Ordinanza cautelare 23 ottobre 2020
Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/05/2021, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00587/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Marina Perona, Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Sartorato in Treviso, viale F.Lli Cairoli 15;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, Calle Ghirardi, 15;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giulia Corona, Aldo Laghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Francescutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, v.le F.Lli Cairoli n. 15;
per l'annullamento
- del permesso a costruire -OMISSIS-”, avente per oggetto -OMISSIS-e -OMISSIS-;
- delle determinazioni del Dirigente del -OMISSIS- settore lavori pubblici ed urbanistica -OMISSIS-, con cui è stata autorizzata la costruzione di un garage interrato in deroga alla distanza minima dalla via ad uso pubblico;
- di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- del -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità degli atti in epigrafe indicati, con i quali il -OMISSIS-ha assentito l’intervento edilizio progettato dai controinteressati in -OMISSIS- che prevede la completa demolizione di -OMISSIS-(attualmente divise in 5 unità) con costruzione di un nuovo fabbricato con ampliamento del 70% della preesistente volumetria e creazione di 9 unità abitative distribuite su cinque piani, da effettuarsi mediante intervento diretto in zona vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004.
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliare facenti parte del limitrofo -OMISSIS- hanno impugnato il permesso di costruire diretto rilasciato ai controinteressati e alcuni atti connessi - autorizzazione a costruire un garage interrato in deroga alle distanze minime dalla via ad uso pubblico, parere favorevole a rilascio del nulla osta alla deroga; atto di concessione in deroga alle distanze dai confini - volti a consentire la surriferita “demolizione e ricostruzione con ampliamento del (confinante) Condominio denominato -OMISSIS- in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 14/2009 (cd. Piano Casa), deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione Comunale e i controinteressati, deducendo l’irricevibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso; è, altresì, intervenuto ad “adiuvandum” il -OMISSIS-
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Secondo l’ordine logico delle questioni di cui agli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c. occorre previamente esaminare l’eccezione con cui il -OMISSIS-contesta la tardività del ricorso in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza (o dalla conoscibilità) del permesso di costruire da parte dei ricorrenti che, secondo l’Ente Civico, dovrebbe decorrere dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune della “notizia del rilascio del permesso di costruire”, -OMISSIS-
L’eccezione è infondata.
Il rilascio del permesso di costruire non rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
I ricorrenti non avevano, pertanto, l’onere di consultare quotidianamente l’albo pretorio per verificare l’avvenuto rilascio del titolo edilizio in favore dei controinteressati.
In materia edilizia, il termine per impugnare il permesso di costruire da parte dei terzi decorre dalla piena conoscenza del titolo abilitativo e, in particolare, dall’inizio dei lavori nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva esser essere edificato; ovvero laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza, ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi se si renda comunque palese l’esatto dimensione, consistenza finalità dell’erigendo manufatto (cfr. CdS, sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 5754; CdS sez. VI, 18 ottobre 2017, 4830).
Nel caso di specie, i lavori di cui al permesso impugnato non sono a tutt’oggi iniziati.
I ricorrenti, ai quali il permesso di costruire impugnato non è stato (né doveva essere) notificato o comunicato, hanno avuto piena conoscenza del titolo edilizio solo in data 10 luglio 2020, allorchè il Comune, riscontrando l’istanza di accesso formulata dal Condominio, ha comunicato che il permesso di costruire era stato rilasciato ai controinteressati e trasmesso i documenti allegati.
Il ricorso, notificato in data -OMISSIS-, è dunque ricevibile, tenuto conto che il termine per impugnare è stato sospeso nel mese di agosto (sospensione feriale dei termini).
Venendo all’esame del merito del ricorso, il Collegio prende atto della rinuncia dei ricorrenti al primo motivo d’impugnazione.
Con il secondo motivo di ricorso gli odierni istanti deducono la violazione del termine ultimo del -OMISSIS-(introdotto con la L.R. n. 43/18) per poter beneficiare del Piano Casa, quale disciplinato con la L.R. n. 14/09 e s.m.i.: secondo i ricorrenti, l’istanza di permesso di costruire del -OMISSIS-non poteva essere assoggettata alla disciplina in materia di Piano Casa dettata dalla Regione Veneto, in quanto la pratica edilizia in questione, pur essendo stata presentata in data -OMISSIS- avrebbe subito delle modifiche e/o delle integrazioni in epoca successiva al -OMISSIS-termine entro il quale – com’è noto – l’abrogata disciplina relativa al Piano casa regionale poteva essere “attivata”, mediante la presentazione di una nuova istanza in senso lato.
