Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 e consistente nell'utilizzazione, ai fini della decisione, di un'informazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, o nell'omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del "devolutum" non può essere valicato, salva l'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2006, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 21/12/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO NC - Consigliere - N. 1856
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 31976/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE GA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di BA, in data 31.5.2006 depositata il 5.6.2006. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonello MURA, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 3.5.2006, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di BA dispose la custodia cautelare in carcere di NT GA, indagato per i reati di tentata estorsione e tentato sequestro di persona (con contestazione anche del reato di percosse).
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di BA, con ordinanza del 31.5.2006 depositata il 5.6.2006, ritenute cessate le esigenze cautelari annullò l'ordinanza impugnata ordinando la scarcerazione di NT GA. Ricorre per Cassazione il difensore dell'indagato deducendo:
1. violazione di legge in relazione al delitto di violenza privata, nel quale è stato riqualificato quello di sequestro di persona, che sarebbe assorbito nella tentata estorsione, così come il delitto di percosse;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato del ricorrente, nonché all'omessa valutazione degli interrogatori di NT e LO.
Con dichiarazione pervenuta il 14.12.2006 il difensore ha dichiarato di rinunziare al ricorso.
Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, tale rinunzia non è valida.
Infatti "il difensore dell'indagato non è legittimato a rinunciare all'impugnazione (nella specie ricorso diretto per cassazione a norma dell'art. 311 c.p.p.) neanche quando egli stesso abbia proposto il gravame: a meno che non abbia agito o presentato la rinuncia in qualità di procuratore speciale dell'indagato stesso". (Cass. Sez. 6 sent. n. 4368 del 9/12/1992 dep. 26/1/1993 rv 192950). Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Infatti se è pacifico che l'art. 629 c.p. è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 610 c.p., nel caso di specie la condotta finalizzata a far salire la vittima sull'auto per condurla in un luogo diverso era distinta rispetto all'attività estorsiva, risolvendosi in ulteriore limitazione della sua libertà. Ne consegue che quando con la violenza e minaccia si perseguono fini ulteriori rispetto a quello estorsivo i reati concorrono (v. Cass. Sez. 2^ sent. n. 8831 del 30/1/1991 dep. 5/9/1991 rv 188122: "Il reato di violenza privata non può ritenersi assorbito da quello di estorsione qualora la minaccia proferita, sia pure contemporaneamente a quella estorsiva, tenda a costringere la parte lesa a non denunciare il torto patito e cioè ad una ulteriore limitazione della sua libertà, tutelata appunto dal disposto dell'art. 610 c.p."). La doglianza relativa al reato di percosse è proposta in carenza di interesse non essendo per tale reato stata disposta la custodia, non consentita.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006, ed inoltre perché manifestamente infondato. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lettera e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
È necessario altresì chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25/05/1995 dep. 16/06/1995 rv 201840).
Inoltre "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 1700 del 20/03/1998 dep. 04/05/1998 rv 210566).
Nel caso in esame i giudici di merito, hanno ricostruito il fatto prendendo le mosse dalla denunzia - querela sporta da Di BA AN GA relativa a vari episodi di usura ad opera di vari soggetti far cui LO NC. Quando non fu più in grado di pagare si trasferì da Bitonto a Fabriano e LO avrebbe minacciato i suoi parenti.
In particolare Di BA AN GA avrebbe chiesto prestiti a LO anche al fine di pagare interessi usurari a LL NC. A fronte del mancato pagamento LO lo avrebbe minacciato con una pistola ed avrebbe altresì minacciato il fratello della persona offesa Di BA EL di rapirgli il figlio se costui non rivelava la nuova residenza del denunziante.
Secondo il G.I.P. anche Di BA EL avrebbe confermato di aver ricevuto minacce da LO. Successivamente Di BA AN GA avrebbe raggiunto un nuovo accordo con i creditori rimettendo la querela e ritrattando quanto denunziato. Peraltro, esauriti i fondi, riprendevano nei confronti della persona offesa le minacce e vi sarebbe stato un episodio estorsivo in Fabriano interrotto dall'arrivo degli agenti di polizia, innanzi ai quali LO avrebbe reiterato le minacce.
Secondo il Tribunale, a dire della moglie della vittima, SP NI, NT G. era sceso dall'auto, a bordo della quale si trovava e dove LO F. cercò di far salire Di BA AN GA e scese per dar man forte a LO F..
Inoltre il Tribunale ha ritenuto altrimenti priva di giustificazione la presenza di NT G. a Fabriano.
In tale ricostruzione non si ravvisa alcuna palese illogicità ed il Tribunale ha esaminato le doglianze della difesa in punto di attendibilità del denunziante e delle dichiarazioni da costui rese, segnalando altresì la ritenuta inverosimiglianza della versione del ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2007