Ordinanza collegiale 6 aprile 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/09/2023, n. 14199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14199 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 14199/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04424/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4424 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni D'Ambrosio, Stefano Gaetani D'Aragona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cherubina Ciriello in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
nei confronti
-OMISSIS-, intimati e non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1.858 posti (estesi successivamente a ulteriori n. 4.124 con delibera n. 17 del 14.2.2023), di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’Inps Area C, posizione economica C1, approvata con deliberazione n. -OMISSIS- sul sito web dell’Inps e poi modificata con deliberazione n. -OMISSIS-, nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla graduatoria provvisoria del concorso, pubblicata sul sito web dell’Inps in data -OMISSIS- e superata dalla graduatoria finale impugnata e sue successive eventuali modifiche o integrazioni;
- nonché ove occorra, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse, ovvero, a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio e a tutti gli atti successivi e consequenziali. Detti atti si considerino impugnati nella parte in cui determinano di non considerare la scuola di specializzazione per le professioni legali, come utile a consentire l’attribuzione di 4 punti.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto previdenziale.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo il dott. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento della graduatoria finale di merito relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’I.N.P.S., area C, posizione economica C1”, pubblicata in data -OMISSIS- sul sito istituzionale dell’I.N.P.S., nella parte attribuisce alla ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello al quale, a suo dire, avrebbe avuto diritto, ove l’Amministrazione resistente avesse valutato il titolo di specializzazione per le professioni legali (DSPL) ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. a) del bando di concorso.
2. Parte ricorrente ha impugnato altresì la delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione dell’I.N.P.S. di approvazione della graduatoria finale di merito nonché gli elenchi contenenti gli esiti della valutazione dei titoli pubblicati sul sito istituzionale dell’I.N.P.S., effettuata dalla Commissione nei confronti dei candidati ammessi alla prova orale sulla base di quanto previsto dall’art.9 del Bando di concorso.
3. Il ricorrente ha esteso quindi l’impugnativa anche al Bando pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28 ottobre 2020) nella parte ritenuta lesiva per il ricorrente.
4. Espone in fatto l’odierno istante:
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.2 del Bando e di aver partecipato al concorso in esame superando la prova preselettiva, le due prove scritte e la prova orale;
- di aver indicato di possedere il diploma relativo alla “Scuola di specializzazione per le professioni legali” inerente alle materie indicate all’art.2, primo comma, del Bando, ritenendolo ricompreso nella categoria avente ad oggetto il possesso del Master universitario di II livello;
- di non aver ottenuto per tale titolo, pur indicato in domanda di partecipazione, n. 4 punti previsti dall’art. 9 comma 2 del bando di concorso per il possesso del master di II livello;
- di aver conseguito un punteggio inferiore a quanto previsto dal bando, pari a punti 50,28, e di aver interesse all’attribuzione dei 4 punti non riconosciuti, onde raggiungere una posizione in graduatoria notevolmente migliore, pari a punti 54,28, ai fini dello scorrimento della stessa e dell’assegnazione della sede.
5. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi:
Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2 e art. 2, comma 1 lett. a) del bando di concorso. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti.
In subordine. Illegittimità dell’art. 9, comma 2 e art. 2, comma 1 lett. a) del bando di concorso, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse. Eccesso di potere.
6. Deduce, in sintesi, parte ricorrente il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento avuto riguardo ai provvedimenti gravati essendo stata pretermessa l’applicazione del principio di equivalenza del Diploma di Specializzazione per le professioni legali al Master di II livello previsto dall’art. 9 comma 2 lett. a) del Bando.