L’assunto non merita accoglimento.
L’art. 9, co. 7, L.R. n. 14/2009, come modificato dall’art. 28, co. 1, L.R. n. 43/18, prevedeva, per poter fruire dei benefici del Piano Casa, l’onere per il privato di predisporre e presentare entro il -OMISSIS-la richiesta del titolo edilizio. E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui entro il termine del -OMISSIS-il Condominio, in uno alla domanda di permesso di costruire inoltrata ancor nel 2016, ha protocollato tutta la documentazione necessaria all’avvio della pratica, compresa quella finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
La relazione paesaggistica del 4.6.19, richiamata dai ricorrenti, non ha sopperito ad alcuna carenza iniziale, rappresentando solo un aggiornamento della precedente documentazione progettuale all’esito dell’accordo intervenuto tra il -OMISSIS-.
Gli adeguamenti apportati al progetto – su richiesta di Comune, Soprintendenza e Vigili del Fuoco o per la necessità di comporre o prevenire contestazioni dei confinanti – non hanno comportato uno stravolgimento dei parametri edilizi di superficie e volume, ma solo un aggiustamento di particolari architettonici che non richiedeva la presentazione di un nuovo progetto.
In conclusione, ritenuto che le modifiche e/o integrazioni apportate nel corso del procedimento al progetto edilizio iniziale non abbiano comportato uno stravolgimento del medesimo progetto (aliud pro alio) o una sua una variazione essenziale, considerato che le esigenze di certezza sottese alla previsione del termine del -OMISSIS-impediscono di dare rilievo a modifiche o integrazioni di progetto inidonee a incidere sule caratteristiche fondamentali dell’intervento, il secondo motivo di gravame deve essere rigettato.
Il Collegio reputa, invece, fondato il terzo motivo di ricorso (profilo c), con cui i ricorrenti deducono l’illegittimità del permesso di costruire impugnato, sul rilievo che l’art. 11 delle NTA del PRG del -OMISSIS-subordina l’esecuzione dell’intervento edilizio di cui trattasi alla previa approvazione di un piano di recupero, nella specie mancante.
L’art. 11 delle NTA del PRG prescrive, infatti, che gli interventi previsti per le -OMISSIS-quale quella per cui è causa , ”si attuano mediante Piano di Recupero” , indicando anche il contenuto che deve possedere la pianificazione attuativa (si vedano le lettere da a) a f) dell’art. 11 citato): il tutto per “ consentire un miglioramento delle condizioni generali del tessuto urbano degradato” (così recita l’art. 11 al primo comma).
In forza del medesimo art. 11, possono essere realizzati con permesso di costruire diretto solo “gli interventi mirati alla manutenzione, restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e in particolare del patrimonio alberghiero”.
L’intervento edilizio progettato dai controinteressati in zona vincolata (che prevede la completa demolizione del preesistente edificio con costruzione di un nuovo fabbricato con ampliamento del 70% della preesistente volumetria) esula dal concetto di ristrutturazione edilizia – lo stesso progettista, nel presentare l’istanza di permesso di costruire, ha asseverato che l’intervento non è qualificabile come ristrutturazione - e non poteva, pertanto, essere assentito attraverso il rilascio di un permesso di costruire diretto, cioè non preceduto dalla preventiva approvazione del prescritto piano di recupero, neanche in base alla normativa sul Piano Casa.
E, invero, come già chiarito da questo Tribunale nella sentenza n. -OMISSIS- il carattere derogatorio del Piano Casa implica una stretta interpretazione delle sue norme, che va circoscritta alle sole tipologie di deroga espressamente considerate, non ammettendo, dunque, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 14 delle preleggi, interpretazioni di carattere estensivo o analogico (in termini Tar Veneto nn. 219/2018, 1329/2015, 1128/2016; C.d.S., VI, nn. 3249/2018, Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2017, n.5497, 335/2016; T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 30/09/2019, Tar Campania n. 1818/2019; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. II, 15/11/2018, n.2585, Tar Marche n. 538/2017, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 23/08/2016, n.4092).
