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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO ANCONA
I° Sezione civile
Nella causa civile di appello iscritta al n. 38/2025 r.g. V.G.
Il Collegio composto dai magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente;
dr Paola De Nisco Consigliere rel.;
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Visto il reclamo proposto da al decreto in data 14/1/2025, con il quale il Parte_1
Tribunale di Macerata ha rigettato il proprio ricorso teso ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione ai sensi degli art. 142 e ss LF;
viste le note difensive depositate dall'avv. Roberta Bizzarri, con le quali il predetto difensore insta per il rigetto del reclamo;
viste le note difensive depositate nell'interesse di che ha concluso per il rigetto del Controparte_1
reclamo;
viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale presso l'intestata Corte, con le quali si chiede il rigetto del reclamo;
questa Corte
OSSERVA
Lamenta il reclamante l'erroneità dell'impugnato provvedimento di rigetto, perché il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le circostanze di fatto che lo hanno portato ad affermare la mancanza del necessario requisito soggettivo per avere il fallito posto in essere atti distrattivi ovvero aggravato il dissesto della dichiarata fallita con Parte_2
sentenza del medesimo Tribunale n. 23/2019 del 3.07.2019. Assume in particolare, quanto alla distrazione di merce, che in realtà si è in presenza di una fornitura rimasta impagata, rispetto alla
Pagina 1 quale è stato acquisito dalla procedura un corrispondente credito di € 30.000,00 “certo liquido ed esigibile”, in quanto documentalmente fondato sulla scrittura privata del 24.8.2018 (doc. 10 estratto da doc.9), sulla fattura n.10/2018 del 24/8/2018 (doc.11 estratto dal doc.9-), regolarmente annotata nelle scritture contabili, e su 3 assegni postali per complessivi € 30.000,00 rilasciati in data
24.8.2018 e rimasti impagati (doc.13 estratto dal doc.9 e docc.11–9), sicché ben avrebbe potuto il curatore agire nei confronti dell'acquirente per ottenere il pagamento e in ogni caso l'esistenza di un credito liquido ed esigibile, anche se non recuperato, non può essere di ostacolo all'esdebitazione;
quanto alla distrazione dell'importo di € 3.000,00 non risulta acquisita alcuna prova, non potendo la stessa essere fondata sulle sole dichiarazioni di , acquirente della merce di cui al Controparte_2
punto precedente, avendo egli un interesse a non adempiere alle obbligazioni assunte;
quanto alla somma di € 600,00, la stessa è stata prelevata allo sportello postamat prima di ricevere dal RE
la comunicazione della avvenuta dichiarazione di fallimento.
In ordine alle prime due condotte, pur convenendo con il reclamante che le dichiarazioni dell al RE (di aver consegnato al venditore la somma di contanti di € 3.000,00) CP_2
non appaiono da sole idonee all'accertamento della effettività di detto pagamento e della conseguente distrazione da parte del fallito dell'importo ricevuto, il Collegio deve confermare le conclusioni raggiunte dal Tribunale in ordine al fatto che l'operazione di cessione posta in essere dal ha, da un lato, reso più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e, dall'altro, Pt_1
aggravato il dissesto.
