TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2717/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Gullo n. 43, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Stefano Gottuso che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Cosenza, Viale della Repubblica n. 110, presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Roccamo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: rapporto di agenzia;
indennità di fine rapporto;
risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… nel merito: a) condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di €.
3.045,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di mancato
preavviso, indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela;
b)
ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere Controparte_1
ex art. 423 c.p.c. al versamento dei contributi previdenziali all' , per la CP_2
complessiva somma di €. 2.681,34, dal 2017 alla data di cessazione del rapporto di
lavoro; c) in via gradata ed in subordine rispetto al capo b) di condannare CP_3
[..
[...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento diretto dei contributi omessi
[...]
in favore del ricorrente per la complessiva somma di €. 2.681,34. Con condanna al
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio …”, Memoria depositata il
17.12.2022: “… rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla
resistente e condannare la preponente al pagamento delle somme indicate nel ricorso
introduttivo oltre che alle spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - In via principale, rigettare il ricorso proposto da
con atto notificato in data 25.05.2022 perché inammissibile ed infondato Parte_1
in fatto ed in diritto: - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta accertare
e dichiarare la legittimità della risoluzione in tronco del contratto di agenzia de quo per
giusta causa e per esclusiva responsabilità dell'agente per tutti i motivi Parte_1
indicati in premessa;
- condannare al pagamento in favore della società Parte_1
resistente in riconvenzionale, al pagamento di €. 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione,
ovvero di quell'altra somma che il Giudice riterrà dovuta in Sua giustizia ed in via
equitativa, con compensazione del Firr dovuto al ricorrente. Con vittoria di spese ed
onorari di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la società
resistente come agente di commercio senza potere di rappresentanza per la Provincia di
Cosenza al fine di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei prodotti della dall'1.7.2016 al 18.5.2021; che il contratto era stato CP_1
formalizzato come a tempo determinato e, in virtù della continuata esecuzione tra le parti,
si era trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che la aveva Controparte_1
risolto il contratto con comunicazione del 18.5.2021 senza provvedere al pagamento delle indennità di fine rapporto;
che spettava il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso per €. 1.797,20, dell'indennità di risoluzione del rapporto per €. 686,74 e dell'indennità 2 suppletiva di clientela per €. 561,84; che la società non aveva provveduto al versamento della contribuzione previdenziale presso Enarsarco per €. 2,681,34; che il 23.11.2021
aveva contestato la lettera di risoluzione del contratto della che la Controparte_1
società aveva affermato che le indennità oggetto di giudizio non spettavano al ricorrente;
che, in realtà, le indennità erano spettanti;
che le richieste di pagamento in via stragiudiziale non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte, sostanzialmente confermate negli scritti successivi.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il ricorrente non aveva rispettato le politiche commerciali della società, causando discredito e ingenti danni economici;
che, in particolare, aveva autorizzato condizioni di vendita mai autorizzate, costringendo la società ad intervenire presso i clienti per comunicare le effettive condizioni di vendita;
che, per la zona di competenza del ricorrente, vi era stato un decremento dei clienti e del fatturato di oltre il
60%; che il ricorrente aveva violato le previsioni contrattuali che lo impegnavano a promuovere e vendere i prodotti della preponente;
che vi era stato anche l'inadempimento contrattuale in relazione all'obbligo di fornire al preponente informazioni sulla situazione del mercato e sulle osservazioni dei clienti;
che gli inviti ad adottare un comportamento conforme alle obbligazioni contrattuali ed al principio di buona fede non aveva avuto esito positivo;
che la società era stata costretta al recesso per giusta causa senza preavviso;
che le indennità non spettavano, trattandosi di recesso per giusta causa;
che il comportamento inadempiente del ricorrente aveva causato danni per €. 20.000,00, per i quali spettava il risarcimento;
che per mero errore erano stati effettuati versamento all' con CP_2
modalità diverse da quelle richieste e che erano in corso i pagamenti dovuti;
che la domanda di versamento della contribuzione previdenziale non poteva essere oggetto del
3 procedimento. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, sostanzialmente confermate negli scritti successivi.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha affermato anche la responsabilità aggravata della società resistente ex art. 96, comma 1, c.p.c..
All'udienza del 27.5.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
2. In ordine alla domanda di parte ricorrente, vanno richiamati i principi per cui, nel processo del lavoro, la determinazione dell'oggetto della domanda deve avvenire in modo compiuto fin dal ricorso introduttivo, con preclusione di allegazioni tardive.
Nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha formulato alcuna compiuta allegazione in ordine alla contestazione di illegittimità del recesso per giusta causa, limitandosi a generici richiami a PEC del 23.11.2021 e del 9.12.2021 dalle quali,
peraltro, emerge solo una, ancora generica, contestazione integrale del contenuto della missiva di risoluzione contrattuale della parte resistente, evidenziandosi ancora che il ricorrente, nell'affermare che le contestazioni stragiudiziali di parte resistente erano prive di fondamento, assume anche che le indennità chieste spettavano in ogni caso al momento della cessazione del rapporto (sicché pare negare una correlazione tra il diritto azionato e la legittimità del recesso).
Si aggiunge che, in ordine alla contestazione di parte ricorrente a seguito di domanda riconvenzionale, la giusta causa di recesso è stata posta dalla società resistente a base della domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni, sicché la contestazione della parte ricorrente deve porsi nell'ambito della richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale e non quale fatto costitutivo della domanda, non potendosi recuperare la possibilità di allegazione tardiva di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio in sede di difesa avverso la domanda riconvenzionale rispetto alla quale il ricorrente assume la veste di convenuto e non può, dunque, ampliare i termini dell'originaria domanda che ha formulato.
4 Né, si aggiunge, può farsi riferimento alla necessità di nuova difesa a seguito della comparsa di costituzione della parte resistente, atteso che la parte ricorrente era sin dall'inizio a conoscenza del recesso per giusta causa.
Deve anche evidenziarsi che il recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia è stato assimilato dal licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., trattandosi in entrambi i casi di scioglimento del rapporto di lavoro per il venir meno dell'elemento fiduciario, sia pure tenendo conto che, nel rapporto di agenzia, l'elemento indicato assume maggiore intensità
per il carattere di autonomia che caratterizza il rapporto (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 29290/2019) sicché, anche per tale ragione, era necessaria l'impugnazione compiuta e specifica della giusta causa del recesso, con allegazione in punto di fatto della sua illegittimità.
In mancanza di tale impugnazione nell'atto introduttivo e non potendosi - per quanto detto
- darsi seguito alle contestazioni successive (appare opportuno anche precisare che le argomentazioni svolte afferiscono semplicemente alla valutazione della domanda come formulata da parte ricorrente), deve dirsi che il recesso per giusta causa è restato incontestato dalla parte ricorrente (che, si ripete ancora, non ha affermato l'illegittimità
dello stesso), sicché la domanda formulata deve valutarsi su tale premessa.
Ebbene, l'indennità di mancato preavviso non spetta in ragione della mancata contestazione della legittimità del recesso senza preavviso da parte della resistente. CP_4
Allo stesso modo, l'indennità suppletiva di clientela non spetta, atteso che, secondo l'art. 10, punto II) dell'Accordo economico collettivo, il trattamento non è dovuto se il contratto si scoglie per un fatto imputabile all'agente o al rappresentante.
Spetta invece l'indennità di risoluzione del rapporto, atteso che l'art. 10 punto I) AEC
prevede la non spettanza di tale trattamento solo in caso di recesso da parte della proponente per determinati comportamenti dell'agente (ritenzione indebita di somme di
5 spettanza della preponente e per concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta), che non ricorrono nel caso in esame.
In ordine alla quantificazione dell'indennità spettante, si ritiene di dar seguito all'indicazione della somma di €. 686,74 formulata da parte ricorrente, anche considerando la minima e tardiva contestazione di parte resistente sul quantum nella memoria difensiva depositata il 21.11.2022.
La società resistente, dunque, deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 686,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo mentre, per il resto, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
3. In ordine al pagamento della contribuzione previdenziale, la parte ricorrente formula in prima istanza una domanda di condanna in favore del terzo che non è ammissibile,
richiamandosi il principio per cui l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'ente previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
La domanda di versamento diretto, poi, si mostra egualmente non ammissibile non trattandosi, per quanto detto, di diritto del lavoratore ma dell'ente previdenziale (la stessa 6 parte ricorrente, del resto, afferma che l'ente previdenziale ha iniziato l'azione per il recupero del credito).
4. Passando all'esame della domanda riconvenzionale, occorre evidenziare che la stessa si mostra generica in riferimento ai danni, che si determinano in €. 20.000,00 senza indicazione di criteri di quantificazione.
