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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6033 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2548/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nato a [...], il [...] (CF Parte_1
), rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._1
giudizio dall'avv. Carmen Lombardo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
nata a [...], il [...] (c.f. Parte_2
), rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Claudia Di Stefano, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.5.2024, i coniugi premesso di essersi Parte_3
separati consensualmente, giusta sentenza di omologa n. 3385/2023, emessa dal
Tribunale di Catania il 21/07/2023 e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a Randazzo il
30.7.2018, alle condizioni di cui al ricorso e confermate con dichiarazioni sottoscritte ed allegate alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2024, precisando che dalla loro unione erano nati i figli , in data 23/04/2016 e in data ER Per_2
09/05/2020.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite,
come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali.
In base a tale accordo, le parti hanno stabilito che:
“venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Randazzo (CT) come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio,
2 registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Randazzo atto Anno 2018
Numero 18 Parte II Serie C Ufficio 1 (cfr. doc. n. 1), per l'effetto, ordinare al
competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze,
alle condizioni disposte in sede di separazione, ad eccezione di quanto segue: - 1) i
coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, ma con la più ampia libertà di fissare ove ritengono la propria residenza, salvo l'obbligo per entrambi di comunicare il nuovo domicilio nell'interesse esclusivo della prole;
2) i figli e ER
saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalentemente presso Per_2
la madre;
3) in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i
figli e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole
nei termini e modi dettagliatamente illustrati in seno al piano genitoriale che all'uopo
si allega e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
4) qualora il IG.
[...]
dovesse vendere l'abitazione sita in Zafferana Etnea, Parte_1
Via Sarro Civita, 34, € 20.000,00 (ventimila/00) del ricavato, al netto del mutuo che
verrà estinto, nonché delle eventuali sanzioni, tasse e/o tributi da pagare per la vendita,
sarà versato su un conto corrente, intestato ai minori e con vincolo pupillare
(€10.000,00 per ciascun figlio); 5) il IG. , a titolo di Parte_1
mantenimento per i figli minori, si obbliga a corrispondere, un contributo complessivo
di € 750,00 mensili, € 375,00 per ciascun figlio, da versarsi mediante bonifico bancario
sul seguente IBAN: [...], intestato alla IG.ra
[...]
, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà soggetto a Parte_2
rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT. L'assegno unico percepito per
intero (100%) dalla SI.ra ; 6) ciascuno dei coniugi contribuirà, Parte_2
nella misura del 50%, alle spese mediche (comprese quelle odontoiatriche ed
oculistiche) non coperte dal S.S.N., mentre per ciò che concerne le ulteriori spese
straordinarie le stesse verranno ripartite nei termini e condizioni di cui al predetto
piano genitoriale. Confermare, per il resto, l'attuale disciplina come da decreto di
3 omologazione sopra citato, sottolineando in questa sede che non vi è stato alcun
cambiamento nella situazione di fatto. Dare atto che i coniugi hanno, comunque,
definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”
L'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare altresì adeguato a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in relazione alle previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Randazzo tra
[...]
e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Randazzo al n. 18, parte 2, serie C, anno
2018, alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del 13.12.2024.
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
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