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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 888 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 888 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/05/2025 con il quale e CP_1 Controparte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 20.05.2017, a San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 2.10.2020 e
29.12.2021, le figlie e Per_1 Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025 e 30.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni di cui alla clausola n.6) e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con le modifiche di cui sopra, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Cattolica (RN), Via Arrigo Boito n. 4, int. 2 censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella 2160, sub 6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale metri quadrati 85, escluse aree scoperte 73 metri quadrati, rendita euro 289,22; sub12, categoria C/6, consistenza metri quadrati 29, superficie catastale metri quadrati 34, rendita euro 74,89 e sub 14, categoria C/6, consistenza metri quadrati 13, superficie catastale metri quadrati
14, rendita euro 28,87 è di proprietà dei coniugi , i quali corrispondono, a titolo di mutuo, la somma di circa 421,58 euro mensili (mutuo trentennale , rinegoziato il 26.07.2023 viene assegnata alla signora unitamente agli arredi, in ragione della convivenza con le figlie minori. CP_1
3) le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro un Per_1 Persona_2 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e collaterali materni e paterni. Pertanto, la genitorialità verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora di adottare tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute delle stesse tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali. In ogni caso le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4) Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla signora Controparte_2 CP_1
mediante bonifico in via continuativa sul conto corrente acceso presso Banca Malatestiana, con
[...] estremi IBAN [...], in via anticipata entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a figlia), con annuale aggiornamento ISTAT (primo aggiornamento Istat maggio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
La madre la quale beneficerà dell'intero assegno unico, pari oggi ad euro 470,80 mensili, contribuirà per il restante 50%.
5) Ogni rimborso e/o sussidio disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alle figlie vanno, atteso il consenso prestato dal signor a CP_2 beneficio della madre che resterà a vivere con loro, così come l'assegno unico universale erogato dall'Inps e/o qualsiasi altro contributo indennitario dovesse essere in futuro previsto in sua sostituzione. Si precisa che attualmente l'assegno unico è pari a totali euro 470,80 mensili.
6) Salvo migliori accordi fra i genitori, tenendo conto delle rispettive attività lavorative e degli impegni delle minori (anche scolastici futuri), il padre potrà tenere le figlie, a settimane alterne, secondo le seguenti modalità:
- prima settimana nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 18.00 (o dalle ore 17.00 qualora il lavoro glielo permetta) riaccompagnandole dalla madre, dopo cena, entro le ore 21.00 e nel week-end dal sabato mattina alle ore 9.00, alla domenica alle ore 21.00, quando, dopo cena, le riaccompagnerà dalla mamma.
- seconda settimana, il padre si occuperà di loro nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 (o dalle ore 17.00 in caso sia libero dal lavoro) fino alle ore 21.00, quando dopo cena le riaccompagnerà dalla mamma con la quale, poi, trascorreranno l'intero week-end e così nelle settimane a seguire.
Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno la vigilia con la mamma, il Natale e il giorno di
Santo Stefano a pranzo o a cena con la madre o con il padre, alternando di anno in anno i due momenti delle festività. Le bambine alterneranno, inoltre, con i genitori i giorni di festa successivi (ad esempio
31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e altre festività nazionali).
Durante le vacanze pasquali e trascorreranno alternativamente, di anno in Per_1 Persona_2 anno, con la madre o il padre il giorno di Pasqua e quello del Lunedi dell'Angelo. In ogni caso i genitori dovranno tenere sempre conto delle esigenze delle minori che potrebbero desiderare di festeggiare le predette festività con entrambi.
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per alcuni giorni, fino ad arrivare a trascorrere con loro anche due settimane di vacanza, pur non continuative. Madre e padre si comunicheranno possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno i periodi di vacanza che trascorreranno con le figlie.
