Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che qualora le risultanze processuali sono tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell'estraneità dell'imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art.530, comma secondo cod. proc. pen. la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 48527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48527 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA
48 52 7 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
27 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Udienza pubblica Acquarone Dott. Renato
del 18/11/03 Ambrosini Consigliere 1. Dott. Gangiulio
Consigliere SENTENZA 2. "1 Luciano Deriu
Consigliere N. 1502 3. " Giorgio Colla
Rotundo Cons. Relatore R.G.N..3833-03 4. 11 Vincenzo
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1- RI RL LB, nato a [...] il
15-1-1938;
2- IP GO, nato a [...] il [...],
CALISSE avverso la sentenza in data 14-11-2002 della Corte 155 2.8 SET. 2004 di Appello di Roma,
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il
ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere, dr.
Vincenzo Rotundo
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa
Anna Maria De Sandro, che ha concluso per il
R
FATTO
1.1 .Con sentenza in data 14-11-2002 la Corte di Appello di Roma, sezione I penale, ha confermato la sentenza con la quale in data 11-10-2000 il Tribunale di Roma aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di RI RL LB e IP GO per i reati di cui agli artt. 7 della legge 195/1974 e 4 della legge 659/1981 e 318, ultimo comma, c.p. loro ascritti (e commessi rispettivamente in Venezia nel maggio 1992 e in Roma
Mel dicembre 1991 e nella primavera del 1992) perché estinti per intervenuta prescrizione.
L'ipotesi accusatoria era:
- che la srl. Dioikema, facente capo a RD RA, avesse goduto di un finanziamento, ad opera dell'allora sottosegretario al Ministero del
Lavoro, IP GO, e su proposta dell'allora assessore della Regione
Veneto, RI RL LB, per un progetto di fornitura di un sistema informativo nazionale sulla formazione professionale;
che tale progetto (per il quale la società aveva ricevuto un primo pagamento di oltre nove miliardi di lire) fosse assolutamente inutile, costituendo semplice doppione di altro già presentato dalla società
"Assodioikema", della quale erano soci le Regioni Veneto ed Emilia
Romagna, l'E.N.E.A. e la stessa Dioikema srl.;
- che, infine, il RD avesse versato tanto al RI quanto al IP significative somme di danaro, e cioè £.50.000.000 al primo e
£.100.000.000 al secondo.
Tale ipotesi, secondo la Corte di Appello, era “ben lungi dall'essere sfornita di supporto probatorio", deponendo in senso contrario i dati oggettivi emergenti, sui fatti e sul ruolo degli imputati, dai documenti acquisiti agli atti, nonché le ammissioni circa le dazioni di danaro transitate in favore del RI (comprovate per tabulas, ancorché contrastate per la causale) e del IP, e “le circostanze, sebbene addotte a discolpa, riferite in dibattimento dall'imputato connesso UI MA e dall'imputato appellante RL LB RI".
R 2 Tanto, secondo la Corte di merito, era sufficiente per escludere
"un'ipotetica constatazione d'innocenza". 1.2 Avverso la suindicata sentenza del 14-11-2002 hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i loro difensori, IP GO e RI RL
LB, chiedendone l'annullamento.
1.3 .. IP GO deduce la violazione dell'art.606, lettera e), c.p.p. per mancanza della motivazione e dell'art.606. lettera b), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p. per inosservanza di legge.
In particolare il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non avrebbe fatto altro che elencare alcuni dati di fatto che costituivano "il postulato accusatorio che doveva essere provato", limitandosi alla apodittica affermazione della inutilità del progetto Dioikema e del fatto che la tesi accusatoria era "ben lungi dall'essere totalmente sfornita di supporto probatorio”, nonché alla mera elencazione di dati sforniti di riscontro in riferimento alla sussistenza della contestata corruzione.
1.4.. RI RL LB -dopo avere ricordato di non avere chiesto nel giudizio di primo grado alcuna declaratoria di incompetenza e di non avere mai proposto né eccezioni processuali né istanze di rinvio e dopo avere evidenziato che il suo difensore aveva esplicitamente dichiarato di non astenersi dalle udienze- sottolinea in primo luogo di non avere mai sollecitato l'applicazione della prescrizione, di non essere mai stato
"Sottosegretario al Ministero del Lavoro" e di non avere mai avuto alcun ruolo decisorio a livello ministeriale, come erroneamente si affermerebbe nella sentenza censurata.
