Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 aprile 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 agosto 2026 |
Commentari • 45
- 1. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generalihttps://www.brocardi.it/ · 1
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2021, n. 16489Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4693-2019 proposto da: ZI EP, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO IARIA; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 16489 Anno 2021 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 11/06/2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in persona dell'Avvocato Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; LO SI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II …Leggi di più...
- error in iudicando·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:
avvocato generale dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.
Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e' stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge.
La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse. - Art. 2.
Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti. - Art. 3.
Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe. ((2))
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di sette nella seconda classe. ((2))
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.
E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e le anzianita' previste dal comma terzo, nonche' dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla meta'".