Sentenza 4 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare "ex post" la pericolosità.
Commentario • 1
- 1. La vendita senza prezzo tracciabile integra distrazione: l’extraneus risponde se ne accetta gli effetti (Tribunale Nola n. 2296/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024
1. La massima La vendita, in prossimità del dissesto, di beni sociali a soggetti contigui o cointeressati senza tracciabilità del corrispettivo e con successiva rapida rivendita integra bancarotta fraudolenta per distrazione; risponde per concorso l'extraneus acquirente se, per le circostanze del caso (contiguità, tempistica, modalità dell'operazione), è consapevole del depauperamento della massa; l'occultamento/mancata consegna delle scritture integra bancarotta documentale per dolo anche solo eventuale. Fonte: Trib. Nola, sent. 20 dicembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024). 2. La sentenza integrale Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P., in sede in data 22.6.2021 gli imputati …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2021, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
Testo completo
00669-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - Sent. n. sez. 2408/2021 UP 04/10/2021 EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 34376/2020 GIUSEPPE DE MARZO ALESSANDRINA TUDINO Relatore ANDREA VENEGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del Difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 3 ottobre 2018, la Corte d'appello di Firenze ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede dell'19 settembre 2018, con la quale per quanto di rilievo in questa sede - IC - OS è stato condannato, in concorso con LA AG, alla pena ritenuta di giustizia per i reati al medesimo ascritti, esclusa la fattispecie documentale, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato sub B) perché estinto per prescrizione e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma L.Fall. in relazione al capo A), ha rideterminando la pena per le residue imputazioni.
1.1. Secondo la contestazione, al OS è stato contestato (capo A) il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/42 perché, in qualità di amministratore di ITAL TELECOM, dichiarata fallita con sentenza del 29 febbraio 2012, fino al 10.03.2010 e, successivamente, in qualità di amministratore di fatto, poneva in essere le seguenti condotte: la distruzione e/o l'occultamento dell'intera contabilità della società, non essendo stati rinvenuti né i libri contabili obbligatori, nè le scritture contabili di supporto, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (veniva accertato un passivo pari ad euro 834.250,05 in sede privilegiata e di euro 2.228.771,82 in sede chirografaria); la distrazione di 9 autovetture, non rinvenute dal curatore fallimentare: Peugeot tg. CB320NK, Peugeot tg. BY778XW, Peugeot tg. CM354VH, Peugeot tg. CE457EA, Fiat Punto tg.CF613XF, Fiat Punto tg.CF615XF, Fiat Punto tg. CF616XF, Fiat Punto tg. CL054RZ, Fiat Ducato tg. EB114FM. Un'ulteriore imputazione era stata elevata a carico del predetto per il reato di bancarotta semplice di cui agli artt. 224, 217 R.D. n. 267/42 (capo B), in riferimento alla mancata richiesta di fallimento ed all'omissione degli adempimenti di cui all'art. 2447 cod. civ. in presenza delle condizioni previste dalla legge. Dalle sentenze di merito risulta che ITAL TELECOM s.r.I., avente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza telefonica, era stata amministrata dall'imputato OS dall'ottobre 2007 sino all'11 marzo 2010, data nella quale la carica di amministratore era stata assunta dal AG. Nonostante le dimissioni, il ب ك OS era stato ritenuto amministratore di fatto della società, avendone proseguito l'attività attraverso TIM VISION, riferibile al medesimo OS ed avente causa del contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 7 novembre 200, ed essendo subentrato il AG quando la fallita versava già in stato di conclamata insolvenza, sì da occultare le responsabilità del OS quale amministratore, atteso che dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno 2009, risultavano debiti della società per circa 4 milioni di euro. Il ruolo di amministratore dell'imputato veniva, altresì, confermato anche dal teste EL che, già dipendente della fallita, aveva continuato a prestare la propria attività in favore di TIM VISION, intrattenendo esclusivamente con il OS ogni relazione di tipo lavorativo e retributivo. 2 In riferimento alla bancarotta pe distrazione, l'esistenza e la consistenza del parco macchine della fallita era stato ricostruito dal curatore, che aveva accertato come ITAL TELECOM s.r.l. risultasse intestataria di dieci autovetture, tre delle quali rinvenute (una in Bulgaria;
altra nella disponibilità del EL ed una, infine, in possesso di un Comune, cliente della società fallita). -1.2. Con la sentenza impugnata, la Corte territoriale rilevata la prescrizione del reato sub B) - ha rigettato il gravame, concessa l'attenuante di cui all'art. 219, u.c., I. fall, in ragione del valore complessivo degli automezzi non rinvenuti.
