Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
In virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorché l'esame diretto della firma addebitata all'imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato.
Commentario • 1
- 1. Documento, sottoscrizione falsa, prova, evidenza, coniugi, consenso, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2003, n. 12839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12839 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco MORELLI Presidente
dott. Antonio MORGIGNI Componente
dott. Filiberto PAGANO "
dott. Carla PODO "
dott. Giovanni DIOTALLEVI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
LD RO nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 29.1.01 ;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto dott. Antonio Albano il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. Giuseppe Campanelli del foro di Frosinone il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 18.4.97 il Pretore di Viterbo sezione distaccata di Montefiascone dichiarò LD RO responsabile dei reati di ricettazione e truffa e lo condannò alla pena di anni tre di reclusione e lire 2.000.000 di multa per la ricettazione e alla pena di mesi 7 di reclusione e lire 500.000 di multa per il delitto di truffa, dichiarando lo stesso delinquente abituale. Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione e la Corte di Appello di Roma con sentenza del 29.1.01 riconobbe la ricettazione attenuata ex art. 648 cpv. c.p., la continuazione tra i due reati e ridusse la pena a mesi 10 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, revocando la dichiarazione di delinquente abituale.
I giudici di merito hanno accertato che l'imputato spese uno di cinque assegni di provenienza furtiva rubati in bianco compilandolo a proprio nome per acquistare una motosega dell'importo di lire 880.000.
Ricorre per Cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale motivato in ordine al rigetto del primo motivo di gravame concernente la nullità del giudizio pretorile per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato detenuto e per omessa traduzione dello stesso in dibattimento. Rileva illogicità della motivazione nel punto in cui accerta la diversità di grafia della firma senza avere effettuato una perizia grafica.
II ricorso è manifestamente infondato. La verifica degli atti del procedimento, necessaria per il controllo della dedotta violazione di leggi processuali, consente di accertare che il prevenuto, all'epoca in stato di detenzione, ricevette personalmente (a mani proprie) la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 5.12.96, alla quale rinunciò a comparire con dichiarazione formale. La fase dibattimentale proseguì alle udienze del 7.2.97 e 18.4.97 senza la presenza dell'imputato, per non avere lo stesso manifestato alcuna revoca di detta rinuncia a comparire. In proposito si ribadisce il principio di legittimità secondo il quale gli effetti della rinuncia a comparire in udienza permangono fino al momento della revoca espressa di detta rinuncia, dovendo l'interessato manifestare la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza (Cass. Il 27.1.01 n. 2253, ud. 15.12.00, rv. 217807).
Anche il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato stante il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice. In particolare la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi da una consulenza grafica allorché l'esame diretto della firma addebitata all'imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni certamente a lui riferibili, convincano motivatamente, come nel caso concreto, il giudicante della sua attribuibilità allo stesso prevenuto (Cass. Il 7.5.88 n. 5593, ud. 28.10.87, rv. 178343; conformi rv. 147063; rv. 153712). L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art 606 c. 3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 600.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 600 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 MARZO 2003.