7) I coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a tenere un comportamento corretto nei confronti delle figlie e collaborativo nei confronti dell'altro genitore, usando il massimo rispetto reciproco e facendo in modo che venga tutelata l'immagine dell'altro genitore, affinché queste abbiano per entrambi uguale affetto e considerazione.
Si impegnano, inoltre, almeno per un anno, decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, a non presentare alle proprie figlie eventuali nuovi partners e nell'eventualità in cui instaurassero rapporti sentimentali con nuovi compagni e compagne, a mantenere in presenza delle minori un atteggiamento consono al ruolo di genitori responsabili, a permettere la frequentazione del nuovo partner con le figlie con prudenza e gradualità e a non confondere i ruoli dei nuovi compagni o delle compagne con quello preminente dei genitori con riferimento ai rapporti fra questi e le figlie.
8) Le parti, nel limite del possibile e per permettere alle bambine di condividere i momenti più importanti e significativi della loro crescita con entrambi i genitori, si impegnano a trascorrere insieme a e le giornate più significative in ambito personale, scolastico e Per_1 Persona_2 sportivo (compleanni, recite, saggi, etc...);. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati circa le condizioni di salute e le esigenze delle bambine, circa il loro futuro andamento scolastico (scuola, voti, attività scolastiche, interessi), e le attività ludico-ricreative alle quali le minori parteciperanno.
9) I coniugi indicano di seguito i propri beni immobili e mobili registrati
◦ Controparte_2
◦ proprietario dei seguenti beni immobili: proprietà per 1/2 dell'unità immobiliare sito in Cattolica
(RN), via A. Boito, 54, interno 2, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella
2160, sub 6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale metri quadrati 85, escluse aree scoperte 73 metri quadrati, rendita euro 289,22; sub12, categoria C/6, consistenza metri quadrati 29, superficie catastale metri quadrati 34, rendita euro 74,89 e sub 14, categoria C/6, consistenza metri quadrati 13, superficie catastale metri quadrati 14, rendita euro 28,87;
◦ proprietario dei seguenti veicoli: autovettura Polo Volkswagen, targata EY513PK, acquistata il
15/04/2015 che resterà in uso al (doc. 06); CP_2
◦ CP_1
◦ proprietaria dei seguenti beni immobili: proprietà per 1/2 del fabbricato sito in Cattolica (RN), via
A. Boito, 54, interno 2, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella 2160, sub
6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale metri quadrati 85, escluse aree scoperte 73 metri quadrati, rendita euro 289,22; sub12, categoria C/6, consistenza metri quadrati 29, superficie catastale metri quadrati 34, rendita euro 74,89 e sub 14, categoria C/6, consistenza metri quadrati 13, superficie catastale metri quadrati 14, rendita euro 28,87;
◦ proprietaria dell'autovettura Renault Captur, targata GH542KN, acquistata il 31/03/2022, che resterà in uso alla signora la quale continuerà a pagarne autonomamente il finanziamento CP_1 contratto per il suo acquisto (doc. 07).
10) Le parti dichiarano di essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente e adeguatamente a sé: pertanto ciascuna parte nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di contributo al mantenimento.
11) Entro la data dell'udienza presidenziale il signor provvederà ad asportare dalla casa CP_2 coniugale ogni effetto personale. 12) Con la sottoscrizione del presente accordo i signori e danno reciprocamente atto di CP_2 CP_1 non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo di separazione.
13) Spese legali interamente compensate tra le parti.
14) Ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., i signori e Controparte_2 CP_1 dichiarano di non volersi riconciliare, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di separazione, alle condizioni sopra riportate.