Orbene, da nessuna delle disposizioni della Legge regionale n. 14/2009 emerge la derogabilità delle disposizioni degli strumenti urbanistici che subordinano l’ammissibilità degli interventi edilizi alla pianificazione attuativa.
Lo stesso articolo 64 della L.R. n. 30/2016, che reca un’interpretazione autentica della legge regionale sul Piano Casa, rafforza tale conclusione perché indica espressamente quale debba intendersi per il legislatore l’oggetto e la latitudine della deroga, circoscritta “ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, ance dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali” : ne deriva che tutte le altre prescrizioni previste dal PRG/PI per garantire un adeguato e ordinato sviluppo dell’edificato non sono derogabili.
Non merita condivisione la tesi sostenuta dall’amministrazione comunale e dai controinteressati, secondo cui l’intervento edilizio per cui è causa - riguardando un unico edificio - non potrebbe essere soggetto a pianificazione attuativa, poiché la stessa sarebbe antieconomica e riservata ad interventi che riguardano un’ampia porzione del tessuto urbano e perché la zona sarebbe già urbanizzata con conseguente inutilità del piano attuativo.
L’art. 11 del PRG subordina alla previa approvazione del piano attuativo tutti gli interventi da realizzare nella zona considerata (senza distinzione tra singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree), con la sola esclusione, qui non ricorrente, degli interventi con finalità meramente conservativa mirati alla manutenzione, restauro e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e in particolare del patrimonio alberghiero.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che quando uno strumento urbanistico generale subordina il rilascio di un titolo edilizio alla previa approvazione di uno strumento attuativo, non possono essere effettuate né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale indagini sulla situazione dei luoghi per verificare se l’area sia urbanizzata e che è in contrasto con la legge ogni tesi che voglia sottoporre all’esame dell’amministrazione o del giudice amministrativo la verifica della situazione dei luoghi, al fine di escludere la necessità del piano attuativo, previsto dallo strumento urbanistico e che l’art. 9 del testo unico sull’edilizia ha espressamente qualificato come presupposto legale per l’edificazione (cfr Cons. di Stato sez V, n. 5078/2014).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, l’art. 11 NTA del PRG prevede espressamente la necessità del piano di recupero (“Gli interventi si attuano mediante Piano di Recupero”: art 11, 2 comma), con la sola eccezione, qui non ricorrente, degli interventi meramente conservativi.
Il Comune non poteva, pertanto, assentire l’intervento edilizio per cui è causa attraverso il rilascio di un permesso di costruire diretto (non preceduto dalla previa approvazione del piano attuativo), tenuto conto che l'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 è norma generale ed imperativa in materia di governo del territorio, che impone, ai fini degli interventi diretti costruttivi, il rispetto delle previsioni del piano regolatore generale richiedenti, per una determinata zona, la pianificazione di dettaglio, sicché, in presenza di una normativa urbanistica generale che preveda per il rilascio del titolo edilizio in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito superare questa prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa né surrogare l'assenza del piano attuativo con l'imposizione di opere di urbanizzazione all'atto del rilascio del titolo edilizio; l'obbligo dell'interessato di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, infatti, è idoneo a sopperire solo alla mancanza fisica e materiale di tali opere, ma non è in grado di colmare l'assenza dello strumento esecutivo; pertanto l'inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo impedisce che in sede amministrativa o giurisdizionale possano essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare, vanificando la funzione del piano attuativo, la cui indefettibile approvazione, se ritarda, può essere stimolata dall'interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cons, di Stato, sez. II, 31/10/2019, n.7463).
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbita ogni ulteriore censura svolta dai ricorrenti, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato permesso di costruire, reputato illegittimo in quanto non preceduto dalla pianificazione attuativa di cui all’art. 11 delle N.T.A. del PRG.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione resistente e il controinteressato a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 6000 (euro tremila/00 per ciascuna parte soccombente), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Spese compensate nei confronti dell’interventore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.