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Stefano Sassano, affidando le proprie censure ad un unico, articolato, motivo, con il quale deduce violazione di legge «in punto di omessa qualificazione del delitto di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. in termini di fattispecie a pericolo concreto», di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. Con un primo argomento, rappresenta come la sentenza di primo grado abbia risolto la prova della distrazione nel mero rilievo del mancato rinvenimento delle autovetture, trascurando di considerarne la destinazione al perseguimento dello scopo sociale ed il modestissimo valore, e che sulla contestazione proposta con il gravame, intesa alla verifica della pericolosità del fatto in concreto, la Corte territoriale ha replicato il medesimo errore, omettendo la doverosa verifica ex ante della pericolosità della condotta e del dolo. premessaPer altro verso, censura la motivazione nella parte in cui l'accertata concessione dei veicoli in comodato ai Comuni in favore dei quali la fallita erogava i propri servizi ha, contraddittoriamente, fatto discendere dalla - predetta, giustificata, cessione quali benefits natura distrattiva. Contesta, infine, l'omessa verifica del momento dell'atto distrattivo, le finalità perseguite e l'incidenza sul patrimonio societario, avendo in tal modo la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso le cesure proposte con l'appello ed emesso la statuizione di conferma in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di offensività delle fattispecie penali fallimentari. In particolare, lo scarso valore dei beni non rinvenuti in correlazione all'epoca degli atti dispositivi avrebbe imposto l'onere di una motivazione rafforzata riguardo l'esposizione a pericolo concreto delle ragioni dei creditori ed il dolo, mentre la sentenza impugnata finisce per ricostruire la fattispecie in termini di 3 astrattezza, abdicando alla ricerca dei necessari indici di fraudolenza, nella specie insussistenti.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 20 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria ritualmente trasmessa, il Difensore ha formulato per iscritto le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Il tema che il ricorso impone, essenzialmente, di affrontare investe lo standard di accertamento della pericolosità, in concreto, delle condotte di distrazione, quando queste si sostanzino nella omessa -come nel caso in esame - indicazione della destinazione di beni aziendali, rinvenuti dal curatore solo attraverso ricerche e verifiche documentali.
1.1. Nel caso in esame, è, invero, incontestato che l'imputato non abbia indicato al curatore l'esistenza, la destinazione e l'attuale collocazione di beni mobili registrati, risultati intestati alla società fallita, ma abbia rivendicato, nel giudizio, la cessione, a titolo di comodato, di quelle autovetture ormai vetuste all'atto del - fallimento - agli enti locali, nell'ambito dei contratti di fornitura di servizi con i medesimi stipulati, in tal modo contestando tanto l'elemento materiale del reato, che la prova del dolo secondo indici di fraudolenza e, in ultima analisi, la pericolosità in concreto della condotta. Ebbene, premesso che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento, da parte dell'imputato, della previa disponibilità - qui non contestata dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715), il costante orientamento di legittimità si esprime nel senso che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore (sia egli di fatto o di diritto), della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 4 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411), principio che la elaborazione giurisprudenziale ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. E' stato, difatti, rimarcato (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385) come le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall. abbiano (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che sul medesimo grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. Ed è in funzione di siffatta garanzia che si spiega, del resto, l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). A fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente può desumersi che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. In tal senso va quindi ribadito che l'imprenditore è posto dall' ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, con conseguente responsabilità del gestore per la conservazione delle risorse e dei beni sociali, in ragione dell'integrità della garanzia stessa. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Nello statuto dei reati fallimentari, l'apporto conoscitivo proveniente dall'imputato si declina peculiarmente, ponendo a carico dello stesso uno specifico onere di collaborazione con gli organi della curatela e di giustificazione riguardo l'adempimento degli obblighi che gravano sull'imprenditore. La responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa giustificano, dunque, una inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita solo apparente, che ripete il suo fondamento dal complesso degli obblighi di fonte normativa che gravano sull'imprenditore, e che non consentono, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, di ritenere sufficienti generiche asserzioni, soprattutto ove non riscontrate dall'esistenza di idonea documentazione contabile.
