Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1359/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI
…………………………. D'OPERA, pendente TRA
(COD FISC. ), in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (Partita IVA: , con sede in cava De' P.IVA_1
Tirreni alla via Tommaso di Savoia n. 8, rappr.ta e difesa. per mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Dario D'Alessio, unitamente al quale elett.te domicilia in Nocera Inferiore alla via Nicotera n. 51 presso lo studio D'Alessio & Partners avvocati srl
APPELLANTE E
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1
, residente in [...]
22, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via Giacinto Carucci n. 1/5, presso e nello studio dell'avv. Saverio Di Iorio (codice fiscale ), dal quale è C.F._3 rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione del 7 agosto 2017
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 9/10/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 123/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cava De'Tirreni, nel giudizio promosso da
contro
RG 3628/201, pubblicata Controparte_1 Parte_1 in data 10/01/2020 e notificata il 12/02/2020 con la quale veniva accolta la domanda proposta da e veniva affermato in dispositivo “1) accoglie per Controparte_1 quanto di ragione la domanda attorea e condanna la convenuta quale titolare di omonima Parte_1 impresa individuale al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € Controparte_1
1000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.2) condanna la convenuta al Parte_1
N.R.G. 1359/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
€ 330,0 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, IVA e CPA 3) compensa interamente tra le parti le spese di CTU già liquidate in favore del perito in complessivi € Persona_1
350,00 oltre accessori con diritto di rivalsa per la parte che ne abbia anticipato le spese oltre la metà. Parte appellante eccepiva la proponibilità dell'appello, dal momento che, per individuare se una sentenza del Giudice di pace emessa secondo equità debba sottostare ai limiti di cui all'art. 339, co. 3°, Cpc, occorre far riferimento esclusivamente al valore oggettivo della controversia e non al contenuto della decisione. Ha eccepito altresì la violazione e falsa applicazione dell'art 2226 cc ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l'obbligo di costituzione in mora, da parte dell'odierno convenuto, avvenuta a mezzo pec prima ed a mezzo raccomandata poi, fosse stato adempiuto nei rispetto dei termini. Evidenziava che, per la natura dei danni lamentati ed il rapporto contrattuale dedotto occorreva fare riferimento alla disciplina di cui all'art 2222 cc il quale disciplina il contratto d'opera e non già quella di cui all'art 1665 cc. e, quanto all'atto di costituzione in mora a mezzo pec del 12/05/2017 e quello successivo a mezzo racc a/r del 16/06/2017, gli stessi erano pervenuti oltre il termine previsto dall'art 2226 cc, secondo cui il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità ed i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro l'anno. Nel caso che di specie, il capo era stato ritirato verso la fine di aprile, come confermato dai testi escussi, ed i vizi erano stati denunciati solo il 12/05/2017. Eccepiva altresì l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, essendo i testi escussi CP_ entrambi legati da rapporti personali all'attore: la sig.ra è compagna e convivente dell'attore ed il Sig. è dipendente dello stesso. Gli stessi dichiaravano che il CP_3 capotto, una volta ritirato, appariva indurito e che avevano contestato alla la Pt_1 cattiva esecuzione dell'opera di pulitura.
Neppure la CTU forniva prove adeguate, dal momento che l'esame peritale non aveva condotto ad alcun esito dirimente in merito alla questione per cui è causa stante l'assoluta incertezza relativamente al nesso di causa tra danneggiamento del cappotto e presunte errate tecniche di lavaggio. L'incompletezza della prova peritale è da ricondurre al comportamento del che ha impedito di fatto l'esecuzione _1 dell'esperimento richiesto dall'ausiliario del CTU: quando il CTU ha chiesto di eseguire un esperimento ovvero un piccolo taglio dello stesso, l'attore ha rifiutato sostenendo l'inadeguatezza del profilo tecnico dell'ausiliario scelto dal CTU. La dott.ssa chimico industriale ed ausiliario del CTU, aveva evidenziato, dopo Per_2 aver visionato il capo, che per poter determinare se il capo fosse stato o meno danneggiato a seguito di un lavaggio con l'utilizzo di prodotti aggressivi, necessitava prelevare un campione mediante asportazione dal capo di abbigliamento di una sezionatura campione di un centimetro da sottoporre ad analisi, sezionatura che non veniva autorizzata dall'attore. Eccepiva altresì la carenza probatoria del quantum, avendo l'attore depositato
N.R.G. 1359/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 tardivamente, ovvero già in fase istruttoria, un mero estratto conto da cui si evinceva una transazione datata 12/11/2016 presso lo store di Milano e che CP_4 lo stesso CTU aveva fatto rilevare che agli atti mancava una fattura o uno scontrino fiscale e che la transazione non specificava nel dettaglio se vi fosse stato un acquisto singolo o cumulativo. Chiedeva quindi di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n. 123/2020 resa dal Giudice di pace di Cava De Tirreni - dott. il 09.01.020 e deposita in Persona_3 cancelleria il 10/01/2020, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Condannare la parte appellata al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Con comparsa del 20/5/2020 si costituiva che eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c.. ed ex art. 342 c.p.c. Eccepiva altresì l'infondatezza nel merito dell'appello avendo i testi riferito di aver contestato immediatamente l'indurimento della pelliccia e del collo e di essere ritornati dopo una settimana per constatare il mancato riammorbidimento del capo e non avendo contestato l'appellante il lavaggio del cappotto e la restituzione dello stesso, danneggiato. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Preliminarmente va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c., dal momento che la Cassazione ha più volte ribadito che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, c. 3, c.p.c. occorre assumere a riferimento non già il contenuto della decisione, ma il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 c.p.c. e ss. e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (ex multiss cfr. Cass., Sez. un., 16/06/2006, n. 13917; tra le decisioni più recenti cfr. Cass. 18/01/2018, n. 1210; Cass. 24/05/2019, n. 14174). Nel caso di specie la domanda era quantificata in € 1782,00. Va infine disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellato, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta
N.R.G. 1359/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
2. Sul merito. Passando al merito deve ritenersi che l'appello sia infondato e vada rigettato. Risulta provato che abbia consegnato al il Controparte_1 Parte_1 cappotto marca tipo Montone, del costo di euro 1.782,00 affinché ne fosse CP_4 eseguito il lavaggio. Con riguardo al costo del cappotto, parte appellata, già all'atto della costituzione in giudizio in primo grado produceva estratto conto della carta di credito a lui intestata, CP_ circostanza confermata dalle dichiarazioni testimoniali del teste che confermava che il aveva acquistato, per l'importo di euro 1.782,00 presso il negozio _1
i Milano il 12 novembre 2016, il cappotto oggetto del presente giudizio. CP_4
Risulta altresì provato che, eseguito il lavaggio, al momento del ritiro del cappotto quest'ultimo si presentava danneggiato per la presenza di un diffuso indurimento al collo e sulla parte interna della pelliccia, come si evince dalle foto prodotte e dalle testimonianze rese, che hanno altresì confermato che il predetto indurimento della pelliccia del cappotto fu immediatamente contestato a al momento della Parte_1 restituzione del cappotto all'esito del lavaggio eseguito e che tale indurimento fu CP_ riscontrato anche dall'appellante che, come dichiarato dalla teste Parte_1 riferì che col passar del tempo il tessuto si sarebbe riammorbidito. Anche il CTU ha affermato che lo stato del cappotto al momento del suo esame si presentava come ritratto nelle foto prodotte nel fascicolo di parte attrice. Le testimonianze, benché rese da soggetti legati da rapporti personali con l'attore, sono risultate assolutamente credibili, in quanto logiche e coerenti, senza far sorgere alcun dubbio circa la loro attendibilità e suffragate dalla documentazione in atti (foto ed astratto conto).
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ricorrono altresì i presupposti di cui alll'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
N.R.G. 1359/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1359/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI CONTRATTI D'OPERA, pendente tra Parte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello e per l'effetto:
2. conferma la sentenza n. 123/2020;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
4. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 _1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 500,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario Così deciso in Nocera Inferiore, il 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1359/2020 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5