Il ricorrente lamenta, poi, l'omesso accoglimento della richiesta di assoluzione ex art. 129 c.p.p. in riferimento ad entrambe le imputazioni a lui ascritte.
Quanto al reato di "finanziamento illecito", il RI ribadisce di avere, ben prima dell'avvio della iniziativa penale, restituito la somma di
£.50.000.000 a lui consegnata da DI RA (e cioè da un soggetto privato e non da una società) a titolo di prestito, come documentalmente dimostrato, e rileva che la sentenza censurata non avrebbe minimamente motivato su questi punti.
R 3 Quanto al reato di corruzione, la Corte di merito non avrebbe valutato alcuni rilevanti dati di fatto che escluderebbero la sussistenza del delitto, e cioè che: il progetto Dioikema sarebbe stato per la Regione Veneto gratuito;
1) non sarebbe stato provato alcun atto a contenuto volitivo posto in
2) essere dal RI per il finanziamento del progetto;
il RI mai avrebbe ricoperto l'incarico di “Sottosegretario del
3)
Ministero del Lavoro", come affermato in sentenza, e mai avrebbe pertanto potuto intervenire nel progetto Dioikema;
mancherebbe la prova di un legame tra il pagamento della somma
4) di £.50.000.000 di cui al capo di imputazione ed un qualsiasi atto di ufficio;
sarebbe invece stato dimostrato che il RI pose in essere un
5) comportamento "contrario all'atto corruttivo", essendo egli stato proponente della delibera della Regione Veneto con la quale fu revocato alla Dioikema s.r.l. un ordine di pagamento per
£.400.000.000.
In definitiva, secondo il ricorrente il mero pagamento di una somma di danaro non proverebbe la corruzione, posto che, oltre tutto, vi sarebbe un sostanziale distacco temporale e logico tra percezione del danaro ed attività posta in essere e non sarebbe emerso alcun elemento che avalli l'ipotesi di un pactum sceleris con il DI.
Su questi rilievi (che, ad avviso del ricorrente, porterebbero alla mera constatazione della sua estraneità ai fatti) la sentenza impugnata non avrebbe fornito motivazione alcuna.
1.5 . In prossimità della pubblica udienza il difensore del RI ha depositato copia della sentenza n.848/2003/R, emessa in data 24-3-2003 dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
DIRITTO
4 compimento della attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti. Per contro, detta regola non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva di reato. In tale situazione, si applica, invece, la disciplina stabilita dall'art. 129 c.p.p., in base alla quale, in presenza di una causa estintiva del reato, l'inizio di prova, ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito, soccorre la diversa regola di giudizio per la quale deve "positivamente” (“...risulta evidente") emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriori accertamenti, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli (sez. V, sent. 1460 del 6-2-1998,
rv.209802).
.".2.2 La Corte d'Appello di Roma, nella sentenza oggetto degli attuali ricorsi, dopo avere citato la giurisprudenza sopra riportata, ha preliminarmente rilevato che il giudice di primo grado, alla udienza dell'11-
10-2000, non aveva potuto fare altro che prendere atto della prescrizione, nel frattempo maturata (nel novembre 1999), ed emettere la relativa declaratoria, "sia pure senza adeguata motivazione”.
