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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/12/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2496/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Cacciatore Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Gentile (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249002697600000, notificatale il 3.10.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 4392019000135929000; 43920190001359391000; 43920190001359492000; 43920190001359500000; 43920190001359601000, di importo pari a 11.485,88€, deducendo
1 di aver ricevuto sugli oggetti degli avvisi di addebito contestati, una sentenza (n. 587/2023)della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, dichiarativa dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' . Per tali motivi, la ricorrente chiede l'accertamento Controparte_3 della non debenza delle pretese richiamate dagli avvisi di addebito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 13920249002697600/000; 2) conseguentemente accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di controparte di procedere alla riscossione dei crediti, portati dagli avvisi di addebito n. 4392019000135929000 n. 493201900013593391000, n. 43920190001359492000, n. 43920190001359500000, n. 43920190001359601000 nei confronti della sig.ra e condannare, ex art. 96 c.p.c. Parte_1 secondo comma, i resistenti al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra da quantificarsi Pt_1 prudentemente in € 500,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà riconosciuta dal Giudice adito, determinata anche in via equitativa;
3) conseguentemente accertata o dichiarata la malafede e/o colpa grave di parte resistente nel procedere alla riscossione dei crediti, degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento nei confronti della sig.ra , per i motivi Parte_1 di cui in parte motiva e condannare parte resistente al risarcimento in favore della sig.ra di Pt_1 ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma;
4) condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio il quale chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere e , la quale contestava il ricorso chiedendone il CP_4 rigetto. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di cessata materia del contendere.
2. Le deduzioni di parte ricorrente meritano di essere valorizzate perché fondate.
3. Ed infatti, parte ricorrente ha dimostrato di essere stata destinataria di sentenza positiva, emessa dalla Corte di Appello, con cui veniva dichiarata l'illegittimità delle pretese richiamate dagli avvisi di addebito oggetto di odierna contestazione.
4. Come ha, altresì, dimostrato l'Ente previdenziale le pretese, all'esito di revisione in autotutela, sono state sgravate per effetto della sentenza richiamata (si cfr. all. 7 della memoria di costituzione)
5. Pertanto, la materia del contendere deve considerarsi cessata.
6. Le spese di lite sono compensate per metà, stante la condotta processuale delle parti resistenti che si sono attivate a provvedere allo sgravio delle pretese e, nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere stante l'avvenuto sgravio operato dall'Ente previdenziale delle pretese richiamate dagli avvisi di addebito n.
2 4392019000135929000; 43920190001359391000; 43920190001359492000; 43920190001359500000; 43920190001359601000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle residue spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
700,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle residue spese di lite, liquidate in complessivi CP_4
700,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 11/12/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Cacciatore Parte_1
(PEC: ; Email_1
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t). Email_2
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_2
TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Gentile (PEC:
. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 12/11/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249002697600000, notificatale il 3.10.2024, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 4392019000135929000; 43920190001359391000; 43920190001359492000; 43920190001359500000; 43920190001359601000, di importo pari a 11.485,88€, deducendo
1 di aver ricevuto sugli oggetti degli avvisi di addebito contestati, una sentenza (n. 587/2023)della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato, dichiarativa dell'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dall' . Per tali motivi, la ricorrente chiede l'accertamento Controparte_3 della non debenza delle pretese richiamate dagli avvisi di addebito. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 13920249002697600/000; 2) conseguentemente accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di controparte di procedere alla riscossione dei crediti, portati dagli avvisi di addebito n. 4392019000135929000 n. 493201900013593391000, n. 43920190001359492000, n. 43920190001359500000, n. 43920190001359601000 nei confronti della sig.ra e condannare, ex art. 96 c.p.c. Parte_1 secondo comma, i resistenti al risarcimento dei danni patiti dalla sig.ra da quantificarsi Pt_1 prudentemente in € 500,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà riconosciuta dal Giudice adito, determinata anche in via equitativa;
3) conseguentemente accertata o dichiarata la malafede e/o colpa grave di parte resistente nel procedere alla riscossione dei crediti, degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento nei confronti della sig.ra , per i motivi Parte_1 di cui in parte motiva e condannare parte resistente al risarcimento in favore della sig.ra di Pt_1 ogni pregiudizio da quest'ultima subito in dipendenza di ciò, con quantificazione del danno anche in via equitativa, ivi compresa anche la condanna alle spese, a norma dell'art. 96 c.p.c., primo comma;
4) condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio il quale chiedeva CP_1 dichiararsi la cessata materia del contendere e , la quale contestava il ricorso chiedendone il CP_4 rigetto. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di cessata materia del contendere.
2. Le deduzioni di parte ricorrente meritano di essere valorizzate perché fondate.
3. Ed infatti, parte ricorrente ha dimostrato di essere stata destinataria di sentenza positiva, emessa dalla Corte di Appello, con cui veniva dichiarata l'illegittimità delle pretese richiamate dagli avvisi di addebito oggetto di odierna contestazione.
4. Come ha, altresì, dimostrato l'Ente previdenziale le pretese, all'esito di revisione in autotutela, sono state sgravate per effetto della sentenza richiamata (si cfr. all. 7 della memoria di costituzione)
5. Pertanto, la materia del contendere deve considerarsi cessata.
6. Le spese di lite sono compensate per metà, stante la condotta processuale delle parti resistenti che si sono attivate a provvedere allo sgravio delle pretese e, nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere stante l'avvenuto sgravio operato dall'Ente previdenziale delle pretese richiamate dagli avvisi di addebito n.
2 4392019000135929000; 43920190001359391000; 43920190001359492000; 43920190001359500000; 43920190001359601000, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- compensa per metà le spese di lite;
- condanna al pagamento delle residue spese di lite, liquidate in complessivi CP_1
700,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento delle residue spese di lite, liquidate in complessivi CP_4
700,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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