Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 2
In tema di falsità, allo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo, non può ritenersi sempre indispensabile l'espletamento della perizia grafica, la quale, per altro, ha valore solo di indizio. Invero, per il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la certezza della falsità del titolo può anche essere desunta da altri elementi. (Fattispecie nella quale il giudice di merito ha ritenuto superflua l'indagine peritale, ricavando la prova della falsità del documento e della responsabilità dell'imputato dal disconoscimento della firma di traenza da parte di colui che appariva come l'emittente, dalla genuinità della intestazione del titolo a favore dell'imputato e dalla autenticità della girata da costui apposta, dalla consegna del titolo a persona creditrice dell'imputato. La Cassazione, rilevando che, in sede di ricorso, l'imputato, lamentando il mancato esperimento della perizia grafologica, aveva semplicemente tentato di rielaborare il fatto attraverso una non consentita rilettura degli atti, ha rigettato il gravame).
In tema di falso in cambiale, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il soggetto legittimato ad avanzare l'istanza di punizione viene genericamente informato della messa in circolazione di un titolo ad apparente sua firma, ma dal momento in cui egli ha conoscenza degli estremi del titolo, anche per poterne riconoscere o disconoscere la sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/1999, n. 10363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10363 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 14.4.99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale PE Consigliere N. 796
3. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere REGISTRO GENERAL
4. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 37384/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da AN ON, nato il [...] a [...] la sentenza 1.6.98 dalla Corte di Appello di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale PE, sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Bruno Ranieri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di condanna di AN ON per il delitto previsto dagli artt. 476, 482, 485, 491 c.p., per aver formato una cambiale, per l'importo di lire 50.000.000, a falsa firma di OC FF, e per averla consegnata a PE PA Gorgio.
L'imputato ricorre e denunzia, ex art. 606, lett. d), 603 c.p.p., "la mancata ammissione di prova decisiva", sull'assunto che l'espletamento della perizia grafica avrebbe consentito l'individuazione dell'autore materiale "delle sottoscrizioni apparenti", nonché l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della quercia, presentata il 26 luglio 1 993, sebbene il OC fosse venuto a conoscenza della esistenza della cambiale nel corso della conversazione telefonica del 31.12.92. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
A norma dell'art. 124 c.p., per notizia del fatto che costituisce reato, che segna il momento iniziale del decorso del termine per proporre querela, deve intendersi la certa e non equivoca conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito da parte dell'offeso. La notizia, cioè, deve avere una duplice prospettazione di certezza. Una, oggettiva, nel senso che deve essere seria per la provenienza e per la completezza degli elementi di riferimento. L'altra, soggettiva, nel senso che deve essere idonea a determinare nel soggetto, non uno stato psicologico di dubbio e di sospetto, ancorché sorretto da parziali elementi rivelatori di un ipotetico reato, ma la convinzione certa che un reato è stato compiuto in suo danno, con la sicura conoscenza di precisi elementi costitutivi, essenziali per presentare una fondata istanza di punizione. Di conseguenza, in tema di falso in cambiale, non è sufficiente, a tal fine, che il soggetto venga a conoscenza, genericamente, attraverso una telefonata, della messa in circolazione di un titolo di credito ad apparente sua firma, ma è necessario che egli abbia concreta contezza, più o meno completa, degli estremi dei titolo anche per potere riconoscere o disconoscere la sottoscrizione . Ciò posto, si osserva che i giudici del fatto, ai quali è rimesso l'insindacabile giudizio sulla tempestività o meno della querela, hanno fatto corretta applicazione dei suesposto principio nella individuazione dei momento certo della consapevolezza dell'esistenza di una cambiale falsa da parte dell'apparente firmatario e del prenditore, anche lui legittimato all'istanza di punizione (mass. 189707, 158855, 175565, 158855). Momento individuato, infatti, non nella generica telefonata del 31 dicembre 1992, con la quale PE PA adombrava l'esistenza del titolo, ma nella notizia specifica del luglio 1993, quando quello segnalava a FF OC, con lettera, di essere in possesso di una sua cambiale di lire 50.000.000 e "spedita copia del titolo si ebbe disconoscimento della firma e certezza della falsificazione" (sentenze di primo grado, pag. 8, e di secondo grado)
2. - Il primo motivo di ricorso non è fondato
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'elemento oggettivo del falso e della responsabilità dell'autore non è indispensabile la perizia grafica, che, peraltro, ha soltanto valore di indizio, in quanto, per il principio della libera prova e del libero convincimento del giudice uno e l'altro fatto possono essere desunti aliunde, da altri idonei elementi.
Correttamente, quindi, le sentenze hanno ritenuto superflua l'indagine peritale e hanno ancorato la prova della falsità e della responsabilità al disconoscimento della firma da parte del soggetto passivo del reato, alla genuinità dell'intestazione della cambiale, a favore dello AN, e della girata da costui apposta, alla non contestata traditio a PE PA, suo creditore proprio per la somma portata dal titolo. Il tentativo di rielaborare il fatto, peraltro, attraverso una diversa lettura degli atti, urta contro il divieto delle censure di merito
Consegue la condanna alle spese, ex art. 616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999