A questa lacuna ha ovviato la sentenza censurata, nella quale la Corte non si è limitata ad osservare che, in assenza di eventuali rinunzie degli imputati alla applicazione della prescrizione, la verifica probatoria delle ipotesi accusatoria era rimasta “ineluttabilmente paralizzata” (cosa della quale gli imputati non potevano dolersi, proprio perché, in base alla giurisprudenza citata, l'incompletezza probatoria, in presenza di causa estintiva, non legittimava una pronuncia assolutoria nel merito ma imponeva la immediata declaratoria della intervenuta prescrizione). I giudici di appello hanno, invece, sia pure sinteticamente, ripercorso la tesi di accusa (e cioè che la s.r.l. Dioikema, facente capo a RD RA, avesse goduto di un finanziamento, ad opera dell'allora sottosegretario al Ministero del Lavoro, IP GO, e su proposta dell'allora assessore della Regione Veneto, RI RL LB, per un progetto di fornitura di un sistema informativo nazionale sulla formazione professionale;
che tale progetto fosse assolutamente inutile, costituendo semplice doppione di altro già presentato dalla società "Assodioikema", della quale erano soci le Regioni Veneto ed Emilia
Romagna, l'E.N.E.A. e la stessa Dioikema srl.; che, infine, il RD avesse versato tanto al RI quanto al IP significative somme di danaro), per concludere che tale ricostruzione non risultava sfornita di supporto probatorio, in base ai dati
5 R oggettivi emergenti, sui fatti e sul ruolo degli imputati, dai documenti acquisiti agli atti, nonché alle ammissioni circa le dazioni di danaro transitate in favore del RI (comprovate per tabulas, ancorché contrastate per la causale) e del IP, e alle "circostanze, sebbene addotte a discolpa, riferite in dibattimento dall'imputato connesso UI MA e dall'imputato appellante RL LB RI".
Quanto sopra, secondo la Corte di appello di Roma, era sufficiente per escludere "un'ipotetica constatazione d'innocenza”, in quanto era tutt'altro che evidente e manifesta l'insussistenza dei fatti, “come si evince(va) dalle complesse argomentazioni presentate a suffragio, segnatamente nell'atto di impugnazione del RI".
2.3 . Da quanto sopra illustrato emerge con chiarezza che nella sentenza impugnata non ci si è ✓ limitati alla constatazione che dagli atti non emergeva la prova evidente della innocenza degli imputati, ma si è ricostruita dettagliatamente la vicenda processuale, individuando gli elementi di responsabilità a carico dei ricorrenti.
A fronte di ciò, nei ricorsi non si deduce, in realtà, che l'evidenza della prova della innocenza degli imputati in ordine ai reati loro contestati risultava dalla motivazione della sentenza, come richiesto dall'art.606, lettera e), c.p.p., ma ci si limita a dare una diversa lettura delle risultanze probatorie, a addurre elementi che, al più, avrebbero richiesto verifiche probatorie, paralizzate dalla intervenuta prescrizione, e a segnalare irrilevanti sviste in cui sarebbero caduti i giudici di appello (v. l'errata indicazione del RI, e non del IP, quale sottosegretario al
Ministero del Lavoro, evidentemente superabile per l'esatta indicazione dei ruoli degli imputati nei capi di imputazione).
A parte il fatto che, come si è visto, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell'art.606 c.p.p., pure denunciato, avendo la Corte d'Appello, in base alla constatazione degli elementi sopra indicati, raggiunto il convincimento che, nel caso di specie, difettava l'evidenza della prova dell'innocenza degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, e che, conseguentemente, la sentenza impugnata doveva essere confermata. Le conclusioni alle quali è pervenuta
6 la Corte di merito appaiono, infatti, convenientemente motivate sul piano logico e giuridico in riferimento a tutte le deduzioni contenute nei ricorsi.
Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, i ricorrenti si limitano a prospettare diverse e, per loro, più adeguate interpretazioni degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte (e tanto più in una ipotesi come quella in esame, in cui, a fronte della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata dalla Corte di merito, solo apparentemente si deduce l'evidenza dell'innocenza degli imputati risultante dagli atti, mentre in realtà ci si impegna in ricostruzioni alternative dei fatti) quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte dei ricorrenti, una "rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., I, sent. n.11871 del 4-12-1995, rv.203251).
In base alle considerazioni sopra svolte, i ricorsi presentati nell'interesse di IP e RI devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
2.4 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e pro capite a quello di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo fissare in euro 1.000 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in data 18 novembre 2003
Il Presidente of beequarone Il Consigliere estensore
Kiludo Ritando Depositato In Cancelleria 99918 DIC. 2003 IL CANCELLIERE C1 Lidia Scalia
IL CANCELLIERE C1 Ce ce Весеё 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la regola di giudizio di cui al comma 2 dell'art.530 c.p.p., e cioè l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità, è dettata esclusivamente per il normale esito del processo sfociante in sentenza emessa dal giudice al