Dall'esame delle relazioni redatte dal RE e prodotte dallo stesso reclamante emerge infatti:
che la società ha proposto una prima domanda di concordato preventivo in data 24.06.2015 al
Tribunale di Macerata ai sensi art.161 l.f., dichiarata inammissibile in data 13.02.2016;
che analoga dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata dal Tribunale di Macerata in data
19/7/2017 in relazione ad una seconda domanda di ammissione al concordato preventivo proposta il
22/7/2016. Nell'ambito di detta procedura risulta che il Commissario Giudiziale ha messo in evidenza che gli esercizi sociali dal 2011 al 2015 erano stati chiusi in perdita per importi rilevanti,
Pagina 2 che la società vantava un cospicuo credito nei confronti dei soci per prelevamenti da loro fatti nel corso del tempo, che questi non erano in grado di restituire, sicché era stata disposta contabilmente la compensazione di detti crediti con i debiti della società nei loro confronti per finanziamenti;
che già prima delle istanze che hanno portato alla dichiarazione di fallimento della e Parte_2
dell'unico socio liquidatore rimasto , risultavano depositate una istanza di Parte_1
fallimento il 25/6/2015 (rigettata per la non raggiunta prova dello stato di insolvenza) e una istanza il 23/10/2017 (rigettata per il mancato superamento del limite di € 30.000,00 di crediti insoluti);
che nel 2018 la società era stato oggetto di tre procedure esecutive mobiliari;
che anche gli esercizi successivi al 2015 e fino al 2018 si erano chiusi con pesanti perdite;
che il recesso del socio e la delibera di messa in liquidazione in data 23/1/2018 Controparte_3
erano avvenute quando l'insolvenza della società era ormai palese.
Ebbene, nel quadro appena delineato appare evidente che la scelta del liquidatore di provvedere alla vendita del magazzino, invece di presentare doverosamente istanza di fallimento in proprio, appare contraria ai doveri posti a suo carico, prima ancora che idonea ad aggravare il dissesto della società
e a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio. Come rilevato dal RE l'omessa presentazione dell'istanza ha avuto, infatti, l'unico scopo (raggiunto) di ritardare la dichiarazione di fallimento della società per evitare l'estensione della stessa al figlio (socio receduto, per CP_3
ragioni evidentemente fittizie -contrasto nella gestione della società- tenuto conto che lo stesso non solo ha continuato a convivere con i genitori, ma soprattutto esercitava la medesima attività
imprenditoriale della fallita con diversa società di capitali), in tal modo impedendo l'acquisizione alla massa attiva del fallimento anche del patrimonio di quest'ultimo.
Dalla documentazione acquisita emerge in ogni caso una condotta del liquidatore superficiale e quantomeno grandemente incauta nella conclusione della vendita oggetto di contestazione.
Con la scrittura privata del 24/8/2018 la vende all per l'importo di € Parte_2 CP_2
50.000,00 oltre IVA “l'intero magazzino elencato in foglio separato di cui allegato nell'allegato
1”, al contratto, tuttavia, non risulta allegato alcun documento (cfr. doc. 10 nel fascicolo del
Pagina 3 reclamante). In calce allo stesso si dà atto che l'acquirente alla data di sottoscrizione ha ritirato
“venti colli (una parte del magazzino)” senza ulteriori specificazioni e si prevede che il medesimo acquirente consegni entro la data del 30/9/2018 ulteriori 5 assegni ciascuno di € 6.400,00 con scadenza a partire da gennaio 2019.
La fattura n. 10 in pari data (doc. 11 ibidem) si limita solo a dare atto che in acconto l'acquirente ha consegnato tre assegni (numericamente individuati) del complessivo importo di € 30.000,04, che corrispondono ai primi tre elencati nella predetta scrittura privata di vendita (cfr fotocopia sub doc.
13 ibidem) e che sono tutti postdatati (come gli ulteriori indicati nella scrittura di vendita), di cui due sono poi stati protestati con la causale “assegno denunciato smarrito/rubato” e uno è stato protestato per discordanza degli importi indicati in cifre (€ 75,00) e lettere (settemilacinquecento euro). Ulteriore elemento questo che qualifica la superficialità dell'operazione in esame.
