Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali implica un giudizio di fatto demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione non esaurisce la problematica in materia di attribuzioni del giudice di legittimità riguardo all'identificazione dell'oggetto del giudizio, in quanto la Corte di Cassazione deve procedere all'esame e alla valutazione diretta degli atti, sia quando si prospetti che il giudice di merito abbia del tutto trascurato determinate richieste, oppure abbia pronunciato su domande che non risultano proposte o "ultra petita", e manchi un sia pur sintetico contributo sul piano ermeneutico del giudice di merito, sia quando in sede di legittimità si constati, attraverso il controllo della correttezza e congruità della motivazione, la censurabilità in concreto dell'operato del giudice di merito nella interpretazione delle domande. In ambedue i casi, infatti, si prospetta concretamente la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la sussistenza del relativo "error in procedendo" ed è analogamente necessario che il giudizio di cassazione si concluda con la precisa identificazione dell'oggetto del giudizio, ai fini, a seconda dei casi, dell'adozione di una pronuncia di cassazione senza rinvio - ipotizzabile in caso di pronuncia su domanda non effettivamente proposta -, oppure di cassazione con rinvio finalizzata all'esame in sede di merito delle domande effettivamente proposte. (Nella specie la S.C., ritenuta l'illogicità dell'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito - che aveva escluso la valenza della formula "salvo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità del ricorrente" a esprimere la volontà di proporre concretamente la relativa domanda, in aggiunta a quella di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità - ha ritenuto sussistere il conseguente vizio di omesso esame di detta domanda e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7049 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 15555/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/08/99 R.G.N. 66106/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/03/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza, depositata il 25.8.1999, con cui il Pretore di Roma aveva dichiarato il diritto di AR ON all'assegno di invalidità con decorrenza dall'1.1.1985, era appellata dall'assicurato medesimo che si doleva del mancato accertamento del suo diritto alla pensione di inabilità, nonostante che il c.t.u. avesse riconosciuto l'esistenza di un totale stato di inabilità lavorativa. L'Inps, costituendosi in giudizio, resisteva al gravame. Il Tribunale di Roma confermava la sentenza impugnata, ritenendo esattamente che il giudice di primo grado, in applicazione del principio di corrispondenza tra la domanda e la pronuncia giudiziale, aveva dichiarato il diritto all'assegno di invalidità, benché il consulente tecnico avesse rilevato uno stato di permanente e totale impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Infatti l'assicurato, con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 2.3.1988, aveva limitato la domanda al riconoscimento del solo assegno di invalidità, sia pure con salvezza dell'accertamento del diritto alla pensione di inabilità. E non poteva ritenersi implicitamente proposta la domanda relativa a tale ultimo tipo di prestazione assicurativa, poiché in senso contrario deponeva sia l'espressa dichiarazione di salvezza al riguardo contenuta nel ricorso, sia la circostanza che tale prestazione ha presupposti in gran parte diversi e più gravi di quelli dell'assegno di invalidità.
Il ON contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da un unico complesso motivo. L'Inps ha depositato procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, anche in relazione agli artt. 112, 113 e 287 c.p.c. e all'art. 149 disp. att. c.p.c., nonché vizio di motivazione, da un lato, lamenta che il giudice di merito abbia - implicitamente disatteso i principi circa l'idoneità della domanda amministrativa, proposta prima della riforma del 1984 con riferimento alla pensione di invalidità, a consentire il riconoscimento in giudizio sia dell'assegno di invalidità che della pensione di inabilità, in relazione ad aggravamenti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984. Dall'altro lato, deduce che il Tribunale di Roma è incorso in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che va applicato tenendo presente che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, non è condizionato dalla formula e dalle espressioni adottate dalla parte, dovendo egli tenere conto delle finalità in concreto perseguite e del contenuto sostanziale della pretesa. Solo in base ad una censurabile motivazione il giudice a quo ha potuto ritenere che la dizione usata nelle conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado "salvo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità del ricorrente" implicasse l'esclusione di questa prestazione dall'oggetto dalla domanda: in realtà detta precisazione, non avrebbe avuto ragione d'essere se non allo scopo di inserire nella opportuna sede giudiziaria anche la richiesta di riconoscimento della maggiore prestazione assicurativa. Rispetto all'effettivo contenuto della sentenza impugnata, è pertinente non la prima parte del motivo di ricorso, ma quella attinente al contenuto della domanda concretamente proposta in giudizio.
