Sentenza 4 luglio 2011
Massime • 1
La prescrizione dei reati maturata nel corso del giudizio di legittimità è rilevabile a condizione che il ricorso, almeno in parte, sia ammissibile e sempre che non risulti dagli atti la prova evidente che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall'imputato o non costituisce reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2011, n. 32872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32872 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/07/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1178
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20634/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UD, nato il [...];
LU RG, nato il [...];
AU ST, nata il [...];
avverso la sentenza n. 838 emessa il 16 novembre 2010 dalla Corte d'appello di Perugia;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;
, Uditi i difensori avv.ti COLACCI ANDREA, Valeriano Tascini (in sostituzione dell'avv. Luciano Ghirga) e Manlio Morcella, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 16 novembre 2010 la Corte d'appello di Perugia confermava la decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Terni che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato:
- LL UD e UC RG colpevoli - il primo quale autore e il secondo quale concorrente - dei reati di cui agli artt. 326 e 615 ter c.p., e, inoltre, del reato di cui all'art. 378 c.p.;
- MA ST colpevole dei reati di cui agli artt. 326 e 615 ter c.p.. La Corte di merito, premesso che a Terni due gruppi imprenditoriali si contendevano, anche per mezzo di denunce reciproche, il controllo del mercato dei videopoker, uno rappresentato da LL TO intorno al quale orbitavano UC e De AN OM, l'altro dal marito della MA, riteneva accertato che LL e IN, impiegati della Procura della Repubblica di Terni e autorizzati all'accesso al registro informatico del RE.GE., avessero indebitamente attinto notizie ancora coperte dal segreto istruttorio e le avessero divulgate a beneficio degli appartenenti a quello dei due gruppi in contesa a cui, per motivi di amicizia o di parentela, erano vicini. Contro la sentenza ricorrono tutti gli imputati.
p.
2. LL UD denuncia:
1. vizio di motivazione per omessa o erronea valutazione della credibilità della testimonianza della De AN, che lo ha indicato come la fonte delle informazioni soggette a segreto;
censura: che la Corte di merito, pur potendo rimediare all'omissione del primo giudice, non abbia ascoltato l'audio-cassetta sulla quale De AN aveva registrato il colloquio con UC;
che non abbia considerato l'anomalia della condotta della De AN, che, dopo avere ricevuto la notizia riservata, si recò presso la Procura della Repubblica accompagnata da un ex ufficiale dei carabinieri per attingere quella stessa notizia;
che non abbia valutato la possibilità che la De AN sia venuta in possesso della notizia riservata per altra via;
2. illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte di merito avrebbe presunto l'illegittimità degli accessi al RE.GE., dimenticando che egli era addetto al registro ed era autorizzato ad accedervi anche per delega della polizia giudiziaria;
3. mancanza di motivazione in ordine al reato di favoreggiamento di cui al capo i), perché la Corte non ha risposto alla deduzione difensiva secondo cui egli avrebbe dato a LI TO la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati che quello aveva il diritto a ricevere.
p.
3. UC RG denuncia vizio di motivazione perché la prova della colpevolezza è stata fondata sull'erronea valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatone rese dalla De AN, aggiungendo alle censure sollevate al riguardo dal coimputato LL quella della violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 4, sul rilievo che la dichiarante avrebbe rivestito la qualifica di indagata di reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2. p.
4. MA ST denuncia:
1. mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza sotto il duplice profilo: a) che non è stato compiuto il riscontro incrociato delle visure al RE.GE. realizzate dalla postazione della ricorrente nel periodo sospetto con l'eventuale corrispondente rilascio di certificati dei carichi pendenti a favore di soggetti che li avessero richiesti;
b) che la prova delle pretese rivelazioni ai familiari, in difetto di riscontri oggettivi, è stata ricavata in via presuntiva;
2. erronea applicazione dell'art. 615 ter c.p., perché la giurisprudenza prevalente ritiene che l'acquisizione di notizie segrete, da parte di un soggetto legittimato ad accedere al sistema informatico, integri soltanto il reato di cui all'art. 326 c.p., e non anche quello di cui all'art. 615 ter.
Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la difesa chiede sia dichiarata l'estinzione dei reati.
5. Questa Corte preliminarmente rileva che i reati per cui si procede, nelle more del giudizio di cassazione promosso con ricorsi che prima facie appaiono ammissibili almeno nella parte in cui sollevano la questione di diritto della configurabilità nella fattispecie in esame del reato previsto dall'art. 615 ter c.p., sono caduti in prescrizione.
Infatti il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo, tenuto conto della sospensione di giorni 86 dovuta a rinvii per impedimento dei difensori, copre gli illeciti commessi fino all'8 ottobre 2003, con la precisazione che le date apposte in calce alle imputazioni formulate nei confronti di LL e UC ("fino al gennaio 2004") e di MA ST ("fino al novembre 2003") non trovano alcuna giustificazione negli atti processuali e anzi sono contraddette dalla specificazione che l'ultimo degli accessi abusivi al sistema informatico (con immediata rivelazione del segreto carpito) fu compiuto da LL il 2.10.2003 e dalla MA il 22.5.2003.
I reati devono pertanto essere dichiarati estinti a causa della prescrizione, non risultando dagli atti, per nessuno dei ricorrenti, la prova evidente che il fatto non sussiste o non è stato commesso o non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2011