Il documento denominato “Ritiro Merce del 24/8/2018” (cfr. doc. 14 ibidem) non risulta sottoscritto né dal venditore né dall'acquirente ed è composto da due parti distinte: la prima su carta intestata della fallita società riporta tre categorie di merce genericamente descritte e cioè 1) materiali ritirati a stock di bigiotteria, 2) due collane in oro e 3) materiali ritirati parzialmente quali icone, sculture,
portafoto, retri per portafoto e placche argento;
la seconda redatta su foglio bianco separato
(risultando lo spazio per le firme apposto in calce al primo foglio) indica numericamente i pezzi ritirati e precisa quanto alle collane che si tratta di 2 collane d'oro e diamanti aventi un valore di cartellino di € 4.200,00. Nessun documento di trasporto risulta rinvenuto dal curatore.
Quindi, come rilevato dal RE l'operazione ha precluso l'accertamento dell'effettiva entità del magazzino alla data della vendita (comprendente in apparenza anche beni di un certo valore, come le collane in oro e diamanti) e i beni effettivamente consegnati al momento della sottoscrizione della scrittura privata di vendita. L'operazione, inoltre, si appalesa assolutamente contraria ai principi di diligenza e di buona amministrazione, attese le rilevate condizioni economiche patrimoniali della società, la pendenza di azioni esecutive e l'esistenza di plurime istanze di fallimento, in quanto prevede la consegna di gran parte dei beni prima ancora della scadenza del
Pagina 4 termine per il pagamento del primo assegno. Del tutto incomprensibile è inoltre la liquidazione con le modalità descritte di beni aventi un rilevante valore intrinseco non soggetto ad obsolescenza
(collane d'oro con diamanti), che, ove effettivamente avvenuta (la lacunosità della documentazione acquisita impone la formula dubitativa), ha sicuramente aggravato il dissesto della società e, ove fittizia, ha comportato la distrazione dei medesimi beni.
Né le considerazioni svolte appaiono superabili dalla circostanza che il fallimento avrebbe potuto agire contro l'acquirente per l'adempimento del credito derivante dalla richiamata scrittura privata,
in quanto la mancanza di documenti che consentano di individuare la natura e l'entità dei beni oggetto di compravendita e di quelli effettivamente consegnati dalla fallita società, a fronte delle eccezioni sia quantitative che per vizi sollevate dall'acquirente (vedi missiva indirizzata al RE
dall e dell'avvenuto protesto degli assegni, ha reso l'azione non utilmente esperibile. CP_2
Anche sotto l'indicato profilo il mancato recupero del credito è riconducibile alla non diligente condotta commerciale della fallita società e per essa del socio liquidatore.
Quanto al prelievo di euro 600,00, questa Corte non può non evidenziare, da un lato, che risulta documentato dalla reclamata avv. Bizzarri (cfr. doc. 4) l'avvenuta comunicazione del fallimento effettuata al ed all'allora Commercialista alle ore 11,00 e quindi ben prima dell'avvenuto Pt_1
prelievo al postamat delle ore 14,04, dall'altro che il reclamante, pur essendo trascorsa solo un'ora dal prelievo, non ha comunicato alcunché al curatore alle ore 15,00 e non gli ha consegnato la somma prelevata unitamente all'importo di € 100,00 contenuto nella cassaforte insieme ad altri beni. Il recupero della somma è avvenuto solo dopo gli accertamenti svolti dal RE mediante compensazione con le somme derivanti dai ratei di pensione di cui il GD ha disposto la restituzione,
per cui se anche nessun danno per la procedura potrebbe ipotizzarsi, sicuramente il reclamante ha posto in essere una condotta contraria agli obblighi di cooperazione e correttezza, comunque, posti a suo carico.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto del reclamo, dovendo in questa sede confermarsi la mancanza del presupposto di cui al n. 5 dell'invocato art. 142 LF.
Pagina 5 Inammissibile, infine è la richiesta di condanna del reclamante al rimborso delle spese di lite relative alla fase di giudizio davanti al Tribunale, non avendo proposto nei termini Controparte_1
reclamo incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna parte reclamante al rimborso in favore dei creditori costituiti delle spese di lite, liquidate per ciascuno nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Ancona il 11/3/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Pagina 6
I° Sezione civile
Nella causa civile di appello iscritta al n. 38/2025 r.g. V.G.
