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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2323/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Della Vedova e Michele Maria Maggi;
C.F._3
ATTORI contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Eleonora Sacchi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Voglia il Tribunale adito accertare la Compagnia convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, obbligata al risarcimento ed all'indennizzo di polizza, in virtù del furto descritto in narrativa e, conseguentemente, condannarla a pagare agli attori, quale indennizzo del furto la somma di 50.000,00 euro, come sopra specificata e, quale risarcimento del danno sofferto, la somma di 6.950,00 euro, come da preventivi prodotti, il tutto per un totale di
56.950,00 euro o quella diversa somma che il Tribunale, equitativamente riterrà di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si dichiara, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, che il valore della causa è di €. 56.950,00.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si fa istanza per l'ammissione di prove per testi, con riserva di formulare i rispettivi capitoli ed indicare i testi”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così giudicare:
pagina 1 di 6 -nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande attoree in quanto infondate e non provate;
-nel merito, in via meramente subordinata: nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi in cui fossero accolte anche solo in parte le domande attoree, liquidare l'indennizzo tenendo conto delle condizioni generali e particolari di contratto assicurativo;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-in via istruttoria: con ogni più ampia ed espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare istanze istruttorie nei termini di legge. Laddove provato il fatto storico relativo al furto denunciato, l'esistenza dei beni trafugati all'interno dell'abitazione e la riconducibilità dei medesimi ai contraenti assicurati si chiede l'ammissione di idonea ctu volta a stimare i beni in questione a termini di contratto”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.06.2024, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio domandando il risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno patrimoniale conseguente al furto subito nelle ore serali del 27.09.2022 all'interno dell'immobile di proprietà degli attori in via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio.
Essi esponevano che ignoti, dopo essere penetrati nell'abitazione, ove si trovava la loro madre
[...]
usufruttuaria dell'appartamento, avevano asportato monili, suppellettili ed accessori di pregio, CP_2 per un controvalore stimato in € 50.000,00.
Durante l'incursione, i malviventi avevano altresì arrecato danni materiali ad infissi e suppellettili pari a € 6.950,00.
Gli attori allegavano che il furto subito rientrava tra i rischi assicurati dalla polizza “Multirischi Casa e Famiglia” n. 361.058.0000903639 sottoscritta con la quale, tuttavia, Controparte_1 aveva negato l'indennizzo richiesto.
Essi domandavano, pertanto, la condanna della compagnia assicurativa all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto, pari a complessivi € 56.950,00, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio.
Il Giudice, rilevato che il termine a comparire assegnato da parte attrice alla società convenuta era inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis c.p.c. e che non si era costituita Controparte_1 nei termini di legge, dichiarava la nullità della citazione e ne disponeva la rinnovazione, differendo l'udienza di prima comparizione al 18.12.2024.
A seguito di rituale rinnovazione della citazione, si costituiva con Controparte_1 comparsa depositata il 09.10.2024 contestando integralmente le pretese avversarie.
In particolare, la convenuta deduceva l'inoperatività della copertura assicurativa, riguardante esclusivamente i furti presso immobili di proprietà dell'assicurato o di familiari conviventi adibiti a loro dimora abituale, contrattualmente individuata nella residenza anagrafica, ovvero, in alternativa, nel luogo ove essi risiedono per la maggior parte dell'anno. Secondo tale non Controparte_1 poteva considerarsi l'immobile in cui si era verificato l'evento criminoso, posto che, dalle dichiarazioni rese dagli stessi attori al momento della denuncia del furto, era emerso un uso soltanto sporadico dei locali, peraltro da parte della signora madre degli attori e soggetto estraneo al rapporto CP_2 assicurativo.
La società convenuta eccepiva, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennizzo, difettando completamente la prova circa l'esistenza dei beni trafugati all'interno dell'immobile e pagina 2 di 6 l'appartenenza dei medesimi ai soggetti assicurati. Parimenti non provato, secondo
[...]
era, altresì, il valore dei beni asseritamente sottratti. Controparte_1
Essa deduceva, inoltre, che, in base alla dichiarazione resa dall'attrice alla compagnia Parte_1 assicurativa e prodotta in giudizio quale documento n. 12 del fascicolo attoreo, parte dei beni trafugati dai malviventi risultava appartenere a ritenuta estranea al rapporto assicurativo. CP_2
Pertanto, il furto di tali beni esorbitava dal rischio assicurato e non avrebbe potuto in alcun modo essere indennizzato.
