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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1201/2025 RG, introdotta da
(CF. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E ( ) nato in [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 res.ti in ed elettivamente domiciliati in Via Quirino Majorana, 9 presso lo studio dell'Avv. Claudia Fazzari (CF ) che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/01/2023 in Fiumicino e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
2) la casa coniugale, di proprietà del marito, verrà assegnata alla moglie che vi vivrà con i figli fino alla loro indipendenza economica;
3) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre ed il padre potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta voglia, previo accordo con la madre, e comunque a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera e tre pomeriggi infrasettimanali quando il weekend successivo spettano alla madre e due pomeriggi infrasettimanali nel caso inverso;
durante le vacanze di Natale alternando ogni anno la settimana sino al 31 dicembre con quella dal Primo gennaio alla Befana;
durante le vacanze di Pasqua alternando ogni anno Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive, i bambini staranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio;
4) il padre verserà per il mantenimento dei figli euro 600,00= (seicento) mensili, da intendersi 300,00= euro mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale, previamente concordate e documentate;
5) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1201/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. Parte_1
) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
( ) nato in [...] il [...] relativamente al matrimonio contratto CodiceFiscale_2 in Fiumicino in data 30/01/2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiumicino al n.3, Parte I, vo.5 anno 2023, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1201/2025 RG, introdotta da
(CF. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E ( ) nato in [...] il [...], entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 res.ti in ed elettivamente domiciliati in Via Quirino Majorana, 9 presso lo studio dell'Avv. Claudia Fazzari (CF ) che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 30/01/2023 in Fiumicino e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) Ciascuno dei due coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti;
2) la casa coniugale, di proprietà del marito, verrà assegnata alla moglie che vi vivrà con i figli fino alla loro indipendenza economica;
3) i figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con domiciliazione presso la madre ed il padre potrà vederli e tenerli con sé ogni qualvolta voglia, previo accordo con la madre, e comunque a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera e tre pomeriggi infrasettimanali quando il weekend successivo spettano alla madre e due pomeriggi infrasettimanali nel caso inverso;
durante le vacanze di Natale alternando ogni anno la settimana sino al 31 dicembre con quella dal Primo gennaio alla Befana;
durante le vacanze di Pasqua alternando ogni anno Pasqua e Pasquetta;
durante le vacanze estive, i bambini staranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio;
4) il padre verserà per il mantenimento dei figli euro 600,00= (seicento) mensili, da intendersi 300,00= euro mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale, previamente concordate e documentate;
5) i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo economicamente indipendenti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1201/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. Parte_1
) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
( ) nato in [...] il [...] relativamente al matrimonio contratto CodiceFiscale_2 in Fiumicino in data 30/01/2023, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiumicino al n.3, Parte I, vo.5 anno 2023, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 08/12/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone