Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marzio Vaccari e Michele Morena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità
della inerzia ovvero del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine all’obbligo di provvedere in riferimento alle istanze di revoca del provvedimento prot. -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Perugia decretava il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti a carico del ricorrente e, quindi, accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine alle suddette istanze e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine non oltre trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto il silenzio - inadempimento sulle istanze presentate dal ricorrente e volte ad ottenere la revoca del provvedimento della Prefettura di Perugia in data -OMISSIS- con cui era stato imposto al ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni.
2. Con memoria in data 15 aprile 2025, il ricorrente ha sottolineato la sopravvenuta adozione del provvedimento prot. -OMISSIS- - di revoca del divieto suddetto (in ragione della archiviazione della denuncia in cui era culminata la conflittualità personale all’origine del divieto e della condotta irreprensibile tenuta nel periodo successivo) – ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con memoria in data 21 maggio 2025, l’Amministrazione ha aderito a tale esito processuale, sottolineando che la revoca è stata disposta tempestivamente, se si tiene conto della necessità di attendere i tempi tecnici per la formulazione del parere del Collegio medico della ASL e della sospensione del procedimento, e chiedendo conseguentemente la condanna alle spese.
4. Il Collegio ritiene pertanto di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
5. Quanto alle spese, si ravvisano giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.