La convenuta osservava, comunque, che la gran parte dei beni di cui la controparte lamentava la sottrazione era catalogabile come “Oggetti preziosi e pregiati”, per i quali la polizza prevedeva un limite massimo indennizzabile di soli € 20.000,00.
Quanto al ristoro dei danni materiali cagionati all'immobile durante l'effrazione e ad alcune suppellettili ivi presenti, rilevava di avere già formulato agli attori Controparte_1 un'offerta risarcitoria pari a € 4.500,00, valore prossimo al massimale contrattualmente previsto, e contestava i preventivi di spesa offerti in comunicazione dalla controparte quale prova del danno subito, ritenendoli privi di efficacia probatoria.
Concludeva pertanto domandando l'integrale rigetto delle domande avversarie ovvero, in subordine, la liquidazione del danno in favore degli attori entro i limiti stabiliti dalle condizioni generali di assicurazione applicabili al contratto in essere.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa perveniva in decisione al termine dell'udienza di discussione del 23.04.2025 senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
*** *** ***
La domanda formulata da e è Parte_1 Parte_2 Parte_1 solo in parte fondata, entro i limiti di cui al prosieguo.
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la decisione può fondarsi sulla soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza 09.01.2019, n. 363; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza
11.05.2018, n. 11458; Cass. Civ., Sez. VI – L, Sentenza 28.05.2014, n. 12002).
Le questioni sollevate da con riferimento all'ambito di operatività della Controparte_1 polizza “Multirischi Casa e Famiglia” n. 361.058.0000903639 sono, infatti, assorbite dalla manifesta infondatezza nel merito della domanda di indennizzo per il furto di oggetti preziosi proposta da parte attrice, che non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Osservato che il fatto storico dell'effrazione subita da Parte_1 [...]
e è incontroverso, gli stessi pretendevano di essere indennizzati per il Parte_2 Parte_1 furto di beni assicurati con in forza di polizza “Multirischi Casa e Controparte_1 Famiglia” n. 361.058.0000903639 e per gli ulteriori danni materiali provocati dai ladri all'immobile e ad alcune suppellettili presenti al suo interno.
Tanto premesso, si evidenzia che, nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Spetta, quindi, all'assicurato stesso dimostrare che si è verificato un evento coperto pagina 3 di 6 dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 02.04.2021, n. 9205 e Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 14.06.2018, n. 15630).
Pertanto, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio generale secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.
Ciò posto, ancorché non sia contestata la sussistenza della polizza assicurativa per la copertura del rischio di furto stipulata tra le parti costituite nel presente giudizio, in quanto debitamente documentata, dal compendio probatorio versato in atti non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettiva esistenza e misura del pregiudizio lamentato per il quale gli attori domandavano di essere indennizzati.
In capo all'assicurato, infatti, incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa (ovvero, nel caso di specie, dell'esistenza di un contratto di assicurazione valido ed efficace), ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dannoso dedotto a rischio.
Nel caso concreto, la compagnia assicuratrice convenuta eccepiva la mancata prova dei danni sofferti in conseguenza del furto subito e, segnatamente, dell'effettiva presenza degli oggetti sottratti nell'abitazione di via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio e del loro reale valore.
Sul punto, si rileva che parte attrice, a fondamento della domanda di pagamento dell'indennizzo, produceva la denuncia di furto presentata il 29.09.2022 presso il Commissariato di P.S. di Busto Arsizio, contenente l'elenco dei beni asseritamente sottratti (documento n. 2), immagini fotografiche dei beni medesimi (documento n. 7) e dichiarazioni scritte rese da gioiellerie del circondario attestanti l'acquisto di preziosi nel corso degli anni precedenti da parte degli attori (documenti nn. 8, 9, 10 ed 11).
