Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 48527
CASS
Sentenza 18 novembre 2003

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In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento. Consegue, pertanto, che qualora le risultanze processuali sono tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell'estraneità dell'imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art.530, comma secondo cod. proc. pen. la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2003, n. 48527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48527
    Data del deposito : 18 novembre 2003

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