1.2. Siffatti principi sono stati, di recente (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), ribaditi e precisati. Pur riaffermandosi che, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, è stato, tuttavia, affermato che il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi, ovvero l'individuazione della effettiva destinazione. Nella sentenza Costantino, tuttavia, questa Sezione ha ribadito l'obbligo del fallito di rendere alla curatela e, conseguentemente, al giudice, informazioni specifiche, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti e di assicurarne il recupero. Informazioni generiche - e, a fortiori, l'assoluta mancanza di indicazioni al curatore non possono certo valere a - superare la prova della distrazione derivante dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni non rinvenuti. Nei predetti termini è stato precisato il principio già affermato con la già richiamata pronuncia Sez. 5, n. 19896 del 7/3/2014, Ranon, Rv. 259848. Resta, dunque, tuttora confermato l'obbligo di specifica e puntuale indicazione della destinazione dei beni e delle risorse che risultino ricomprese nel patrimonio sociale, dovendosi altrimenti reputare la natura distrattiva dei relativi atti dispositivi, in quanto intrinsecamente pericolosi, in concreto, per le ragioni dei creditori, nella misura in cui la ricostruzione dell'attivo sia resa impossibile o, semplicemente, ostacolata. Nel caso di omessa indicazione della destinazione dei beni, in altri termini, ci si trova al cospetto di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa, in palese violazione del vicolo di conservazione posto dalla garanzia patrimoniale, e non già in presenza di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare ex post la pericolosità ora per allora.
1.3. Nei termini indicati, non può allora reputarsi pertinente il riferimento a quella giurisprudenza evocata dal ricorrente che, nella ricerca postuma di indici di 6 fraudolenza, è stata sperimentata sul diverso piano della qualificazione di atti posti in essere nel corso della vita sociale e, successivamente valutati, con giudizio ex ante, in termini di pericolosità. Nel caso in esame, non si discute della genetica non eccentricità, ed anzi coerenza con lo scopo sociale, della cessione in comodato di beni mobili quali benefit accessori di contratti rientranti nell'oggetto sociale della fallita, quanto, piuttosto, della successiva sottrazione di quei medesimi beni alle azioni recuperatorie della curatela mediante la loro omessa indicazione. La sentenza di questa Sezione n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562, reiteratamente richiamata dal ricorrente, è esplicitamente mirata all'accertamento di pericolosità in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, ed è stata resa in una fattispecie di bancarotta fraudolenta consumata mediante un atto di cessione di un immobile a prezzo incongruo, del quale successivamente si doveva verificare, con giudizio ex ante, non solo - e non tanto la concreta pericolosità, quanto la consapevolezza di tale postulato. - Solo in siffatta prospettiva assumono rilievo gli indicatori, enunciati sempre in riferimento all'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico che, nella bancarotta pre-fallimentare, sono necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763): gli "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte;
nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività ت ك م rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, trovano spazio solo nell'abito di una prognosi postuma, a base totale, rispetto alla quale l'orizzonte della dichiarazione di fallimento dispiega i suoi effetti. Ben altro è, invece, il contesto di pericolosità e la correlativa misura del dolo nella successiva fase post-fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento e gli obiettivi cui è finalizzata la procedura concorsuale fondano i diversi parametri della consapevolezza in concreto del rischio di pregiudizio di azioni recuperatorie, rese vane dalla volontaria reticenza dell'imprenditore.
1.4. Nella delineata prospettiva, la sentenza impugnata resta immune dalle censure svolte dal ricorrente, che propone un metodo di verifica con conferente al 7 concreto atteggiarsi della bancarotta fraudolenta qui disaminata, invece correttamente qualificata nelle conformi sentenze di merito e rappresentata con un percorso giustificativo che non evidenzia margini di criticità. Né ha pregio il rilievo difensivo che dall'esiguità del danno derivante dalla vetustà dei cespiti, posta a fondamento della riconosciuta attenuante, inferisce il difetto della pericolosità della condotta omissiva, in quanto anche una consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, dei beni non recuperati è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768). Sotto altro profilo, la natura addirittura onerosa, per la curatela, della vendita dei beni recuperati, tale da depotenziare la prognosi di danno derivante dal mancato rinvenimento della maggior parte dei veicoli, è circostanza solo affermata nel ricorso. Il ricorso è, pertanto, infondato.
2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Paolo Antonio Bruno По CORTE SUPRE DEPOS RIA IL F OR M ARIO f и ш