Orbene, la documentazione prodotta è del tutto priva di efficacia probatoria.
Quanto alla denuncia di furto, la sola produzione in giudizio non esime l'istante né dalla prova rigorosa della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo dallo stesso indicate, né dalla prova dell'effettivo verificarsi dell'evento-furto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la mera denuncia di furto non può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio, non rivestendo essa alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese alle Forze dell'Ordine. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, atteso che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale (cfr., Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 10.02.2003, n. 1935).
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, la stessa si palesa inidonea ad assolvere il sopra ricordato onere probatorio, non essendo supportata da elementi di riscontro, dal momento che e avrebbero dovuto dimostrare, Parte_1 Parte_2 Parte_1 innanzitutto, quantomeno in via presuntiva, l'effettiva esistenza degli oggetti all'interno dell'abitazione, la proprietà degli stessi ed il valore di ogni singolo bene sottratto, corredando la domanda mediante la produzione di documenti quali ricevute di acquisto, fatture o scontrini fiscali dai quali potessero evincersi la qualità e la quantità dei preziosi trafugati.
Orbene, la prova in ordine a tali circostanze non è ricavabile né dal materiale fotografico in atti, né dalle dichiarazioni scritte di cui ai documenti nn. 8, 9, 10 ed 11, le quali non dimostrano che gli oggetti asseritamente rubati si trovassero effettivamente all'interno dell'appartamento di via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio al momento del furto, né offrono elementi utili a determinarne il valore e, dunque, a stabilire l'entità del danno affermato.
pagina 4 di 6 Né, del resto, poteva sopperire alla carenza documentale la prova per testi articolata da parte attrice nella seconda memoria ex art 171-ter c.p.c., nella quale neppure era richiesto ai testi di confermare l'effettiva presenza all'interno dell'immobile degli oggetti elencati negli atti difensivi, bensì soltanto di confermare la paternità dei documenti mostrati ai testi medesimi.
Per tali ragioni, la prova orale per testi sarebbe stata del tutto ininfluente, in quanto basata su elementi non sufficientemente precisi, come tali inidonei a provare gli specifici beni oggetto di sottrazione, circostanza a cui avrebbe potuto sopperirsi solo con la produzione della documentazione già precedentemente menzionata.
Va altresì considerato che, in mancanza di documentazione attestante l'acquisto dei preziosi ed i relativi prezzi, non è possibile determinare il valore della perdita. Né potrebbe sopperire sul punto la prova per testi, dal momento che la determinazione del prezzo di ogni singolo bene è del tutto valutativa e non attinente a fatti precisi e circostanziati.
Neppure potrebbe farsi ricorso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., in quanto la stessa presuppone che il pregiudizio allegato, pur non provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica, che invece, nel caso di specie, si è visto essere del tutto indimostrata.
In particolare, il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno attribuita al Giudice dall'art. 1226 c.c. postula, per il suo esercizio, che sia impossibile o estremamente difficile fornire la prova precisa dell'ammontare del pregiudizio sofferto dalla parte, la quale, oltre a doverne comunque dimostrare l'esistenza, è in ogni caso gravata dall'onere di fornire tutti gli elementi probatori di cui possa ragionevolmente disporre onde far sì che la liquidazione equitativa non si traduca in mero arbitrio ma assolva alla sua funzione tipica di colmare soltanto le inevitabili lacune nell'iter di determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. VI - III, Ordinanza 18.03.2022, n. 8941; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 06.12.2018, n. 31546).
In difetto di tali elementi, deve innanzitutto essere confermata l'ordinanza che, nel ritenere la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di ammissione di prova orale formulata da parte attrice.
Quindi, dato atto che non residua margine per alcuna liquidazione equitativa, la domanda volta ad ottenere l'indennizzo pari al valore dei beni sottratti deve necessariamente essere rigettata.
Merita, invece, accoglimento, la domanda di ristoro degli ulteriori danni materiali lamentati dagli attori.
