Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2006, n. 318
CASS
Sentenza 21 dicembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, introdotto con la novella dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 e consistente nell'utilizzazione, ai fini della decisione, di un'informazione ritenuta decisiva e che invero non esiste agli atti del processo, o nell'omissione della valutazione di una prova parimenti decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l'impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del "devolutum" non può essere valicato, salva l'ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2006, n. 318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 318
    Data del deposito : 21 dicembre 2006

    Testo completo