Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 aprile 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 gennaio 2026 |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La società San Raffaele s.p.a. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di L'Aquila l'emissione del decreto ingiuntivo n. 187/2023 nei confronti, in solido tra loro, della ASL n. 1 Avezzano-L'Aquila-Sulmona, e della Regione Abruzzo, per l'importo di euro 265.902,43 oltre agli interessi moratori, a titolo di ristoro dei costi fissi sostenuti nel 2020, nel periodo di crisi per l'emergenza sanitaria Covid-19, allorché era stata disposta la sospensione delle prestazioni ai sensi della legislazione emergenziale. 2. Il decreto ingiuntivo è stato opposto dalla ASL n. 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2021, n. 16489Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 4693-2019 proposto da: ZI EP, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO IARIA; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 16489 Anno 2021 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 11/06/2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in persona dell'Avvocato Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; LO SI, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II …Leggi di più...
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- art. 97 Cost.·
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- art. 110 c.p.a.
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 30008Provvedimento: 30008-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE AD - Primo Presidente - ESECUZIONE - PA- GIOVANNI MAMMONE TROCINIO DELL'AGEN- ZIA DELLE ENTRATE- - Presidente Sezione - RISCOSSIONE FRANCESCO TIRELLI Ud. 22/10/2019 - -- Presidente Sezione - ANTONIO MANNA PU R.G.N. 20656/2017 - Consigliere - MARIA GIOVANNA SAMBITO Cear. 30008 Rep.- Rel. Consigliere - FRANCO DE STEFANO ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - см. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20656-2017 …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 30008Provvedimento: 30008-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE AD - Primo Presidente - ESECUZIONE - PA- GIOVANNI MAMMONE TROCINIO DELL'AGEN- ZIA DELLE ENTRATE- - Presidente Sezione - RISCOSSIONE FRANCESCO TIRELLI Ud. 22/10/2019 - -- Presidente Sezione - ANTONIO MANNA PU R.G.N. 20656/2017 - Consigliere - MARIA GIOVANNA SAMBITO Cear. 30008 Rep.- Rel. Consigliere - FRANCO DE STEFANO ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - см. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20656-2017 …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2017, n. 24876Provvedimento: E 24876\ 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UNIVERSITA' - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO STATALI Patrocinio autorizzato L'Avvocatura - Presidente Sezione - VINCENZO DI CERBO dello Stato - Deroghe Ud. 04/07/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 23099/2011 ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ - Consigliere - R.G.N. 23444/2011 Con24876 Rep. IA TRIA - Rel. Consigliere - C.U. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Consigliere - - Consigliere - GIUSEPPINA IANA BARRECA ANGELINA IA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
- esclusione·
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- 5. TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 218Provvedimento: Pubblicato il 27/06/2024 N. 00218/2024 REG.PROV.COLL. N. 00246/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI UL (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Romea Bon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima in Trieste, via Giustiniano 9; contro Università degli Studi Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- decreto ministeriale 662/2016·
- art. 18 della Legge 240/2010·
- violazione di legge·
- autotutela amministrativa·
- requisiti di ammissione·
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- principio di imparzialità e trasparenza·
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- tabella di corrispondenza delle posizioni accademiche·
- competenza della commissione giudicatrice·
- esclusione da procedura selettiva·
- eccesso di potere·
- equivalenza delle posizioni accademiche·
- difetto di istruttoria
Versioni del testo
- Art. 1.
Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:
avvocato generale dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.
Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e' stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge.
La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse. - Art. 2.
Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti. - Art. 3.
Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe. ((2))
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di sette nella seconda classe. ((2))
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.
E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e le anzianita' previste dal comma terzo, nonche' dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla meta'".