Come detto, infatti, l'evento storico dell'intrusione di estranei all'interno dell'abitazione di via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio è pacifica: allegava, in proposito, di avere Controparte_1 formulato in fase stragiudiziale un'offerta risarcitoria pari a € 4.500,00, mostrando così di riconoscere fondamento alle pretese avversarie sul punto.
L'effettività di tale offerta di parte convenuta può ritenersi dimostrata, non essendo stata in alcun modo contestato dagli attori quanto affermato sul punto dalla controparte.
Venendo all'entità della posta risarcitoria in argomento, gli attori producevano preventivi di spesa per un ammontare complessivo di € 6.950,00, che, pur in difetto di ulteriore documentazione comprovante l'effettività degli esborsi allegati, appare congruo e commisurato alla tipologia del pregiudizio allegato.
Occorre tuttavia considerare che, come correttamente dedotto da in corso Controparte_1 di causa, a mente delle condizioni generali di assicurazione l'ammontare del risarcimento non può eccedere il «15% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.000» (Sezione
Furto e , art. 5, di cui al documento n. 4B del fascicolo di parte convenuta). Per_1
Pertanto, l'importo concretamente riconoscibile a parte attrice deve inevitabilmente essere contenuto entro tale soglia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025).
pagina 5 di 6 Ogni altra questione deve assorbita.
Le spese devono essere interamente compensate, considerato che la compagnia convenuta aveva proposto in sede stragiudiziale, prima dell'inizio del giudizio, il pagamento di un indennizzo assai vicino a quello oggi riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna a pagare agli attori il complessivo importo di € 5.000,00, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna;
compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 20.05.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2323/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_1
), con il patrocinio degli avv.ti Paolo Della Vedova e Michele Maria Maggi;
C.F._3
ATTORI contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Eleonora Sacchi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
Voglia il Tribunale adito accertare la Compagnia convenuta in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, obbligata al risarcimento ed all'indennizzo di polizza, in virtù del furto descritto in narrativa e, conseguentemente, condannarla a pagare agli attori, quale indennizzo del furto la somma di 50.000,00 euro, come sopra specificata e, quale risarcimento del danno sofferto, la somma di 6.950,00 euro, come da preventivi prodotti, il tutto per un totale di
56.950,00 euro o quella diversa somma che il Tribunale, equitativamente riterrà di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si dichiara, ai fini dell'applicazione del contributo unificato, che il valore della causa è di €. 56.950,00.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si fa istanza per l'ammissione di prove per testi, con riserva di formulare i rispettivi capitoli ed indicare i testi”.
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per le causali di cui in narrativa, così giudicare:
pagina 1 di 6 -nel merito, in via principale: respingere integralmente le domande attoree in quanto infondate e non provate;
-nel merito, in via meramente subordinata: nella denegata e assolutamente non creduta ipotesi in cui fossero accolte anche solo in parte le domande attoree, liquidare l'indennizzo tenendo conto delle condizioni generali e particolari di contratto assicurativo;
-con vittoria di spese e competenze del giudizio;
-in via istruttoria: con ogni più ampia ed espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e formulare istanze istruttorie nei termini di legge. Laddove provato il fatto storico relativo al furto denunciato, l'esistenza dei beni trafugati all'interno dell'abitazione e la riconducibilità dei medesimi ai contraenti assicurati si chiede l'ammissione di idonea ctu volta a stimare i beni in questione a termini di contratto”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.06.2024, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio domandando il risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno patrimoniale conseguente al furto subito nelle ore serali del 27.09.2022 all'interno dell'immobile di proprietà degli attori in via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio.
Essi esponevano che ignoti, dopo essere penetrati nell'abitazione, ove si trovava la loro madre
[...]
usufruttuaria dell'appartamento, avevano asportato monili, suppellettili ed accessori di pregio, CP_2 per un controvalore stimato in € 50.000,00.
Durante l'incursione, i malviventi avevano altresì arrecato danni materiali ad infissi e suppellettili pari a € 6.950,00.
