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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/07/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
n. 9953/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9953/2023, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza del 20.6.2025, promossa da:
, CF: , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore (16.9.2011), e Persona_1
quale erede di deceduto il 7.10.2022, rapp. e difesa unitamente Persona_2
e disgiuntamente dagli Avv.ti Valerio Scialoja (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Marco Schiattarella ), presso il di cui studio in Pozzuoli Via C.F._3
Conocchiella 5 elett. domicilia
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
in proprio e nelle citate qualità, conveniva in giudizio la Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale deducendo che il 18.6.2022 acquistava un pacchetto
CP_ turistico offerto dalla convenuta, con destinazione Sharm El Sheik – SSH Royal
Albatros Moderno con partenza da Napoli, dal 24.8.2022 al 31.8.2022, al costo di euro 3.027,00. Deduceva ancora l'attrice che il 28.8.2022, il minore rimaneva Per_1
vittima di un incidente presso la zona scivoli – zona bambini - del complesso turistico, addebitandone la causa all'assenza del personale di vigilanza della struttura alberghiera presso la zona piscina riservata ai bambini, ciò in quanto il minore, dopo pagina 2 di 7 aver terminato la discesa di uno scivolo verso la piscina, veniva travolto da un'altra bambina che aveva impegnato lo scivolo immediatamente dopo, senza attendere che il minore riemergesse in condizioni di sicurezza. Deduceva ancora l'attrice Per_1
che la bambina travolgeva il minore all'altezza delle ginocchia, per cui Per_3
quest'ultimo veniva spinto in avanti impattando violentemente con la bocca e con i denti contro l'estremità finale del gioco acquatico. Deduceva infine l'attrice che in assenza del personale di vigilanza della struttura, il minore veniva trasportato dai genitori e da alcuni presenti presso il centro medico della struttura turistica e, su indicazione del responsabile della struttura alberghiera, presso una Clinica Privata del luogo, ove gli veniva riscontrata una “lussazione con dislocazione vestibolare dell'incisivo centrale superiore (11)” e che, una volta rientrato a casa, proseguiva le successive cure presso lo Studio Dentistico del Dr. . Chiedeva, Controparte_2
pertanto, il ristoro dei danni fisici occorsi al minore nonché di quelli ancora conseguenti alla successiva cura occorrente per la ricostruzione e di protesizzazione nel tempo;
il tutto in uno ai danni conseguenti al mancato godimento dei restanti giorni di soggiorno, configurandosi sia per il minore che per i suoi genitori un risarcimento del danno “da vacanza rovinata”.
Parte convenuta restava contumace benchè ritualmente citata.
La domanda è infondata e va rigettata.
CP_ Nel caso di specie, infatti, alcuna colpa può essere addebitata alla convenuta in conseguenza dei fatti descritti in citazione, atteso che il compito di quest'ultima si pagina 3 di 7 esauriva nella predisposizione del soggiorno, a fronte della quale veniva pagato regolarmente il relativo prezzo. Dalla lettura del contratto agli atti, la , CP_1
quale operatore turistico, provvedeva ad assicurare all'attrice ed alla sua famiglia il viaggio a/r dalla località prescelta, e cioè Sharm el Sheikh, ed il soggiorno presso la struttura Royal Albatros, tutto regolarmente avvenuto come da programma.
Nel contratto agli atti nessun'altra particolare prestazione era stata concordata, e pagata, se non quelle sopra descritte, né tantomeno al fascicolo di parte attrice veniva allegata documentazione relativa a servizi collegati al pacchetto venduto (depliantes descrittivi dei servizi e/o documenti illustrativi della struttura), la cui mancanza e/o
CP_ omissione poteva essere ricondotta alla responsabilità della convenuta, per non aver verificato l'esistenza e la qualità dei servizi offerti, con quelli poi riscontrati dal cliente, sul posto presso la struttura.
L'organizzatore di viaggi o il venditore che vende un pacchetto turistico deve fornire al viaggiatore il modulo informativo prima della conclusione del contratto.
Tale modulo definisce i diritti fondamentali che un viaggiatore deve ottenere ai sensi della Direttiva Europea 2015/2032. Le informazioni precontrattuali così fornite al viaggiatore assumono carattere vincolante e diventano parte integrante del contratto.
Tali essendo, non possono subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti stesse.
Ancora, organizzatore e venditore sono tenuti a comunicare al viaggiatore eventuali modifiche alle informazioni precontrattuali prima dell'inizio del viaggio, mai una volta che questo sia iniziato. Inoltre, se un servizio non è conforme a quanto espresso pagina 4 di 7 e sottoscritto nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore in primis deve porre rimedio al difetto. Tutto questo, a meno che ciò non sia impossibile e troppo oneroso,
e sempre tenendo conto del difetto di conformità. Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso, previa documentazione delle spese sostenute, qualora un organizzatore non ponga rimedio del difetto di conformità. Difetto che deve essere rimediato entro i tempi stabiliti dal viaggiatore, in relazione al pacchetto e alla durata dello stesso.