7. Per tali motivi, le determinazioni integrative del bando pubblicate sul sito istituzionale dell’I.N.P.S. (che escludono recisamente la valutabilità del diploma di specializzazione per le professioni legali) non sarebbero conformi a quanto statuito dalla giurisprudenza in merito alla successiva pubblicazione - ancorché su un sito ufficiale - di una diversa determinazione circa le modalità di svolgimento del concorso, come nel caso di specie sull’attribuzione del punteggio, la quale non può rivestire alcun carattere di fonte normativa (v. Cons. Stato, Sez. V,-OMISSIS-; più recentemente, TAR Napoli, -OMISSIS-).
8. Insiste, quindi, parte ricorrente per l’applicazione del criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa della prevalenza del principio sostanzialistico su quello formalistico, sulla base del quale i Master di II livello sarebbero stati equiparati ai cd. corsi di perfezionamento (Cons. Stato, Sez. VI, -OMISSIS-, che risulta menzionato anche nell’istanza di autotutela del ricorrente).
9. Il ricorrente, quindi, contesta la decisione di integrare illegittimamente ex post il bando di concorso a mezzo delle determinazioni integrative pubblicate sul sito web dell’I.N.P.S., per la compilazione della domanda.
10. Si è costituito in resistenza l’I.N.P.S. deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea.
11. Preso atto della rinunzia alla domanda cautelare e, in accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, adempimenti tempestivamente portati a termine con le modalità indicate dall’ordinanza n. -OMISSIS-.
12. All’udienza pubblica del 19 luglio 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
13. In via preliminare, il Collegio osserva che non colgono nel segno le censure di tardività del ricorso in relazione alla pubblicazione “delle ulteriori precisazioni” circa la compilazione della domanda che escludevano espressamente tra i titoli valutabili il diploma di Scuola di Specializzazione per le professioni legali.
14. Si tratta, infatti, di comunicazioni pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’I.N.P.S. e come tali inidonee a fondare una presunzione legale di conoscenza del loro contenuto, se si considera, da un lato, che non è stata indicata dalla resistente l’esistenza di una disposizione di legge che attribuisca valore ufficiale a tale pubblicazione (in termini, Cons. Stato, Sez. II, -OMISSIS-), dall’altro che lo stesso bando di concorso risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sicché tutte le modifiche od integrazioni allo stesso avrebbero comunque dovuto seguire lo stesso regime di pubblicazione.
15. Del resto, il bando di concorso, in riferimento al prosieguo della procedura concorsuale, ha previsto sempre la pubblicazione integrata sul sito internet dell’I.N.P.S. e sulla Gazzetta Ufficiale.
16. In particolare, l’art. 11 del bando prevede che la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sì pubblicate sul sito istituzionale dell’I.N.P.S., ma che di tale pubblicazione deve essere data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”, specificando che dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
17. Si evidenzia, in ogni caso, che l’art. 9 comma 2 lett. a) del bando, laddove non menziona il DSPL tra i titoli valutabili, non può considerarsi come clausola immediatamente lesiva in quanto incide esclusivamente sulla valutazione dei titoli e, quindi, non assume carattere preclusivo della stessa partecipazione dell’interessato al concorso (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. -OMISSIS-).
18. Ciò posto, il ricorso è fondato per i motivi e con gli effetti conformativi già esposti nella sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- e, pertanto, deve essere oggetto di accoglimento (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V, -OMISSIS-).
19. Ne consegue, tenuto conto anche dei limiti imposti dalla domanda giudiziale, l’illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, dell’addenda al bando e del bando stesso e la necessità di valutare, nell’ambito della procedura concorsuale oggetto di causa, anche il diploma di specializzazione per le professioni legali (astrattamente inquadrabile nell’VIII livello di referenziazione), dovendosi tenere necessariamente conto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, delle differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello) (in termini, Consiglio di Stato n. -OMISSIS-); in tale prospettiva l’Istituto potrà anche considerare l’assegnazione di un punteggio analogo a quello previsto per il Master ma non già in virtù di equipollenza sebbene in funzione della valenza professionalizzante in relazione al profilo dei posti messi a concorso.
20. La parziale novità delle questioni esaminate giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.