Gli attori allegavano che il furto subito rientrava tra i rischi assicurati dalla polizza “Multirischi Casa e Famiglia” n. 361.058.0000903639 sottoscritta con la quale, tuttavia, Controparte_1 aveva negato l'indennizzo richiesto.
Essi domandavano, pertanto, la condanna della compagnia assicurativa all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto, pari a complessivi € 56.950,00, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio.
Il Giudice, rilevato che il termine a comparire assegnato da parte attrice alla società convenuta era inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis c.p.c. e che non si era costituita Controparte_1 nei termini di legge, dichiarava la nullità della citazione e ne disponeva la rinnovazione, differendo l'udienza di prima comparizione al 18.12.2024.
A seguito di rituale rinnovazione della citazione, si costituiva con Controparte_1 comparsa depositata il 09.10.2024 contestando integralmente le pretese avversarie.
In particolare, la convenuta deduceva l'inoperatività della copertura assicurativa, riguardante esclusivamente i furti presso immobili di proprietà dell'assicurato o di familiari conviventi adibiti a loro dimora abituale, contrattualmente individuata nella residenza anagrafica, ovvero, in alternativa, nel luogo ove essi risiedono per la maggior parte dell'anno. Secondo tale non Controparte_1 poteva considerarsi l'immobile in cui si era verificato l'evento criminoso, posto che, dalle dichiarazioni rese dagli stessi attori al momento della denuncia del furto, era emerso un uso soltanto sporadico dei locali, peraltro da parte della signora madre degli attori e soggetto estraneo al rapporto CP_2 assicurativo.
La società convenuta eccepiva, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'indennizzo, difettando completamente la prova circa l'esistenza dei beni trafugati all'interno dell'immobile e pagina 2 di 6 l'appartenenza dei medesimi ai soggetti assicurati. Parimenti non provato, secondo
[...]
era, altresì, il valore dei beni asseritamente sottratti. Controparte_1
Essa deduceva, inoltre, che, in base alla dichiarazione resa dall'attrice alla compagnia Parte_1 assicurativa e prodotta in giudizio quale documento n. 12 del fascicolo attoreo, parte dei beni trafugati dai malviventi risultava appartenere a ritenuta estranea al rapporto assicurativo. CP_2
Pertanto, il furto di tali beni esorbitava dal rischio assicurato e non avrebbe potuto in alcun modo essere indennizzato.
La convenuta osservava, comunque, che la gran parte dei beni di cui la controparte lamentava la sottrazione era catalogabile come “Oggetti preziosi e pregiati”, per i quali la polizza prevedeva un limite massimo indennizzabile di soli € 20.000,00.
Quanto al ristoro dei danni materiali cagionati all'immobile durante l'effrazione e ad alcune suppellettili ivi presenti, rilevava di avere già formulato agli attori Controparte_1 un'offerta risarcitoria pari a € 4.500,00, valore prossimo al massimale contrattualmente previsto, e contestava i preventivi di spesa offerti in comunicazione dalla controparte quale prova del danno subito, ritenendoli privi di efficacia probatoria.
Concludeva pertanto domandando l'integrale rigetto delle domande avversarie ovvero, in subordine, la liquidazione del danno in favore degli attori entro i limiti stabiliti dalle condizioni generali di assicurazione applicabili al contratto in essere.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c. e celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa perveniva in decisione al termine dell'udienza di discussione del 23.04.2025 senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
*** *** ***
La domanda formulata da e è Parte_1 Parte_2 Parte_1 solo in parte fondata, entro i limiti di cui al prosieguo.
Si premette che il presente giudizio viene deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la decisione può fondarsi sulla soluzione di una questione più assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c e 118 disp.att. c.p.c., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cass. Civ., Sez. V, Ordinanza 09.01.2019, n. 363; Cass. Civ., Sez. V, Sentenza
11.05.2018, n. 11458; Cass. Civ., Sez. VI – L, Sentenza 28.05.2014, n. 12002).
Le questioni sollevate da con riferimento all'ambito di operatività della Controparte_1 polizza “Multirischi Casa e Famiglia” n. 361.058.0000903639 sono, infatti, assorbite dalla manifesta infondatezza nel merito della domanda di indennizzo per il furto di oggetti preziosi proposta da parte attrice, che non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Osservato che il fatto storico dell'effrazione subita da Parte_1 [...]
e è incontroverso, gli stessi pretendevano di essere indennizzati per il Parte_2 Parte_1 furto di beni assicurati con in forza di polizza “Multirischi Casa e Controparte_1 Famiglia” n. 361.058.0000903639 e per gli ulteriori danni materiali provocati dai ladri all'immobile e ad alcune suppellettili presenti al suo interno.
Tanto premesso, si evidenzia che, nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Spetta, quindi, all'assicurato stesso dimostrare che si è verificato un evento coperto pagina 3 di 6 dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 02.04.2021, n. 9205 e Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 14.06.2018, n. 15630).
Pertanto, l'onere della prova è regolato dall'art. 2697 c.c., e cioè dal principio generale secondo cui chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare gli estremi della propria eccezione), con la conseguenza che l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo deve provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che esso ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.
Ciò posto, ancorché non sia contestata la sussistenza della polizza assicurativa per la copertura del rischio di furto stipulata tra le parti costituite nel presente giudizio, in quanto debitamente documentata, dal compendio probatorio versato in atti non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all'effettiva esistenza e misura del pregiudizio lamentato per il quale gli attori domandavano di essere indennizzati.
In capo all'assicurato, infatti, incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa (ovvero, nel caso di specie, dell'esistenza di un contratto di assicurazione valido ed efficace), ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dannoso dedotto a rischio.
Nel caso concreto, la compagnia assicuratrice convenuta eccepiva la mancata prova dei danni sofferti in conseguenza del furto subito e, segnatamente, dell'effettiva presenza degli oggetti sottratti nell'abitazione di via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio e del loro reale valore.
Sul punto, si rileva che parte attrice, a fondamento della domanda di pagamento dell'indennizzo, produceva la denuncia di furto presentata il 29.09.2022 presso il Commissariato di P.S. di Busto Arsizio, contenente l'elenco dei beni asseritamente sottratti (documento n. 2), immagini fotografiche dei beni medesimi (documento n. 7) e dichiarazioni scritte rese da gioiellerie del circondario attestanti l'acquisto di preziosi nel corso degli anni precedenti da parte degli attori (documenti nn. 8, 9, 10 ed 11).
Orbene, la documentazione prodotta è del tutto priva di efficacia probatoria.
Quanto alla denuncia di furto, la sola produzione in giudizio non esime l'istante né dalla prova rigorosa della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo dallo stesso indicate, né dalla prova dell'effettivo verificarsi dell'evento-furto.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la mera denuncia di furto non può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio, non rivestendo essa alcun valore probatorio circa la veridicità dei fatti denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese alle Forze dell'Ordine. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, atteso che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale (cfr., Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 10.02.2003, n. 1935).
Quanto all'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, la stessa si palesa inidonea ad assolvere il sopra ricordato onere probatorio, non essendo supportata da elementi di riscontro, dal momento che e avrebbero dovuto dimostrare, Parte_1 Parte_2 Parte_1 innanzitutto, quantomeno in via presuntiva, l'effettiva esistenza degli oggetti all'interno dell'abitazione, la proprietà degli stessi ed il valore di ogni singolo bene sottratto, corredando la domanda mediante la produzione di documenti quali ricevute di acquisto, fatture o scontrini fiscali dai quali potessero evincersi la qualità e la quantità dei preziosi trafugati.
Orbene, la prova in ordine a tali circostanze non è ricavabile né dal materiale fotografico in atti, né dalle dichiarazioni scritte di cui ai documenti nn. 8, 9, 10 ed 11, le quali non dimostrano che gli oggetti asseritamente rubati si trovassero effettivamente all'interno dell'appartamento di via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio al momento del furto, né offrono elementi utili a determinarne il valore e, dunque, a stabilire l'entità del danno affermato.
pagina 4 di 6 Né, del resto, poteva sopperire alla carenza documentale la prova per testi articolata da parte attrice nella seconda memoria ex art 171-ter c.p.c., nella quale neppure era richiesto ai testi di confermare l'effettiva presenza all'interno dell'immobile degli oggetti elencati negli atti difensivi, bensì soltanto di confermare la paternità dei documenti mostrati ai testi medesimi.