La domanda riconvenzionale, in merito, pare legata principalmente a profili di responsabilità del ricorrente (posti a base del recesso per giusta causa), senza una compiuta allegazione dei danni affermati, che si assumono economici e di immagini senza concreti riferimenti fattuali, non ritenendosi sufficienti, a tale fine, i richiami operati dalla parte al decremento nella clientela e nel fatturato.
Si precisa, in merito, che le argomentazioni relative alla prova dei danni contenuti nella memoria di costituzione della parte resistente non si mostrano decisivi, atteso che la valutazione del piano probatorio è necessariamente subordinato e conseguenziale al piano della compiuta allegazione di ogni elemento di fatto della domanda, sicché
l'incompiutezza nell'allegazione dei fatti impedisce ogni approfondimento istruttorio.
Va anche evidenziato che la parte resistente fa riferimento principalmente ad una valutazione equitativa del Giudice alla quale non può farsi ricorso, atteso che la disciplina dell'art. 1226 c.c. presuppone l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza del danno per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di procedere alla detta valutazione equitativa quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (tra le altre, in merito, Cass. 4310/2018).
La domanda riconvenzionale, dunque, deve rigettarsi per la motivazione indicata,
rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
5. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente diretta al pagamento delle indennità
deve accogliersi limitatamente la somma di €. 686,74 per indennità di risoluzione del
7 rapporto, per la quale vi deve essere condanna di parte resistente al pagamento nei termini indicati al punto 2. Per il resto deve rigettarsi.
La domanda di parte ricorrente diretta al versamento della contribuzione previdenziale deve dichiararsi inammissibile.
La domanda riconvenzionale di parte resistente deve rigettarsi.
La domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio deve rigettarsi, mancando ogni presupposto per il suo accoglimento.
La peculiarità delle questioni affrontate e la soccombenza reciproca determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 686,74,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta al versamento della contribuzione previdenziale;
rigetta nel resto la domanda di parte ricorrente;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 27.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
8
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2717/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Gullo n. 43, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Stefano Gottuso che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Cosenza, Viale della Repubblica n. 110, presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Roccamo che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: rapporto di agenzia;
indennità di fine rapporto;
risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… nel merito: a) condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della complessiva somma di €.
3.045,78 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di mancato
preavviso, indennità di risoluzione del rapporto e indennità suppletiva di clientela;
b)
ordinare alla in persona del legale rappresentante p.t., di provvedere Controparte_1
ex art. 423 c.p.c. al versamento dei contributi previdenziali all' , per la CP_2
complessiva somma di €. 2.681,34, dal 2017 alla data di cessazione del rapporto di
lavoro; c) in via gradata ed in subordine rispetto al capo b) di condannare CP_3
[..
[...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento diretto dei contributi omessi
[...]
in favore del ricorrente per la complessiva somma di €. 2.681,34. Con condanna al
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio …”, Memoria depositata il
17.12.2022: “… rigettare integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla
resistente e condannare la preponente al pagamento delle somme indicate nel ricorso
introduttivo oltre che alle spese di lite …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - In via principale, rigettare il ricorso proposto da
con atto notificato in data 25.05.2022 perché inammissibile ed infondato Parte_1
in fatto ed in diritto: - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta accertare
e dichiarare la legittimità della risoluzione in tronco del contratto di agenzia de quo per
giusta causa e per esclusiva responsabilità dell'agente per tutti i motivi Parte_1
indicati in premessa;
- condannare al pagamento in favore della società Parte_1
resistente in riconvenzionale, al pagamento di €. 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione,
ovvero di quell'altra somma che il Giudice riterrà dovuta in Sua giustizia ed in via
equitativa, con compensazione del Firr dovuto al ricorrente. Con vittoria di spese ed
onorari di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la società
resistente come agente di commercio senza potere di rappresentanza per la Provincia di
Cosenza al fine di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita dei prodotti della dall'1.7.2016 al 18.5.2021; che il contratto era stato CP_1
formalizzato come a tempo determinato e, in virtù della continuata esecuzione tra le parti,
si era trasformato in contratto a tempo indeterminato;
