Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 aprile 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 gennaio 2026 |
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Giurisprudenza • +500
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 30008Provvedimento: 30008-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE AD - Primo Presidente - ESECUZIONE - PA- GIOVANNI MAMMONE TROCINIO DELL'AGEN- ZIA DELLE ENTRATE- - Presidente Sezione - RISCOSSIONE FRANCESCO TIRELLI Ud. 22/10/2019 - -- Presidente Sezione - ANTONIO MANNA PU R.G.N. 20656/2017 - Consigliere - MARIA GIOVANNA SAMBITO Cear. 30008 Rep.- Rel. Consigliere - FRANCO DE STEFANO ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - см. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20656-2017 …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2019, n. 30008Provvedimento: 30008-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE AD - Primo Presidente - ESECUZIONE - PA- GIOVANNI MAMMONE TROCINIO DELL'AGEN- ZIA DELLE ENTRATE- - Presidente Sezione - RISCOSSIONE FRANCESCO TIRELLI Ud. 22/10/2019 - -- Presidente Sezione - ANTONIO MANNA PU R.G.N. 20656/2017 - Consigliere - MARIA GIOVANNA SAMBITO Cear. 30008 Rep.- Rel. Consigliere - FRANCO DE STEFANO ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - см. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20656-2017 …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/10/2017, n. 24876Provvedimento: E 24876\ 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: UNIVERSITA' - Primo Pres.te f.f. - GIOVANNI AMOROSO STATALI Patrocinio autorizzato L'Avvocatura - Presidente Sezione - VINCENZO DI CERBO dello Stato - Deroghe Ud. 04/07/2017 - MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU R.G.N. 23099/2011 ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΝΝΑ - Consigliere - R.G.N. 23444/2011 Con24876 Rep. IA TRIA - Rel. Consigliere - C.U. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA Consigliere - - Consigliere - GIUSEPPINA IANA BARRECA ANGELINA IA PERRINO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
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- 5. Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1344Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Tribunale di Teramo, Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice relatore Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 452/2021 promossa da , rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Meucci e Silvia De Blasis Parte_1 ATTORE CONTRO , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato dell'Aquila, presso cui domicilia ope legis, alla via Buccio da Ranallo …Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- fede privilegiata·
- querela di falso·
- falsità materiale o ideologica·
- art. 226 c.p.c.·
- vizi di forma verbale di accertamento·
- art. 203 C.d.S.·
- atto pubblico·
- legittimazione passiva·
- art. 2700 c.c.
Versioni del testo
- Art. 1.
Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:
avvocato generale dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.
Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato e' stabilito in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge.
La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse. - Art. 2.
Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti. - Art. 3.
Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe e' attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di tre anni nella prima classe. ((2))
La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di sette nella seconda classe. ((2))
La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianita' di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.
E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 gennaio 1991 n. 3 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che " con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , la parola "sette" e' sostituita dalla parola "cinque" e le anzianita' previste dal comma terzo, nonche' dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla meta'".