Articolo 2829 del Codice civile
Articolo 2629 bisArticolo 2830
Versione
19 aprile 1942
Art. 2829.

(Iscrizione sui beni del defunto).

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto puo' eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero' risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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