Al riguardo è opportuno puntualizzare che nella specie il dedotto vizio nell'interpretazione delle conclusioni della parte comporterebbe l'omessa pronuncia su una domanda regolarmente proposta.
È opportuno allora ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è recepito il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali implica un giudizio di fatto demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le più recenti pronunce in materia, Cass. n. 9314/1997, Cass. n. 4064/1999, Cass. n. 5945/2000, Cass. n.
11190/2000). È stato però precisato anche, in numerose occasioni, che detto principio non trova applicazione quando si assume che si sia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 c.p.c., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, poiché, in tal caso, deducendosi un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame degli atti processuali (cfr. Cass. n. 1988/1993, Cass. n. 3782/1997, Cass., 9314/1997, cit., Cass. n. 424/1998, Cass. n. 8377/2000). Riguardo al rapporto tra tali due principi, che potrebbero apparire non del tutto conciliabili, anche perché non si è escluso neanche che al fine di rilevare la violazione dell'art. 112 c.p.c. la Corte di cassazione debba procedere ad una interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 1988/1993, cit., Cass. n. 424/1998; cfr. anche Cass. n. 8377/2000, cit. 2 in cui si afferma che, in caso di ipotizzata omessa pronunzia su di una domanda che si postula regolarmente proposta, la Corte di cassazione non resta vincolata alla interpretazione delle istanze della parte compiuta da detto giudice, ma deve procedere alla autonoma e diretta valutazione delle stesse, alla stregua degli atti del processo, e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti, al fine di verificare l'effettiva sussistenza del vizio denunciato), sembra potersi affermare che della seconda di tali direttive, e cioè di quella secondo cui la Corte di cassazione deve procedere all'esame e alla valutazione diretti degli atti, deve farsi applicazione sia quando si prospetti che il giudice di merito abbia del tutto trascurato determinate richieste (o abbia pronunciato su domande che non risultano proposte, oppure ultra petita), e manchi un sia pur sintetico contributo sul piano ermeneutico del giudice di merito, sia quando in sede di legittimità si constati, attraverso il controllo della correttezza e congruità della motivazione, la censurabilità in concreto dell'operato del giudice di merito nella interpretazione delle domande. In ambedue i casi, infatti, si prospetta concretamente la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la sussistenza del relativo error in procedendo ed è analogamente necessario che il giudizio di cassazione si concluda con la precisa identificazione dell'oggetto del giudizio, ai fini, a seconda dei casi, dell'adozione di una pronuncia di cassazione senza rinvio (ipotizzabile in caso di pronuncia su domanda non effettivamente proposta: cfr. Cass. n. 2707/1999), oppure di cassazione con rinvio finalizzata all'esame in sede di merito delle domande effettivamente proposte. Tanto premesso, va rilevato che l'interpretazione nella specie compiuta in sede di merito delle domande dell'attore, così come formulate già in sede di conclusioni del ricorso introduttivo, è affetta da una grave illogicità. Il giudice di merito in sostanza ha interpretato le parole "salvo l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità del ricorrente", come se il ricorrente avesse voluto mantenere ferma la sola richiesta di accertamento del diritto all'assegno di invalidità, riservandosi la facoltà di chiedere in un diverso giudizio, o comunque in una sede diversa, la pensione di inabilità. Ma così facendo ha attribuito alle parole in questione un valore limitativo che non è giustificato dalla loro portata obiettiva;
inoltre non ha considerato che non è identificabile una reale funzione della precisazione apportata con le stesse parole, ove esse non abbiano avuto lo scopo di tempestivamente rettificare la portata della domanda nel senso di estenderla alla maggiore delle prestazioni di invalidità, anche perché la formazione del giudicato con riferimento al diritto all'assegno di invalidità avrebbe precluso la successiva pretesa ad un riesame della stessa fattispecie.
Tale vizio nella interpretazione delle conclusioni del ricorso introduttivo ha effettivamente determinato l'omesso esame della domanda nella parte relativa all'accertamento del maggiore diritto alla pensione di inabilità. La sentenza va dunque annullata e la causa va rimessa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice d'appello, che prenderà in considerazione anche tale domanda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001