Il Collegio composto dai magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente;
dr Paola De Nisco Consigliere rel.;
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Visto il reclamo proposto da al decreto in data 14/1/2025, con il quale il Parte_1
Tribunale di Macerata ha rigettato il proprio ricorso teso ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione ai sensi degli art. 142 e ss LF;
viste le note difensive depositate dall'avv. Roberta Bizzarri, con le quali il predetto difensore insta per il rigetto del reclamo;
viste le note difensive depositate nell'interesse di che ha concluso per il rigetto del Controparte_1
reclamo;
viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale presso l'intestata Corte, con le quali si chiede il rigetto del reclamo;
questa Corte
OSSERVA
Lamenta il reclamante l'erroneità dell'impugnato provvedimento di rigetto, perché il Tribunale non avrebbe correttamente valutato le circostanze di fatto che lo hanno portato ad affermare la mancanza del necessario requisito soggettivo per avere il fallito posto in essere atti distrattivi ovvero aggravato il dissesto della dichiarata fallita con Parte_2
sentenza del medesimo Tribunale n. 23/2019 del 3.07.2019. Assume in particolare, quanto alla distrazione di merce, che in realtà si è in presenza di una fornitura rimasta impagata, rispetto alla
Pagina 1 quale è stato acquisito dalla procedura un corrispondente credito di € 30.000,00 “certo liquido ed esigibile”, in quanto documentalmente fondato sulla scrittura privata del 24.8.2018 (doc. 10 estratto da doc.9), sulla fattura n.10/2018 del 24/8/2018 (doc.11 estratto dal doc.9-), regolarmente annotata nelle scritture contabili, e su 3 assegni postali per complessivi € 30.000,00 rilasciati in data
24.8.2018 e rimasti impagati (doc.13 estratto dal doc.9 e docc.11–9), sicché ben avrebbe potuto il curatore agire nei confronti dell'acquirente per ottenere il pagamento e in ogni caso l'esistenza di un credito liquido ed esigibile, anche se non recuperato, non può essere di ostacolo all'esdebitazione;
quanto alla distrazione dell'importo di € 3.000,00 non risulta acquisita alcuna prova, non potendo la stessa essere fondata sulle sole dichiarazioni di , acquirente della merce di cui al Controparte_2
punto precedente, avendo egli un interesse a non adempiere alle obbligazioni assunte;
quanto alla somma di € 600,00, la stessa è stata prelevata allo sportello postamat prima di ricevere dal RE
la comunicazione della avvenuta dichiarazione di fallimento.
In ordine alle prime due condotte, pur convenendo con il reclamante che le dichiarazioni dell al RE (di aver consegnato al venditore la somma di contanti di € 3.000,00) CP_2
non appaiono da sole idonee all'accertamento della effettività di detto pagamento e della conseguente distrazione da parte del fallito dell'importo ricevuto, il Collegio deve confermare le conclusioni raggiunte dal Tribunale in ordine al fatto che l'operazione di cessione posta in essere dal ha, da un lato, reso più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e, dall'altro, Pt_1
aggravato il dissesto.