15) I coniugi dichiarano, infine, che non sono stati presi e non sussistono provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità relativi alle figlie e Per_1 Persona_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle CP_1 Controparte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno
2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 888 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata in [...] il [...] ( ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_1 dell'Avv. TIRAFERRI CRISTINA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI LOREDANA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 14/05/2025 con il quale e CP_1 Controparte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 20.05.2017, a San Giovanni in Marignano (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 2.10.2020 e
29.12.2021, le figlie e Per_1 Persona_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025 e 30.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni di cui alla clausola n.6) e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, con le modifiche di cui sopra, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Cattolica (RN), Via Arrigo Boito n. 4, int. 2 censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella 2160, sub 6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale metri quadrati 85, escluse aree scoperte 73 metri quadrati, rendita euro 289,22; sub12, categoria C/6, consistenza metri quadrati 29, superficie catastale metri quadrati 34, rendita euro 74,89 e sub 14, categoria C/6, consistenza metri quadrati 13, superficie catastale metri quadrati
14, rendita euro 28,87 è di proprietà dei coniugi , i quali corrispondono, a titolo di mutuo, la somma di circa 421,58 euro mensili (mutuo trentennale , rinegoziato il 26.07.2023 viene assegnata alla signora unitamente agli arredi, in ragione della convivenza con le figlie minori. CP_1
3) le figlie e sono affidate ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro un Per_1 Persona_2 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e collaterali materni e paterni. Pertanto, la genitorialità verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano sin d'ora di adottare tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute delle stesse tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni e inclinazioni naturali. In ogni caso le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
4) Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla signora Controparte_2 CP_1
mediante bonifico in via continuativa sul conto corrente acceso presso Banca Malatestiana, con
[...] estremi IBAN [...], in via anticipata entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a figlia), con annuale aggiornamento ISTAT (primo aggiornamento Istat maggio 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna.
La madre la quale beneficerà dell'intero assegno unico, pari oggi ad euro 470,80 mensili, contribuirà per il restante 50%.
5) Ogni rimborso e/o sussidio disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alle figlie vanno, atteso il consenso prestato dal signor a CP_2 beneficio della madre che resterà a vivere con loro, così come l'assegno unico universale erogato dall'Inps e/o qualsiasi altro contributo indennitario dovesse essere in futuro previsto in sua sostituzione. Si precisa che attualmente l'assegno unico è pari a totali euro 470,80 mensili.
6) Salvo migliori accordi fra i genitori, tenendo conto delle rispettive attività lavorative e degli impegni delle minori (anche scolastici futuri), il padre potrà tenere le figlie, a settimane alterne, secondo le seguenti modalità:
- prima settimana nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 18.00 (o dalle ore 17.00 qualora il lavoro glielo permetta) riaccompagnandole dalla madre, dopo cena, entro le ore 21.00 e nel week-end dal sabato mattina alle ore 9.00, alla domenica alle ore 21.00, quando, dopo cena, le riaccompagnerà dalla mamma.
- seconda settimana, il padre si occuperà di loro nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 (o dalle ore 17.00 in caso sia libero dal lavoro) fino alle ore 21.00, quando dopo cena le riaccompagnerà dalla mamma con la quale, poi, trascorreranno l'intero week-end e così nelle settimane a seguire.
Durante le vacanze natalizie le minori trascorreranno la vigilia con la mamma, il Natale e il giorno di
Santo Stefano a pranzo o a cena con la madre o con il padre, alternando di anno in anno i due momenti delle festività. Le bambine alterneranno, inoltre, con i genitori i giorni di festa successivi (ad esempio
31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e altre festività nazionali).
Durante le vacanze pasquali e trascorreranno alternativamente, di anno in Per_1 Persona_2 anno, con la madre o il padre il giorno di Pasqua e quello del Lunedi dell'Angelo. In ogni caso i genitori dovranno tenere sempre conto delle esigenze delle minori che potrebbero desiderare di festeggiare le predette festività con entrambi.
Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per alcuni giorni, fino ad arrivare a trascorrere con loro anche due settimane di vacanza, pur non continuative. Madre e padre si comunicheranno possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno i periodi di vacanza che trascorreranno con le figlie.
