Articolo 11 della Legge 3 aprile 1979, n. 103
Articolo 10Articolo 12
Versione
24 aprile 1979
Art. 11.
All'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti".
Entrata in vigore il 24 aprile 1979
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