Dall'esame delle relazioni redatte dal RE e prodotte dallo stesso reclamante emerge infatti:
che la società ha proposto una prima domanda di concordato preventivo in data 24.06.2015 al
Tribunale di Macerata ai sensi art.161 l.f., dichiarata inammissibile in data 13.02.2016;
che analoga dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata dal Tribunale di Macerata in data
19/7/2017 in relazione ad una seconda domanda di ammissione al concordato preventivo proposta il
22/7/2016. Nell'ambito di detta procedura risulta che il Commissario Giudiziale ha messo in evidenza che gli esercizi sociali dal 2011 al 2015 erano stati chiusi in perdita per importi rilevanti,
Pagina 2 che la società vantava un cospicuo credito nei confronti dei soci per prelevamenti da loro fatti nel corso del tempo, che questi non erano in grado di restituire, sicché era stata disposta contabilmente la compensazione di detti crediti con i debiti della società nei loro confronti per finanziamenti;
che già prima delle istanze che hanno portato alla dichiarazione di fallimento della e Parte_2
dell'unico socio liquidatore rimasto , risultavano depositate una istanza di Parte_1
fallimento il 25/6/2015 (rigettata per la non raggiunta prova dello stato di insolvenza) e una istanza il 23/10/2017 (rigettata per il mancato superamento del limite di € 30.000,00 di crediti insoluti);
che nel 2018 la società era stato oggetto di tre procedure esecutive mobiliari;
che anche gli esercizi successivi al 2015 e fino al 2018 si erano chiusi con pesanti perdite;
che il recesso del socio e la delibera di messa in liquidazione in data 23/1/2018 Controparte_3
erano avvenute quando l'insolvenza della società era ormai palese.
Ebbene, nel quadro appena delineato appare evidente che la scelta del liquidatore di provvedere alla vendita del magazzino, invece di presentare doverosamente istanza di fallimento in proprio, appare contraria ai doveri posti a suo carico, prima ancora che idonea ad aggravare il dissesto della società
e a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio. Come rilevato dal RE l'omessa presentazione dell'istanza ha avuto, infatti, l'unico scopo (raggiunto) di ritardare la dichiarazione di fallimento della società per evitare l'estensione della stessa al figlio (socio receduto, per CP_3
ragioni evidentemente fittizie -contrasto nella gestione della società- tenuto conto che lo stesso non solo ha continuato a convivere con i genitori, ma soprattutto esercitava la medesima attività
imprenditoriale della fallita con diversa società di capitali), in tal modo impedendo l'acquisizione alla massa attiva del fallimento anche del patrimonio di quest'ultimo.
Dalla documentazione acquisita emerge in ogni caso una condotta del liquidatore superficiale e quantomeno grandemente incauta nella conclusione della vendita oggetto di contestazione.
Con la scrittura privata del 24/8/2018 la vende all per l'importo di € Parte_2 CP_2
50.000,00 oltre IVA “l'intero magazzino elencato in foglio separato di cui allegato nell'allegato
1”, al contratto, tuttavia, non risulta allegato alcun documento (cfr. doc. 10 nel fascicolo del
Pagina 3 reclamante). In calce allo stesso si dà atto che l'acquirente alla data di sottoscrizione ha ritirato
“venti colli (una parte del magazzino)” senza ulteriori specificazioni e si prevede che il medesimo acquirente consegni entro la data del 30/9/2018 ulteriori 5 assegni ciascuno di € 6.400,00 con scadenza a partire da gennaio 2019.
La fattura n. 10 in pari data (doc. 11 ibidem) si limita solo a dare atto che in acconto l'acquirente ha consegnato tre assegni (numericamente individuati) del complessivo importo di € 30.000,04, che corrispondono ai primi tre elencati nella predetta scrittura privata di vendita (cfr fotocopia sub doc.
13 ibidem) e che sono tutti postdatati (come gli ulteriori indicati nella scrittura di vendita), di cui due sono poi stati protestati con la causale “assegno denunciato smarrito/rubato” e uno è stato protestato per discordanza degli importi indicati in cifre (€ 75,00) e lettere (settemilacinquecento euro). Ulteriore elemento questo che qualifica la superficialità dell'operazione in esame.
