzo pec non CP_2 estratto dai pubblici registri, bensì dalla visura camerale.
Pertanto, dichiarata la nullità delle notifiche, il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, rinviando la causa.
Alle successive udienze, il procuratore dell'attrice ha chiesto un ulteriore rinvio, con concessione di nuovo termine, per provvedere alla notifica dell'atto di citazione al e, relativamente alla notifica CP_1 alla società, ha chiesto dichiararsi la contumacia, per aver ritualmente effettuato la notifica presso l'indirizzo pec indicato nella visura camerale della società.
Rigettata la richiesta di concessione di un nuovo termine, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda va dichiarata inammissibile, non avendo, parte attrice,
3
regolarmente instaurato, nei termini concessi, il contraddittorio.
Ed invero, l'attrice non ha provveduto a citare il convenuto CP_1 nel termine perentorio, concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., all'udienza del 13/6/22; non poteva, pertanto, essere concesso un nuovo termine
(come richiesto nella successiva udienza dalla parte), essendo incorsa, la parte attrice, nella decadenza di cui al predetto articolo. Ed infatti, in materia di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ex art. 291 cod. proc. civ., il giudicante non può assegnare un secondo termine per la notifica, attesa la perentorietà di quello già concesso, a meno che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla stessa non imputabile (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/04/2023, n.9541).
Quanto alla notifica dell'atto di citazione alla società convenuta, anch'essa non può dirsi intervenuta regolarmente.
Va ricordato che la notificazione degli atti giudiziari in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 1 e 3-bis, legge n. 53/94 deve avvenire con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi (art.
3-bis comma 1).
In tema di 'Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni', il comma
1 dell'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, quale introdotto dall'art. 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228 e modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e infine sostituito dall'art. 66, comma 5, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, così dispone: “1.
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
4
82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Pertanto, poiché nella specie si discute di una notifica ad una società commerciale, vengono in rilievo il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico (previsto dall'art.
6-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e il domicilio digitale risultante dal registro delle imprese (v. l'art. articolo 1, comma 1, lettera n-ter, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; v. anche l'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio
2009, n. 2).
L'onere di verificare la corrispondenza dell'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica con quello risultante nell'elenco INI-PEC è a carico di colui che provvede alla notifica, in quanto nella relata di notifica, l'avvocato deve dichiarare – e nella specie non risulta effettuato
- di aver trasmesso l'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto da tale elenco.
Era dunque onere della parte attrice fornire la prova che l'indirizzo pec utilizzato per la notificazione della citazione fosse quello risultante dalla consultazione INI-PEC all'atto della notifica. La
Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che 'In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n.
221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel
Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (nella specie, l'indirizzo pec era stato preso dal sito web del destinatario)' (Cass. n. 24948/2021) (sulla nullità della notifica eseguita 5
ad indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi riconosciuti dall'art.16 ter citato, v. anche Cass. n. 11574/2018).
Orbene, parte attrice ha notificato l'atto di citazione alla società convenuta, rimasta contumace, presso un indirizzo pec risultante dalla visura camerale e, a seguito delle plurime richieste del Giudice – che ha sollecitato la prova che l'indirizzo utilizzato fosse corrispondente a quello indicato nei pubblici registri, non essendo sufficiente, a tal fine, la visura camerale – non ha provveduto a fornire la richiesta prova, né ha provveduto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c., alla rinnovazione della notifica presso l'indirizzo pec estratto dai pubblici registri.
Alla luce di quanto sopra, non resta che dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della società convenuta.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità della domanda per la non corretta instaurazione del contraddittorio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda dell'attrice;
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Napoli, 11/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
6
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che con provvedimento del 7/7/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Barbara Gargia, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 28155/2021
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GIANMARIA VIGLIOTTI dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
- ATTRICE
E
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
nonché
Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate per l'udienza odierna.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ha esposto di aver prestato garanzia Parte_1
2
personale in favore di sottoscrivendo cambiali per Controparte_1
l'importo di € 9000,00, per l'acquisto, da parte del di CP_1 un'autovettura Fiat Punto, presso la società AutoCornelia;
ha dedotto che il non provvedeva al pagamento del prezzo dell'auto e, CP_1 pertanto, la società convenuta metteva all'incasso le cambiali;
che successivamente, l'attrice provvedeva all'integrale pagamento del prezzo, ciononostante la società convenuta non restituiva i suddetti titoli. Tanto esposto l'attrice ha convenuto in giudizio sia che la Controparte_1 società per ottenere, nei confronti del primo, la Controparte_3 condanna al rimborso della somma pagata dalla stessa, quale garante, di € 9000,00 e, nei confronti della seconda, la restituzione dei titoli.
All'udienza del 13/6/22, il Giudice, ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione ai convenuti;
in particolare, ha rilevato che la notifica al era stata effettuata, erroneamente, presso la CP_1 madre del convenuto, all'indirizzo di residenza di quest'ultima (e non all'indirizzo di residenza del convenuto), mentre la notifica alla società
era stata effettuata via pec presso un indirizzo pec non CP_2 estratto dai pubblici registri, bensì dalla visura camerale.
Pertanto, dichiarata la nullità delle notifiche, il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, rinviando la causa.
Alle successive udienze, il procuratore dell'attrice ha chiesto un ulteriore rinvio, con concessione di nuovo termine, per provvedere alla notifica dell'atto di citazione al e, relativamente alla notifica CP_1 alla società, ha chiesto dichiararsi la contumacia, per aver ritualmente effettuato la notifica presso l'indirizzo pec indicato nella visura camerale della società.
Rigettata la richiesta di concessione di un nuovo termine, la causa è stata rinviata all'odierna udienza, per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda va dichiarata inammissibile, non avendo, parte attrice,
3
regolarmente instaurato, nei termini concessi, il contraddittorio.
Ed invero, l'attrice non ha provveduto a citare il convenuto CP_1 nel termine perentorio, concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., all'udienza del 13/6/22; non poteva, pertanto, essere concesso un nuovo termine
(come richiesto nella successiva udienza dalla parte), essendo incorsa, la parte attrice, nella decadenza di cui al predetto articolo. Ed infatti, in materia di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ex art. 291 cod. proc. civ., il giudicante non può assegnare un secondo termine per la notifica, attesa la perentorietà di quello già concesso, a meno che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla stessa non imputabile (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/04/2023, n.9541).
Quanto alla notifica dell'atto di citazione alla società convenuta, anch'essa non può dirsi intervenuta regolarmente.
Va ricordato che la notificazione degli atti giudiziari in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 1 e 3-bis, legge n. 53/94 deve avvenire con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi (art.
3-bis comma 1).
In tema di 'Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni', il comma
1 dell'art. 16-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, quale introdotto dall'art. 1, comma 19, l. 24 dicembre 2012, n. 228 e modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e infine sostituito dall'art. 66, comma 5, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, così dispone: “1.
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
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82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Pertanto, poiché nella specie si discute di una notifica ad una società commerciale, vengono in rilievo il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico (previsto dall'art.
6-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e il domicilio digitale risultante dal registro delle imprese (v. l'art. articolo 1, comma 1, lettera n-ter, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; v. anche l'art. 16, comma 6, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio
2009, n. 2).
L'onere di verificare la corrispondenza dell'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica con quello risultante nell'elenco INI-PEC è a carico di colui che provvede alla notifica, in quanto nella relata di notifica, l'avvocato deve dichiarare – e nella specie non risulta effettuato
- di aver trasmesso l'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto da tale elenco.
Era dunque onere della parte attrice fornire la prova che l'indirizzo pec utilizzato per la notificazione della citazione fosse quello risultante dalla consultazione INI-PEC all'atto della notifica. La
Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che 'In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n.
221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel
Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (nella specie, l'indirizzo pec era stato preso dal sito web del destinatario)' (Cass. n. 24948/2021) (sulla nullità della notifica eseguita 5
ad indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici elenchi riconosciuti dall'art.16 ter citato, v. anche Cass. n. 11574/2018).
Orbene, parte attrice ha notificato l'atto di citazione alla società convenuta, rimasta contumace, presso un indirizzo pec risultante dalla visura camerale e, a seguito delle plurime richieste del Giudice – che ha sollecitato la prova che l'indirizzo utilizzato fosse corrispondente a quello indicato nei pubblici registri, non essendo sufficiente, a tal fine, la visura camerale – non ha provveduto a fornire la richiesta prova, né ha provveduto, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 291 c.p.c., alla rinnovazione della notifica presso l'indirizzo pec estratto dai pubblici registri.
Alla luce di quanto sopra, non resta che dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della società convenuta.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità della domanda per la non corretta instaurazione del contraddittorio.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda dell'attrice;
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Napoli, 11/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Barbara Gargia
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