Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 6672
CASS
Sentenza 23 marzo 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A norma dell'art. 56 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, le Università statali hanno la facoltà di farsi assistere in giudizio, in alternativa all'Avvocatura dello Stato, anche da un avvocato del libero foro, a condizione che sussista un'apposita e motivata delibera in tal senso, da sottoporre ai competenti organi di vigilanza. In tal caso, fermo restando che il mandato deve essere sottoscritto dal Rettore, il difensore ha l'onere di produrre - a pena di inammissibilità conseguente alla carenza dello "ius postulandi" - la previa delibera di autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione o, qualora il Rettore abbia agito in via di urgenza, la successiva delibera di ratifica.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 6672
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6672
    Data del deposito : 23 marzo 2011

    Testo completo