che la aveva Controparte_1
risolto il contratto con comunicazione del 18.5.2021 senza provvedere al pagamento delle indennità di fine rapporto;
che spettava il pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso per €. 1.797,20, dell'indennità di risoluzione del rapporto per €. 686,74 e dell'indennità 2 suppletiva di clientela per €. 561,84; che la società non aveva provveduto al versamento della contribuzione previdenziale presso Enarsarco per €. 2,681,34; che il 23.11.2021
aveva contestato la lettera di risoluzione del contratto della che la Controparte_1
società aveva affermato che le indennità oggetto di giudizio non spettavano al ricorrente;
che, in realtà, le indennità erano spettanti;
che le richieste di pagamento in via stragiudiziale non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte, sostanzialmente confermate negli scritti successivi.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che il ricorrente non aveva rispettato le politiche commerciali della società, causando discredito e ingenti danni economici;
che, in particolare, aveva autorizzato condizioni di vendita mai autorizzate, costringendo la società ad intervenire presso i clienti per comunicare le effettive condizioni di vendita;
che, per la zona di competenza del ricorrente, vi era stato un decremento dei clienti e del fatturato di oltre il
60%; che il ricorrente aveva violato le previsioni contrattuali che lo impegnavano a promuovere e vendere i prodotti della preponente;
che vi era stato anche l'inadempimento contrattuale in relazione all'obbligo di fornire al preponente informazioni sulla situazione del mercato e sulle osservazioni dei clienti;
che gli inviti ad adottare un comportamento conforme alle obbligazioni contrattuali ed al principio di buona fede non aveva avuto esito positivo;
che la società era stata costretta al recesso per giusta causa senza preavviso;
che le indennità non spettavano, trattandosi di recesso per giusta causa;
che il comportamento inadempiente del ricorrente aveva causato danni per €. 20.000,00, per i quali spettava il risarcimento;
che per mero errore erano stati effettuati versamento all' con CP_2
modalità diverse da quelle richieste e che erano in corso i pagamenti dovuti;
che la domanda di versamento della contribuzione previdenziale non poteva essere oggetto del
3 procedimento. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, sostanzialmente confermate negli scritti successivi.
Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha affermato anche la responsabilità aggravata della società resistente ex art. 96, comma 1, c.p.c..
All'udienza del 27.5.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
2. In ordine alla domanda di parte ricorrente, vanno richiamati i principi per cui, nel processo del lavoro, la determinazione dell'oggetto della domanda deve avvenire in modo compiuto fin dal ricorso introduttivo, con preclusione di allegazioni tardive.
Nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo non ha formulato alcuna compiuta allegazione in ordine alla contestazione di illegittimità del recesso per giusta causa, limitandosi a generici richiami a PEC del 23.11.2021 e del 9.12.2021 dalle quali,
peraltro, emerge solo una, ancora generica, contestazione integrale del contenuto della missiva di risoluzione contrattuale della parte resistente, evidenziandosi ancora che il ricorrente, nell'affermare che le contestazioni stragiudiziali di parte resistente erano prive di fondamento, assume anche che le indennità chieste spettavano in ogni caso al momento della cessazione del rapporto (sicché pare negare una correlazione tra il diritto azionato e la legittimità del recesso).
Si aggiunge che, in ordine alla contestazione di parte ricorrente a seguito di domanda riconvenzionale, la giusta causa di recesso è stata posta dalla società resistente a base della domanda riconvenzionale diretta al risarcimento dei danni, sicché la contestazione della parte ricorrente deve porsi nell'ambito della richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale e non quale fatto costitutivo della domanda, non potendosi recuperare la possibilità di allegazione tardiva di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio in sede di difesa avverso la domanda riconvenzionale rispetto alla quale il ricorrente assume la veste di convenuto e non può, dunque, ampliare i termini dell'originaria domanda che ha formulato.
4 Né, si aggiunge, può farsi riferimento alla necessità di nuova difesa a seguito della comparsa di costituzione della parte resistente, atteso che la parte ricorrente era sin dall'inizio a conoscenza del recesso per giusta causa.
Deve anche evidenziarsi che il recesso per giusta causa nel rapporto di agenzia è stato assimilato dal licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., trattandosi in entrambi i casi di scioglimento del rapporto di lavoro per il venir meno dell'elemento fiduciario, sia pure tenendo conto che, nel rapporto di agenzia, l'elemento indicato assume maggiore intensità
per il carattere di autonomia che caratterizza il rapporto (tra le altre, in merito, Cass. Sez.
Lav. 29290/2019) sicché, anche per tale ragione, era necessaria l'impugnazione compiuta e specifica della giusta causa del recesso, con allegazione in punto di fatto della sua illegittimità.
In mancanza di tale impugnazione nell'atto introduttivo e non potendosi - per quanto detto
- darsi seguito alle contestazioni successive (appare opportuno anche precisare che le argomentazioni svolte afferiscono semplicemente alla valutazione della domanda come formulata da parte ricorrente), deve dirsi che il recesso per giusta causa è restato incontestato dalla parte ricorrente (che, si ripete ancora, non ha affermato l'illegittimità
dello stesso), sicché la domanda formulata deve valutarsi su tale premessa.
Ebbene, l'indennità di mancato preavviso non spetta in ragione della mancata contestazione della legittimità del recesso senza preavviso da parte della resistente. CP_4
Allo stesso modo, l'indennità suppletiva di clientela non spetta, atteso che, secondo l'art. 10, punto II) dell'Accordo economico collettivo, il trattamento non è dovuto se il contratto si scoglie per un fatto imputabile all'agente o al rappresentante.
Spetta invece l'indennità di risoluzione del rapporto, atteso che l'art. 10 punto I) AEC
prevede la non spettanza di tale trattamento solo in caso di recesso da parte della proponente per determinati comportamenti dell'agente (ritenzione indebita di somme di
5 spettanza della preponente e per concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta), che non ricorrono nel caso in esame.
In ordine alla quantificazione dell'indennità spettante, si ritiene di dar seguito all'indicazione della somma di €. 686,74 formulata da parte ricorrente, anche considerando la minima e tardiva contestazione di parte resistente sul quantum nella memoria difensiva depositata il 21.11.2022.
La società resistente, dunque, deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 686,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo mentre, per il resto, la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
3. In ordine al pagamento della contribuzione previdenziale, la parte ricorrente formula in prima istanza una domanda di condanna in favore del terzo che non è ammissibile,
richiamandosi il principio per cui l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'ente previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. n. 19398/2014).
La domanda di versamento diretto, poi, si mostra egualmente non ammissibile non trattandosi, per quanto detto, di diritto del lavoratore ma dell'ente previdenziale (la stessa 6 parte ricorrente, del resto, afferma che l'ente previdenziale ha iniziato l'azione per il recupero del credito).
4. Passando all'esame della domanda riconvenzionale, occorre evidenziare che la stessa si mostra generica in riferimento ai danni, che si determinano in €. 20.000,00 senza indicazione di criteri di quantificazione.
La domanda riconvenzionale, in merito, pare legata principalmente a profili di responsabilità del ricorrente (posti a base del recesso per giusta causa), senza una compiuta allegazione dei danni affermati, che si assumono economici e di immagini senza concreti riferimenti fattuali, non ritenendosi sufficienti, a tale fine, i richiami operati dalla parte al decremento nella clientela e nel fatturato.
Si precisa, in merito, che le argomentazioni relative alla prova dei danni contenuti nella memoria di costituzione della parte resistente non si mostrano decisivi, atteso che la valutazione del piano probatorio è necessariamente subordinato e conseguenziale al piano della compiuta allegazione di ogni elemento di fatto della domanda, sicché
l'incompiutezza nell'allegazione dei fatti impedisce ogni approfondimento istruttorio.
Va anche evidenziato che la parte resistente fa riferimento principalmente ad una valutazione equitativa del Giudice alla quale non può farsi ricorso, atteso che la disciplina dell'art. 1226 c.c. presuppone l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza del danno per l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di procedere alla detta valutazione equitativa quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione (tra le altre, in merito, Cass. 4310/2018).
La domanda riconvenzionale, dunque, deve rigettarsi per la motivazione indicata,
rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
5. Conclusivamente, la domanda di parte ricorrente diretta al pagamento delle indennità
deve accogliersi limitatamente la somma di €. 686,74 per indennità di risoluzione del
7 rapporto, per la quale vi deve essere condanna di parte resistente al pagamento nei termini indicati al punto 2. Per il resto deve rigettarsi.
La domanda di parte ricorrente diretta al versamento della contribuzione previdenziale deve dichiararsi inammissibile.
La domanda riconvenzionale di parte resistente deve rigettarsi.
La domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata da parte ricorrente nel corso del giudizio deve rigettarsi, mancando ogni presupposto per il suo accoglimento.
La peculiarità delle questioni affrontate e la soccombenza reciproca determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 686,74,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo;
dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta al versamento della contribuzione previdenziale;
rigetta nel resto la domanda di parte ricorrente;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 27.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
8