Dal contesto degli atti acquisiti al giudizio in sede istruttoria, manca la prova relativa alle inadempienze nella preparazione del viaggio da parte dell'operatore, la cui prestazione non viene contestata in ordine a quanto descritto nel contratto di viaggio del 18.6.2022 tra le parti.
Nel caso di specie, quindi, la presenza del servizio di vigilanza presso la piscina per minori, la cui mancanza lamenta parte attrice addebitandone la causa delle lesioni riportate dal minore non si rileva dalle condizioni di vendita del pacchetto Per_1
turistico, né risulta data la prova che lo stesso fosse stato assicurato ai viaggiatori in sede di trattative di acquisto del pacchetto. Eventuali doglianze per l'assenza di un servizio di vigilanza dei minori ospiti della struttura, nell'uso delle piscine, andavano quindi rivolte alla gestione di quest'ultima laddove fosse stata provata l'esistenza di
CP_ tale servizio in loco, non nei confronti della convenuta il cui obbligo contrattuale si era già esaurito con il corretto adempimento di quanto previsto nel pacchetto venduto.
A tal proposito, dall'istruttoria orale svolta non risulta riscontrata l'esistenza di pagina 5 di 7 un servizio di vigilanza su minori presso la struttura, né che il minore Persona_1
fosse stato affidato alle cure di personale addetto alla piscina, cui poter addebitare poi la mancata vigilanza.
Per converso, dall'istruttoria è emerso che l'episodio si verificava alla presenza degli stessi genitori del così omettendo -essi- la dovuta vigilanza sul Persona_1
minore, venendosi così a configurare in tal caso un'ipotesi di culpa in vigilando che si riferisce alla responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli minori,
quando essi non abbiano esercitato una vigilanza adeguata sul loro comportamento.
Nel caso di specie, i genitori potevano essere esonerati dalla responsabilità per
culpa in vigilando se avessero dimostrato di non aver potuto impedire il fatto dannoso, nonostante un'adeguata vigilanza, provando di aver adottato ogni misura necessaria per prevenire il danno, ma che questo si verificava ugualmente a causa di circostanze imprevedibili o inevitabili.
Essendo ciò quanto emerso dalle risultanze istruttorie, la domanda va rigettata rimanendo a carico di parte attrice le spese liquidate per l'espletata CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nella Parte_1
descritta qualità, nei confronti della così provvede: Controparte_1
pagina 6 di 7 - Rigetta la domanda di parte attrice;
- Pone a carico di essa parte attrice le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Aversa, 18/7/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9953/2023, avente ad oggetto:
lesione personale, riservata in decisione all'udienza del 20.6.2025, promossa da:
, CF: , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore (16.9.2011), e Persona_1
quale erede di deceduto il 7.10.2022, rapp. e difesa unitamente Persona_2
e disgiuntamente dagli Avv.ti Valerio Scialoja (C.F. ) e CodiceFiscale_2
Marco Schiattarella ), presso il di cui studio in Pozzuoli Via C.F._3
Conocchiella 5 elett. domicilia
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
in proprio e nelle citate qualità, conveniva in giudizio la Controparte_1
dinanzi a questo Tribunale deducendo che il 18.6.2022 acquistava un pacchetto
CP_ turistico offerto dalla convenuta, con destinazione Sharm El Sheik – SSH Royal
Albatros Moderno con partenza da Napoli, dal 24.8.2022 al 31.8.2022, al costo di euro 3.027,00. Deduceva ancora l'attrice che il 28.8.2022, il minore rimaneva Per_1
vittima di un incidente presso la zona scivoli – zona bambini - del complesso turistico, addebitandone la causa all'assenza del personale di vigilanza della struttura alberghiera presso la zona piscina riservata ai bambini, ciò in quanto il minore, dopo pagina 2 di 7 aver terminato la discesa di uno scivolo verso la piscina, veniva travolto da un'altra bambina che aveva impegnato lo scivolo immediatamente dopo, senza attendere che il minore riemergesse in condizioni di sicurezza. Deduceva ancora l'attrice Per_1
che la bambina travolgeva il minore all'altezza delle ginocchia, per cui Per_3
quest'ultimo veniva spinto in avanti impattando violentemente con la bocca e con i denti contro l'estremità finale del gioco acquatico. Deduceva infine l'attrice che in assenza del personale di vigilanza della struttura, il minore veniva trasportato dai genitori e da alcuni presenti presso il centro medico della struttura turistica e, su indicazione del responsabile della struttura alberghiera, presso una Clinica Privata del luogo, ove gli veniva riscontrata una “lussazione con dislocazione vestibolare dell'incisivo centrale superiore (11)” e che, una volta rientrato a casa, proseguiva le successive cure presso lo Studio Dentistico del Dr. . Chiedeva, Controparte_2
pertanto, il ristoro dei danni fisici occorsi al minore nonché di quelli ancora conseguenti alla successiva cura occorrente per la ricostruzione e di protesizzazione nel tempo;
il tutto in uno ai danni conseguenti al mancato godimento dei restanti giorni di soggiorno, configurandosi sia per il minore che per i suoi genitori un risarcimento del danno “da vacanza rovinata”.