Il documento denominato “Ritiro Merce del 24/8/2018” (cfr. doc. 14 ibidem) non risulta sottoscritto né dal venditore né dall'acquirente ed è composto da due parti distinte: la prima su carta intestata della fallita società riporta tre categorie di merce genericamente descritte e cioè 1) materiali ritirati a stock di bigiotteria, 2) due collane in oro e 3) materiali ritirati parzialmente quali icone, sculture,
portafoto, retri per portafoto e placche argento;
la seconda redatta su foglio bianco separato
(risultando lo spazio per le firme apposto in calce al primo foglio) indica numericamente i pezzi ritirati e precisa quanto alle collane che si tratta di 2 collane d'oro e diamanti aventi un valore di cartellino di € 4.200,00. Nessun documento di trasporto risulta rinvenuto dal curatore.
Quindi, come rilevato dal RE l'operazione ha precluso l'accertamento dell'effettiva entità del magazzino alla data della vendita (comprendente in apparenza anche beni di un certo valore, come le collane in oro e diamanti) e i beni effettivamente consegnati al momento della sottoscrizione della scrittura privata di vendita. L'operazione, inoltre, si appalesa assolutamente contraria ai principi di diligenza e di buona amministrazione, attese le rilevate condizioni economiche patrimoniali della società, la pendenza di azioni esecutive e l'esistenza di plurime istanze di fallimento, in quanto prevede la consegna di gran parte dei beni prima ancora della scadenza del
Pagina 4 termine per il pagamento del primo assegno. Del tutto incomprensibile è inoltre la liquidazione con le modalità descritte di beni aventi un rilevante valore intrinseco non soggetto ad obsolescenza
(collane d'oro con diamanti), che, ove effettivamente avvenuta (la lacunosità della documentazione acquisita impone la formula dubitativa), ha sicuramente aggravato il dissesto della società e, ove fittizia, ha comportato la distrazione dei medesimi beni.
Né le considerazioni svolte appaiono superabili dalla circostanza che il fallimento avrebbe potuto agire contro l'acquirente per l'adempimento del credito derivante dalla richiamata scrittura privata,
in quanto la mancanza di documenti che consentano di individuare la natura e l'entità dei beni oggetto di compravendita e di quelli effettivamente consegnati dalla fallita società, a fronte delle eccezioni sia quantitative che per vizi sollevate dall'acquirente (vedi missiva indirizzata al RE
dall e dell'avvenuto protesto degli assegni, ha reso l'azione non utilmente esperibile. CP_2
Anche sotto l'indicato profilo il mancato recupero del credito è riconducibile alla non diligente condotta commerciale della fallita società e per essa del socio liquidatore.
Quanto al prelievo di euro 600,00, questa Corte non può non evidenziare, da un lato, che risulta documentato dalla reclamata avv. Bizzarri (cfr. doc. 4) l'avvenuta comunicazione del fallimento effettuata al ed all'allora Commercialista alle ore 11,00 e quindi ben prima dell'avvenuto Pt_1
prelievo al postamat delle ore 14,04, dall'altro che il reclamante, pur essendo trascorsa solo un'ora dal prelievo, non ha comunicato alcunché al curatore alle ore 15,00 e non gli ha consegnato la somma prelevata unitamente all'importo di € 100,00 contenuto nella cassaforte insieme ad altri beni. Il recupero della somma è avvenuto solo dopo gli accertamenti svolti dal RE mediante compensazione con le somme derivanti dai ratei di pensione di cui il GD ha disposto la restituzione,
per cui se anche nessun danno per la procedura potrebbe ipotizzarsi, sicuramente il reclamante ha posto in essere una condotta contraria agli obblighi di cooperazione e correttezza, comunque, posti a suo carico.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto del reclamo, dovendo in questa sede confermarsi la mancanza del presupposto di cui al n. 5 dell'invocato art. 142 LF.
Pagina 5 Inammissibile, infine è la richiesta di condanna del reclamante al rimborso delle spese di lite relative alla fase di giudizio davanti al Tribunale, non avendo proposto nei termini Controparte_1
reclamo incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il reclamo e condanna parte reclamante al rimborso in favore dei creditori costituiti delle spese di lite, liquidate per ciascuno nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Ancona il 11/3/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
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