Per tali ragioni, la prova orale per testi sarebbe stata del tutto ininfluente, in quanto basata su elementi non sufficientemente precisi, come tali inidonei a provare gli specifici beni oggetto di sottrazione, circostanza a cui avrebbe potuto sopperirsi solo con la produzione della documentazione già precedentemente menzionata.
Va altresì considerato che, in mancanza di documentazione attestante l'acquisto dei preziosi ed i relativi prezzi, non è possibile determinare il valore della perdita. Né potrebbe sopperire sul punto la prova per testi, dal momento che la determinazione del prezzo di ogni singolo bene è del tutto valutativa e non attinente a fatti precisi e circostanziati.
Neppure potrebbe farsi ricorso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., in quanto la stessa presuppone che il pregiudizio allegato, pur non provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica, che invece, nel caso di specie, si è visto essere del tutto indimostrata.
In particolare, il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno attribuita al Giudice dall'art. 1226 c.c. postula, per il suo esercizio, che sia impossibile o estremamente difficile fornire la prova precisa dell'ammontare del pregiudizio sofferto dalla parte, la quale, oltre a doverne comunque dimostrare l'esistenza, è in ogni caso gravata dall'onere di fornire tutti gli elementi probatori di cui possa ragionevolmente disporre onde far sì che la liquidazione equitativa non si traduca in mero arbitrio ma assolva alla sua funzione tipica di colmare soltanto le inevitabili lacune nell'iter di determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. VI - III, Ordinanza 18.03.2022, n. 8941; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 06.12.2018, n. 31546).
In difetto di tali elementi, deve innanzitutto essere confermata l'ordinanza che, nel ritenere la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di ammissione di prova orale formulata da parte attrice.
Quindi, dato atto che non residua margine per alcuna liquidazione equitativa, la domanda volta ad ottenere l'indennizzo pari al valore dei beni sottratti deve necessariamente essere rigettata.
Merita, invece, accoglimento, la domanda di ristoro degli ulteriori danni materiali lamentati dagli attori.
Come detto, infatti, l'evento storico dell'intrusione di estranei all'interno dell'abitazione di via XX Settembre n. 47 a Busto Arsizio è pacifica: allegava, in proposito, di avere Controparte_1 formulato in fase stragiudiziale un'offerta risarcitoria pari a € 4.500,00, mostrando così di riconoscere fondamento alle pretese avversarie sul punto.
L'effettività di tale offerta di parte convenuta può ritenersi dimostrata, non essendo stata in alcun modo contestato dagli attori quanto affermato sul punto dalla controparte.
Venendo all'entità della posta risarcitoria in argomento, gli attori producevano preventivi di spesa per un ammontare complessivo di € 6.950,00, che, pur in difetto di ulteriore documentazione comprovante l'effettività degli esborsi allegati, appare congruo e commisurato alla tipologia del pregiudizio allegato.
Occorre tuttavia considerare che, come correttamente dedotto da in corso Controparte_1 di causa, a mente delle condizioni generali di assicurazione l'ammontare del risarcimento non può eccedere il «15% della somma assicurata alla partita contenuto, col massimo di Euro 5.000» (Sezione
Furto e , art. 5, di cui al documento n. 4B del fascicolo di parte convenuta). Per_1
Pertanto, l'importo concretamente riconoscibile a parte attrice deve inevitabilmente essere contenuto entro tale soglia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 7216 del 18/03/2025).
pagina 5 di 6 Ogni altra questione deve assorbita.
Le spese devono essere interamente compensate, considerato che la compagnia convenuta aveva proposto in sede stragiudiziale, prima dell'inizio del giudizio, il pagamento di un indennizzo assai vicino a quello oggi riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna a pagare agli attori il complessivo importo di € 5.000,00, oltre Controparte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, fino alla data odierna;
compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 20.05.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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