Parte convenuta restava contumace benchè ritualmente citata.
La domanda è infondata e va rigettata.
CP_ Nel caso di specie, infatti, alcuna colpa può essere addebitata alla convenuta in conseguenza dei fatti descritti in citazione, atteso che il compito di quest'ultima si pagina 3 di 7 esauriva nella predisposizione del soggiorno, a fronte della quale veniva pagato regolarmente il relativo prezzo. Dalla lettura del contratto agli atti, la , CP_1
quale operatore turistico, provvedeva ad assicurare all'attrice ed alla sua famiglia il viaggio a/r dalla località prescelta, e cioè Sharm el Sheikh, ed il soggiorno presso la struttura Royal Albatros, tutto regolarmente avvenuto come da programma.
Nel contratto agli atti nessun'altra particolare prestazione era stata concordata, e pagata, se non quelle sopra descritte, né tantomeno al fascicolo di parte attrice veniva allegata documentazione relativa a servizi collegati al pacchetto venduto (depliantes descrittivi dei servizi e/o documenti illustrativi della struttura), la cui mancanza e/o
CP_ omissione poteva essere ricondotta alla responsabilità della convenuta, per non aver verificato l'esistenza e la qualità dei servizi offerti, con quelli poi riscontrati dal cliente, sul posto presso la struttura.
L'organizzatore di viaggi o il venditore che vende un pacchetto turistico deve fornire al viaggiatore il modulo informativo prima della conclusione del contratto.
Tale modulo definisce i diritti fondamentali che un viaggiatore deve ottenere ai sensi della Direttiva Europea 2015/2032. Le informazioni precontrattuali così fornite al viaggiatore assumono carattere vincolante e diventano parte integrante del contratto.
Tali essendo, non possono subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti stesse.
Ancora, organizzatore e venditore sono tenuti a comunicare al viaggiatore eventuali modifiche alle informazioni precontrattuali prima dell'inizio del viaggio, mai una volta che questo sia iniziato. Inoltre, se un servizio non è conforme a quanto espresso pagina 4 di 7 e sottoscritto nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore in primis deve porre rimedio al difetto. Tutto questo, a meno che ciò non sia impossibile e troppo oneroso,
e sempre tenendo conto del difetto di conformità. Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso, previa documentazione delle spese sostenute, qualora un organizzatore non ponga rimedio del difetto di conformità. Difetto che deve essere rimediato entro i tempi stabiliti dal viaggiatore, in relazione al pacchetto e alla durata dello stesso.
Dal contesto degli atti acquisiti al giudizio in sede istruttoria, manca la prova relativa alle inadempienze nella preparazione del viaggio da parte dell'operatore, la cui prestazione non viene contestata in ordine a quanto descritto nel contratto di viaggio del 18.6.2022 tra le parti.
Nel caso di specie, quindi, la presenza del servizio di vigilanza presso la piscina per minori, la cui mancanza lamenta parte attrice addebitandone la causa delle lesioni riportate dal minore non si rileva dalle condizioni di vendita del pacchetto Per_1
turistico, né risulta data la prova che lo stesso fosse stato assicurato ai viaggiatori in sede di trattative di acquisto del pacchetto. Eventuali doglianze per l'assenza di un servizio di vigilanza dei minori ospiti della struttura, nell'uso delle piscine, andavano quindi rivolte alla gestione di quest'ultima laddove fosse stata provata l'esistenza di
CP_ tale servizio in loco, non nei confronti della convenuta il cui obbligo contrattuale si era già esaurito con il corretto adempimento di quanto previsto nel pacchetto venduto.
A tal proposito, dall'istruttoria orale svolta non risulta riscontrata l'esistenza di pagina 5 di 7 un servizio di vigilanza su minori presso la struttura, né che il minore Persona_1
fosse stato affidato alle cure di personale addetto alla piscina, cui poter addebitare poi la mancata vigilanza.
Per converso, dall'istruttoria è emerso che l'episodio si verificava alla presenza degli stessi genitori del così omettendo -essi- la dovuta vigilanza sul Persona_1
minore, venendosi così a configurare in tal caso un'ipotesi di culpa in vigilando che si riferisce alla responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli minori,
quando essi non abbiano esercitato una vigilanza adeguata sul loro comportamento.
Nel caso di specie, i genitori potevano essere esonerati dalla responsabilità per
culpa in vigilando se avessero dimostrato di non aver potuto impedire il fatto dannoso, nonostante un'adeguata vigilanza, provando di aver adottato ogni misura necessaria per prevenire il danno, ma che questo si verificava ugualmente a causa di circostanze imprevedibili o inevitabili.
Essendo ciò quanto emerso dalle risultanze istruttorie, la domanda va rigettata rimanendo a carico di parte attrice le spese liquidate per l'espletata CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nella Parte_1
descritta qualità, nei confronti della così provvede: Controparte_1
pagina 6 di 7 - Rigetta la domanda di parte attrice;
- Pone a carico di essa parte attrice le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Aversa, 18/7/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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