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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5221/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006074963000 TASSA AUTOMOBIL 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 ricorre
contro
IO IL e ER per l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 29520259006074963000;
rilevato che la cartella di pagamento n. 29520230013333657000,sottostante l'impugnata intimazione è stata annullata, a seguito della sentenza n. 3370/24 del 21/06/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina.
Preso atto che l'Ufficio ha dichiarato di avere sospeso a tempo indeterminato la cartella in attesa di sgravio dell'ente.
Non sussistendo quindi più alcuna pretesa impositiva va dichiarata la cessata materia del contendere ex art 46 del dlgs 546/92, con compensazione delle spese, ex comma 3 dell'art 46 del dlgs 546/92, nei confronti dell'Agente della Riscossione e della IO Sicilia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5221/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO Sicilia - Piazza Indipendenza 21 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006074963000 TASSA AUTOMOBIL 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 ricorre
contro
IO IL e ER per l'annullamento dell'avviso di intimazione n. 29520259006074963000;
rilevato che la cartella di pagamento n. 29520230013333657000,sottostante l'impugnata intimazione è stata annullata, a seguito della sentenza n. 3370/24 del 21/06/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina.
Preso atto che l'Ufficio ha dichiarato di avere sospeso a tempo indeterminato la cartella in attesa di sgravio dell'ente.
Non sussistendo quindi più alcuna pretesa impositiva va dichiarata la cessata materia del contendere ex art 46 del dlgs 546/92, con compensazione delle spese, ex comma 3 dell'art 46 del dlgs 546/92, nei confronti dell'Agente della Riscossione e della IO Sicilia.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate