Rigetto
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05144/2025REG.PROV.COLL.
N. 04143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4143 del 2022, proposto dai signori LI D'EL e SA NA La AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Ruocco e Carmine Giugliano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Il signor SQ D'EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Lerio Miani e Francesco Miani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Visciano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, n. 1437/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SQ D'EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Domenico Ruocco; Francesco Miani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor LI D’EL e la signora SA NA La AN hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente il ricorso del signor SQ D’EL volto all’annullamento della nota del Comune di Visciano del 23 dicembre 2020, con la quale è stato negato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 58/2012 del 20 dicembre 2012, rilasciato al signor LI D’EL e della delibera del Consiglio Comunale di Visciano n. 17 del 21 giugno 2011, con la quale è stato espresso parere favorevole alla concessione in deroga al lotto minimo di intervento in zona agricola E3, richiesta dal controinteressato.
2. Il Comune di Visciano, interpellato dal signor SQ D’EL aveva negato l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 58/2012 del 20 dicembre 2012, rilasciato al signor LI D’EL, quale proprietario di un terreno confinante con quello del ricorrente, dal momento che vi era stato un regolare asservimento di fondi ai fini della cessione di cubatura necessaria per il rilascio del titolo e che il piano sottotetto correttamente non era stato incluso tra la volumetria computabile. Inoltre riteneva il Comune che non erano riscontrabili interventi effettuati in difformità dal titolo edilizio.
3. La sentenza ha preliminarmente dichiarato l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa della delibera consiliare e nel merito ha accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso, rilevando una difformità del fabbricato realizzato dal signor LI D’EL rispetto a quello assentito con il titolo edilizio del 2012 poiché era costituito da tre piani fuori terra (incluso il piano sottotetto), comportando quindi un carico urbanistico ben maggiore di quello prospettato in sede progettuale.
Inoltre nella relazione tecnica e nei grafici progettuali allegati al permesso di costruire n. 58/2012 non sarebbe presente alcuna menzione di sbancamenti del terreno finalizzati all’edificazione del piano cantinato da interrarsi successivamente e che dai rilievi fotografici risulterebbe che il piano cantinato effettivamente realizzato sarebbe stato congegnato in modo tale da essere destinato ad una collocazione fuori terra, essendo dotato di finestre ed aperture laterali incompatibili con un interramento.
4. L’appello si fonda su due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta che il T.a.r., nel valutare la sussistenza delle difformità del fabbricato di proprietà dell’appellante rispetto al permesso di costruire n. 58 del 2012, sarebbe inammissibilmente entrato nel merito rispetto ad un potere del Comune non ancora esercitato; inoltre avrebbe altresì violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto si sarebbe pronunciato oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti avevano sottoposto al suo esame.
L’appellante si duole altresì dell’omessa pronuncia sull’inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso sarebbe stato proposto avverso un atto endoprocedimentale.
4.2. Il secondo motivo denuncia l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che il fabbricato sarebbe stato realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal titolo edilizio che lo ha assentito.
Gli appellanti sostengono che, in ragione del provvedimento di sequestro assunto nell’ambito del procedimento penale n. R.G.N.R. 5336/2015 del Tribunale di Nola, il fabbricato sarebbe rimasto nello stato di fatto e di consistenza in cui si trovavano i lavori al momento della disposizione del sequestro. Di conseguenza, il piano cantinato dell’immobile di cui si discorre risulta essere fuori terra, e quindi difforme rispetto al titolo edilizio, solo per la mancata ultimazione dei lavori.
Affermano i proprietari del fabbricato che, una volta ultimati i lavori, il piano di cui si contesta la conformità rispetto al titolo edilizio sarà totalmente interrato mediante ricollocazione del terreno nella sua originaria posizione.
Inoltre le finestre e le aperture laterali realizzate concretamente sarebbero incompatibili con un interramento. Infatti, dall’esame dei grafici progettuali, risulterebbe che le finestre in questione altro non sono che delle finestre “a bocca di lupo” e che le aperture laterali sono sottoposte rispetto al piano di campagna, consentendo, per il tramite di una apposita scala, l’accesso al piano interrato.
5. Il signor SQ D’EL si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’intervenuta sentenza del T.a.r. per la Campania 4467/2022 che ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 1/2002 del Comune di Visciano.
6. Il Comune di Visciano non si è costituito in giudizio.
7. L’appello non è fondato cosicché si può prescindere dal delibare sulla sua improcedibilità per difetto di interesse a seguito della reiezione giurisdizionale del gravame avverso l’ordinanza di demolizione dell’immobile emessa dal Comune di Visciano.
La censura iniziale contenuta nel primo motivo non coglie nel segno laddove segnala una valutazione nel merito di poteri amministrativi non ancora esercitati.
La sentenza impugnata ha respinto i motivi quarto, quinto e sesto dell’originario ricorso perché avevano addotto ulteriori elementi di difformità dal permesso di costruire n. 58/2012 rispetto a quelli presi in considerazione dalla nota dirigenziale, mentre, a fronte del mancato riconoscimento da parte del Comune delle difformità tra il fabbricato in corso di realizzazione e quello descritto nel progetto contenuto nella richiesta di permesso di costruire, si è preoccupato di valutare quale delle due contrapposte posizioni fosse quella che rispondeva alla realtà.
Non vi è, quindi, alcuna valutazione su poteri non ancora esercitati poiché il Comune aveva ritenuto di non intervenire in autotutela proprio perché aveva negato che esistessero le difformità segnalate e poste a fondamento della richiesta.
Non sussisteva alcuna inammissibilità dell’originario ricorso dal momento che la nota dirigenziale non era un atto endoprocedimentale essendo il provvedimento conclusivo del procedimento avviato dagli appellati per ottenere un annullamento in autotutela.
6.2. La difformità del fabbricato realizzato anche se non in modo completo rispetto a quello autorizzato dal provvedimento comunale si riscontra laddove si tiene conto che l’edificio progettato era un corpо di fabbrica articolato su tre livelli di cui uno interrato, destinato a deposito cantina, un piano terra e uno di copertura a sottotetto; dalle foto in atti si ricava che il piano interrato e fuori terra con conseguente aumento della volumetria assentita.
Tale conclusione non è inficiata dalla circostanza che l’immobile non fosse stato completato a causa del sequestro penale intervenuto che non ha impedito di valutare come sarebbe stato completato l’edificio.
Anche quanto alla regolarità dell’asservimento dei terreni necessari per poter autorizzare la volumetria assentita è stato dimostrato come mancasse quella contiguità spaziale che è elemento essenziale, ma nel permesso di costruire non viene chiarita l'effettiva potenzialità edificatoria
delle aree considerate per il calcolo delle volumetrie realizzabili. Anche l’altezza del fabbricato realizzato risulta maggiore rispetto a quella massima prevista per la zona E1. Infatti, le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente all’epoca del rilascio prevedevano un’altezza massima di mt.7,50.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti a rifondere in solido tra loro al signor SQ D'EL le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Nulla per le spese con il Comune di Visciano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO