Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 26 maggio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 dicembre 2025 |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Nucleo della Concretezza 1. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti: «Art. 60-bis (Istituzione e attivita' del Nucleo della Concretezza). - 1. Ferme le competenze dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma 6, e dell'Unita' per la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica …
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- 5. Corte di giustizia UE, sesta sezione, sentenza 15 dicembre 2022https://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2018, n. 8985Provvedimento: N° 89 85-18 E T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Lavoro pubblico GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - contrattualizzato -Concorso -interno Agenzia Spaziale Italiana AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - Giurisdizione - AGO Ud. 13/03/2018 - PIETRO CAMPANILE -Presidente Sezione - PU - Presidente Sezione - R.G.N. 700/2017 ANTONIO MANNA G0.8985 Rep. - Consigliere - ANTONIO GRECO - Rel. Consigliere - LUCIA TRIA ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA -Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere - е.м. ha pronunciato la seguente SENTENZA …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2017, n. 24876Provvedimento: E 24876\ 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UNIVERSITA' - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO STATALI Patrocinio autorizzato L'Avvocatura - Presidente Sezione - VINCENZO DI CERBO dello Stato - Deroghe Ud. 04/07/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 23099/2011 ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ - Consigliere - R.G.N. 23444/2011 Con24876 Rep. IA TRIA - Rel. Consigliere - C.U. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Consigliere - - Consigliere - GIUSEPPINA IANA BARRECA ANGELINA IA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
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- 4. Trib. Roma, sentenza 09/09/2024, n. 13757Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sezione XI Il Giudice Unico G.O.P. Dott.ssa Bracciale ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di primo grado iscritta con il numero 120381 / 2022 nel Ruolo Generale delle cause Civili Contenziose dell'anno 2022 TRA , rapp.to e difeso dall'Avv. M.A. Cenciarelli Parte_1 OPPONENTE CONTRO L' , (di seguito per brevità ), in persona Controparte_1 CP_2 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Cautela, OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1039 / 2022 Svolgimento del processo e motivi della decisione In via preliminare, va segnalato che, ai fini della redazione della sentenza …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Istituzione e funzioni del ministero
- Art. 1. (Istituzione) 1. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione dell' articolo 9 della Costituzione , la ricerca scientifica e tecnologica, nonche' lo sviluppo delle universita' e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione "universita'". 2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", a tal fine, da' attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle universita' e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall' articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 9 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".
- L' art. 33 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
- La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Art. 2. (Funzioni) 1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane;
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e gli enti di ricerca ((. . . )) , nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
e) coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, (( . . . )) nonche' la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, ((. . . )) ;
g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione, ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di previsione tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie; h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 204)) .