7) I coniugi si impegnano ed obbligano reciprocamente a tenere un comportamento corretto nei confronti delle figlie e collaborativo nei confronti dell'altro genitore, usando il massimo rispetto reciproco e facendo in modo che venga tutelata l'immagine dell'altro genitore, affinché queste abbiano per entrambi uguale affetto e considerazione.
Si impegnano, inoltre, almeno per un anno, decorrente dalla sottoscrizione del presente atto, a non presentare alle proprie figlie eventuali nuovi partners e nell'eventualità in cui instaurassero rapporti sentimentali con nuovi compagni e compagne, a mantenere in presenza delle minori un atteggiamento consono al ruolo di genitori responsabili, a permettere la frequentazione del nuovo partner con le figlie con prudenza e gradualità e a non confondere i ruoli dei nuovi compagni o delle compagne con quello preminente dei genitori con riferimento ai rapporti fra questi e le figlie.
8) Le parti, nel limite del possibile e per permettere alle bambine di condividere i momenti più importanti e significativi della loro crescita con entrambi i genitori, si impegnano a trascorrere insieme a e le giornate più significative in ambito personale, scolastico e Per_1 Persona_2 sportivo (compleanni, recite, saggi, etc...);. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati circa le condizioni di salute e le esigenze delle bambine, circa il loro futuro andamento scolastico (scuola, voti, attività scolastiche, interessi), e le attività ludico-ricreative alle quali le minori parteciperanno.
9) I coniugi indicano di seguito i propri beni immobili e mobili registrati
◦ Controparte_2
◦ proprietario dei seguenti beni immobili: proprietà per 1/2 dell'unità immobiliare sito in Cattolica
(RN), via A. Boito, 54, interno 2, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella
2160, sub 6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale metri quadrati 85, escluse aree scoperte 73 metri quadrati, rendita euro 289,22; sub12, categoria C/6, consistenza metri quadrati 29, superficie catastale metri quadrati 34, rendita euro 74,89 e sub 14, categoria C/6, consistenza metri quadrati 13, superficie catastale metri quadrati 14, rendita euro 28,87;
◦ proprietario dei seguenti veicoli: autovettura Polo Volkswagen, targata EY513PK, acquistata il
15/04/2015 che resterà in uso al (doc. 06); CP_2
◦ CP_1
◦ proprietaria dei seguenti beni immobili: proprietà per 1/2 del fabbricato sito in Cattolica (RN), via
A. Boito, 54, interno 2, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 7, particella 2160, sub
6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale metri quadrati 85, escluse aree scoperte 73 metri quadrati, rendita euro 289,22; sub12, categoria C/6, consistenza metri quadrati 29, superficie catastale metri quadrati 34, rendita euro 74,89 e sub 14, categoria C/6, consistenza metri quadrati 13, superficie catastale metri quadrati 14, rendita euro 28,87;
◦ proprietaria dell'autovettura Renault Captur, targata GH542KN, acquistata il 31/03/2022, che resterà in uso alla signora la quale continuerà a pagarne autonomamente il finanziamento CP_1 contratto per il suo acquisto (doc. 07).
10) Le parti dichiarano di essere ciascuno in grado di provvedere autonomamente e adeguatamente a sé: pertanto ciascuna parte nulla dovrà corrispondere all'altra a titolo di contributo al mantenimento.
11) Entro la data dell'udienza presidenziale il signor provvederà ad asportare dalla casa CP_2 coniugale ogni effetto personale. 12) Con la sottoscrizione del presente accordo i signori e danno reciprocamente atto di CP_2 CP_1 non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e ragione, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo di separazione.
13) Spese legali interamente compensate tra le parti.
14) Ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., i signori e Controparte_2 CP_1 dichiarano di non volersi riconciliare, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di separazione, alle condizioni sopra riportate.
15) I coniugi dichiarano, infine, che non sono stati presi e non sussistono provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità relativi alle figlie e Per_1 Persona_2
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle CP_1 Controparte_2 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 4 Parte II Serie A Anno
2017 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi