Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 04/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario LI OR, ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 17 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32475 del registro di Segreteria promosso dal sig. C.A. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Selene Josephine Gaia Maiella (c.f.:
[...]- pec: selene.maiella@milano.pecavvocati.it) e LE BU
(c.f.: [...]– pec: pasquale.carbutti@legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Bisceglie 76;
CONTRO
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi con memoria della Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del Direttore generale dott.ssa Antonella Isola, posizione 637903 del 6 novembre 2025;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), costituitosi con memoria del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro, Ufficio XI, in personale del Dirigente di seconda fascia dott.ssa Lucia Squicciarino, prot. 53625 del 15 ottobre 2025;
SENTENZA N. 382/2025 Letto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Udito, alla pubblica udienza del 17 novembre 2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, il dott. Alessandro Rocchi, giusta delega depositata in atti, per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nessuno presente per il ricorrente e per il Ministero della Difesa seppur costituito.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, il Sergente Maggiore Aiutante A. C.,
attualmente in congedo per inidoneità permanente e precedentemente in servizio presso il OMISSIS, adiva questa Autorità Giudiziaria per l’accertamento, previa, se del caso, ammissione di C.T.U. o acquisizione di parere medico-legale, della dipendenza da causa di servizio delle infermità “Ipoacusia percettiva bilaterale con percezione della VOC a metri 1 a destra e a metri 0,5 a sinistra, trattata con protesizzazione auricolare bilaterale” e, conseguentemente, per il riconoscimento della pensione privilegiata.
A sostegno della domanda evidenziava che:
- a partire dal 2021, a causa dell’esposizione prolungata al rumore nello svolgimento dell’incarico, accusava una ipoacusia bilaterale, gestita mediante apposite protesi acustiche, oltre a problematiche al cuore e ai polmoni;
- in data 16.02.2023, veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per 180 giorni per “postumi di polmonite covid correlata, dilatazione del bulbo aortico di moderata entità, ipoacusia percettiva bilaterale in attuale protesizzazione, disturbo respiratorio nel sonno tipo ostruttivo di grado lieve”;
- in data 26.09.2023, la Commissione Medica Ospedaliera di Padova, all’esito degli accertamenti espletati, lo dichiarava idoneo al servizio, con limitazione di impiego in incarichi tecnico-amministrativi per giorni 180;
- in data 03.11.2023, avanzava istanza di riconoscimento della causa di servizio relativa alla patologia “Ipoacusia percettiva bilaterale da esposizione ai rumori (tecnopatia)”;
- sottoposto a nuovi accertamenti della Commissione Medica Ospedaliera di Padova, in data 09.04.2024, con verbale mod. OMISSIS, veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per 180 giorni, anche a causa dell’ipoacusia bilaterale che veniva ritenuta ascrivibile alla Tabella A, Categoria 6^;
- in data 04.07.2024, il Comitato di verifica per le cause di servizio, preso atto del processo verbale sopra citato, rendeva il parere n. OMISSIS recante il giudizio negativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con la seguente motivazione:
“trattandosi di riduzione dell’udito per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti) di fenomeni post infettivi virali o esiti vascolari e, in assenza di essi, da attribuirsi ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età, per cui, la menomazione in questione non può ricollegarsi al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta che durante il medesimo si sia verificato alcuno degli eventi patogenetici sopra indicati”;
- in data 31.07.2024, il Ministero della difesa, in conformità al suddetto parere, definiva il procedimento con il provvedimento OMISSIS di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
- in data 31.10.2024, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio, da collocare in congedo assoluto, reimpiegabile a domanda nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, anche a causa della lamentata ipoacusia percettiva bilaterale;
- in data 14.11.2024, avanzava istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Ciò premesso, il ricorrente, preliminarmente, contestava il provvedimento del Ministero della difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nella parte in cui si respingeva la domanda presentata in data 03.11.2023 per intempestività della stessa per decorso del termine perentorio di 6 mesi di cui all’art. 2, c. 1, d.P.R. n. 461/2001, ritenendo di aver avuto piena e concreta conoscenza della “natura e gravità e del suo nesso causale con un fatto di servizio” soltanto in data 26.09.2023, allorquando la C.M.O. di Padova gli consigliava di avanzare domanda di causa di servizio con riguardo all’ipoacusia bilaterale sofferta.
Passando la merito della vicenda, il ricorrente, ritenuto che l’insorgenza dell’infermità patita dovesse essere eziologicamente ricondotta al lodevole servizio prestato per molti anni (a partire dal 1998), che avrebbe comportato una costante esposizione a forti rumori, e che fosse, invece, irrilevante l’avanzare dell’età, come emergerebbe dalla documentazione medica versata in atti e, in particolare, dalla relazione perizia medico-legale del dott. Cisini, chiedeva: “Nel merito: - Sussistendo tutti i presupposti di legge in fatto e diritto, accogliere il ricorso con tutte le conseguenze di legge e per l’effetto annullare gli atti impugnati e tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e consequenziali; - Accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oggetto del presente giudizio e, per l’effetto, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione privilegiata con tutte le conseguenze di legge; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari, tenuto anche conto del comportamento assunto da parte dell’Amministrazione. Con riserva di proporre motivi aggiunti anche della costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta e riguardo il contenuto degli atti di quest’ultima, ove depositati. In via istruttoria: - In caso di contestazione della CTP in relazione alla documentazione allegata, si chiede ammettersi CTU medico legale. Sull’oscuramento dei dati personali del ricorrente: … che i dati dell’odierno ricorrente vengano oscurati ai sensi dell’art. 52 del Codice della Privacy (L. 196/2003)”.
II. Con memoria del 15 ottobre 2025 si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Comitato di verifica per le cause di servizio, il quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva per la natura di atto endoprocedimentale del parere reso, essendo lo stesso, ancorché obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione procedente, improduttivo di effetti esterni e non autonomamente lesivo dei diritti pensionistici del dipendente. In subordine, contestava la fondatezza del ricorso, non avendo parte ricorrente dimostrato, in concreto, che la patologia fosse stata non già e non solo occasionata dall’episodio di servizio, ma anche “causata” dal verificarsi di eventi straordinari tali da integrare, o concorrere ad integrare, in via preponderante e decisiva, il fattore patogeno.
Chiedeva, infine, il rigetto di ogni richiesta istruttoria, non potendo la perizia d’ufficio sopperire alle lacune probatorie di parte.
III. Con memoria del 6 novembre 2025, si costituiva il Ministero della Difesa che eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice contabile in favore del Giudice amministrativo, relativamente ad ogni pretesa diversa dal trattamento pensionistico di privilegio. Deduceva, altresì, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ex art. 153, c. 1, lett. b), del Codice di giustizia contabile, non avendo il ricorrente mai avanzato domanda di pensione privilegiata, precludendo, così, all’Amministrazione di avviare il relativo procedimento e di esprimersi in merito, e non essendo possibile, in assenza di formale istanza, determinare la data di decorrenza del beneficio de quo. In via subordinata, chiedeva ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, quale soggetto legittimato passivo della controversia, e, quindi, di disporsi la sua estromissione dal giudizio, per difetto di competenza in relazione alla determinazione e concessione del diritto del ricorrente, in congedo dal 31.10.2024, alla pensione privilegiata. Nel merito, confermava la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, essendosi la stessa conformata all’accertamento condotto dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, ritenuto completo e adeguatamente motivato, e si opponeva alla richiesta istruttoria di C.T.U., non potendosi ricorrere a tale rimedio per supplire alle carenze istruttorie delle parti ovvero per svolgere un’indagine esplorativa su fatti o circostanze non provati dal ricorrente.
IV. All’odierna udienza, il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è riportato alla memoria difensiva in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente, in congedo assoluto dal 31 ottobre 2024, volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata e, conseguentemente, al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata.
2. Va, in primo luogo, evidenziato che non si intravedono profili di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, essendo il parere reso dal Comitato di Verifica, incardinato presso il Dicastero, un atto endoprocedimentale privo di portata immediatamente lesiva.
3. Ciò posto, deve essere affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto la stessa è diretta ad ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria che, come noto, presuppone l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata (art. 67 T.U. 1092/1973).
Si richiama, sul punto, la costante giurisprudenza del Giudice della Giurisdizione che ha affermato il principio per cui è devoluta alla Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’Ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia (Cfr. Cass., SS.UU, ord. 5467/2009, in senso conforme ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).
4. Ciò premesso, va, quindi, scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa di pensione ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b, del Codice di giustizia contabile, formulata dal Ministero della Difesa, spettando al Giudice contabile, come statuito dalla Corte di cassazione nella giurisprudenza sopra richiamata, verificare, ai fini dell’ammissibilità della domanda, l’esistenza di un interesse sostanziale ad ottenere il trattamento pensionistico e il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dallo specifico regime processuale del giudizio pensionistico innanzi a questa Corte.
Invero, con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, in congedo per inidoneità permanente al servizio, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata, deducendo l’erroneità del parere negativo n. OMISSIS reso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio in data 04.07.2024 e posto a base dell’avversato decreto del Ministero della Difesa n. OMISSIS (riferito all’equo indennizzo)
con il quale l’infermità è stata riconosciuta “NON dipendente da causa di servizio”.
Ciò posto, non sfugge a questo Giudice che con il Regolamento di cui al d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, sia stata espressamente prevista la unicità dell’accertamento “…anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio” (art. 12 del d.P.R. n. 461/2001).
Va, tuttavia, precisato che la predetta disposizione, orientata ad esigenze di accelerazione delle procedure, mantiene ferma la distinzione ed autonomia dei due procedimenti amministrativi, quello finalizzato all’ottenimento dell’equo indennizzo e quello teso al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. Peraltro, tale lettura appare coerente con la diversa finalità (indennitaria per l’equo indennizzo e previdenziale per la pensione di privilegio) e con le differenti modalità di erogazione dei due trattamenti, nonché sulla devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali distinti.
Ne discende, quindi, che, a prescindere dall’esito dell’accertamento, ai fini dell’ammissibilità dell’azione giudiziaria dinanzi a questa Corte, è necessario che l’Amministrazione competente sia stata messa in grado di esprimersi, eventualmente anche attraverso il meccanismo del silenzio significativo, in merito alla domanda amministrativa per il riconoscimento del trattamento pensionistico.
Ciò posto, quanto alle modalità di avvio del procedimento, va richiamata in primis la disciplina prevista dall’art. 167 del d.P.R. n. 1092 del 1973, a mente del quale: “Il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.
Non v’è dubbio, quindi, che, nei casi di liquidazione della pensione privilegiata a domanda, come nella fattispecie in esame in cui la cessazione dal servizio militare non avviene per causa di servizio, bensì per effetto del passaggio volontario agli impieghi civili, l’interessato deve presentare la relativa istanza all’Amministrazione tenuta a pronunciarsi sull’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per la concessione del beneficio, posto che la domanda di pensione privilegiata, presentata solo giudizialmente, è inammissibile (cfr. questa Sezione, sent. n. 179/2024; Sez. giur. Lazio, sent. n. 290/2024; Sez. giur. Campania, sent. n.
128/2021).
L’art. 153 del Codice di giustizia contabile prevede, poi, che “i ricorsi sono inammissibili (…)
quando si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere” (comma 1, lett. b).
La finalità della norma, espressione di un principio già vigente nel precedente assetto procedurale (art. 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 e 71, lett. b) del r.d. 13 agosto 1933 n.
1038), va rinvenuta, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel fatto che il Giudice contabile, pur dovendosi pronunciare sul rapporto, non può sostituirsi all’Amministrazione nell’espletamento delle funzioni alla medesima intestate dall’ordinamento, non potendo che essere successivo il controllo giudiziale sull’operato della medesima (Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 410/2018, che richiama Sez. III App., sent.
n. 629/2016, e sent. n. 804/2016; Sez. I App., sent. n. 176/2016).
Ciò posto, agli atti di causa non è stato prodotto alcun provvedimento di diniego di pensione privilegiata ordinaria, né una diffida legale ad adempiere, né tantomeno una previa domanda amministrativa di pensione rivolta al competente Ente previdenziale in relazione all’infermità lamentata ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 335/1995.
Come rilevato anche dal Ministero della Difesa, è, invece, presente agli atti esclusivamente la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio e la contestuale concessione del beneficio dell’equo indennizzo per la patologia sofferta (all. 5 al ricorso),
mentre non risulta, per contro, che il ricorrente abbia espressamente manifestato, in via amministrativa, l’interesse a conseguire la pensione privilegiata, coinvolgendo l’I.N.P.S..
La mancanza della previa domanda finalizzata ad ottenere il trattamento pensionistico di privilegio (in relazione alle patologie lamentate) o almeno l’accertamento della dipendenza da causa di servizio (scopo-mezzo) ai fini del riconoscimento della pensione di privilegio
(scopo-fine) impedisce, quindi, di esaminare il merito del proposto ricorso (cfr., ex multis, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 2/2022; Sez. Sicilia, sent. n. 724/2020).
Tale affermazione, come osservato dal Ministero della Difesa, non appare superata dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM/PRES, con la quale è stato pronunciato il seguente principio di diritto: «è ammissibile, ai sensi dell’art.
153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito –
e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».
Come già evidenziato da condivisibile giurisprudenza, anche successiva all’intervento delle Sezioni Riunite, infatti, la questione di massima sottoposta alle stesse riguardava il diverso caso dell’ammissibilità della domanda giudiziale di accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio proposta dal militare, o assimilato, ancora in servizio attivo, in funzione della futura attribuzione della pensione privilegiata, posto il diniego amministrativo sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, sent. n. 149/2024; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 394/2023).
La necessità di preservare la futura possibilità di prova dei fatti in funzione del futuro trattamento pensionistico privilegiato non sussiste, infatti, nel caso di un militare che, come il ricorrente, risulti già in congedo ed attivi un ricorso giudiziale avverso il diniego espresso sull’istanza avanzata all’Amministrazione di appartenenza quando era in servizio al fine della corresponsione dell’equo indennizzo, senza presentare, invece, dopo la cessazione dal servizio, la domanda amministrativa di pensione privilegiata.
Vi è, infine, un ulteriore profilo che rende il ricorso parimenti inammissibile, e cioè la circostanza che nel giudizio pensionistico, che è un giudizio di mero accertamento (del diritto a pensione), non è consentito al Giudice di svolgere accertamenti di fatti, anche se giuridicamente rilevanti, a meno a che non debbano essere accertati quale fondamento del diritto fatto valere in giudizio. In particolare, in assenza di una previa domanda di pensione privilegiata, come nel caso di specie, da parte del soggetto non più in servizio attivo, il giudizio appare volto al mero accertamento di un fatto (rappresentato dalla dipendenza dell’infermità lamentata da causa di servizio), indipendentemente dall’accertamento del diritto alla pensione privilegiata (che naturalmente deve essere già esistente nella sfera giuridica di chi agisce), diritto cui si correla sul piano processuale l’interesse ad agire che deve essere, a sua volta, concreto e attuale (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, sent. n.
48/2025).
Viene in rilievo, al riguardo, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui
“non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo (…) nella sua interezza” (cfr. Cass., SS.UU., sent. 20/12/2006, n. 27187; Cass. civ., Sez. lavoro, sent.
04/05/2012, n. 6749). Nella fattispecie all’odierno esame si è verificato, infatti, tale inammissibile frazionamento della domanda giudiziale che non rende manifesta la sussistenza di un interesse ad agire concreto ed attuale del ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata, considerato anche che la domanda di accertamento della sussistenza della causa di servizio per l’infermità sofferta, che ha originato il diniego amministrativo di cui è causa, è stata presentata dal ricorrente al fine della corresponsione dell’equo indennizzo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia contabile e dell’art. 167, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, con assorbimento di ogni altra deduzione, eccezione e istanza delle parti del presente giudizio.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia per il principio di gratuità delle cause previdenziali.
Considerato che il giudizio è stato definito in base ad una questione preliminare, le spese di lite vanno integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del Codice di giustizia contabile.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia contabile.
Nulla per le spese di giustizia.
Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa LI OR
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 04/12/2025 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
AD NO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice
(f.to digitalmente)
LI OR
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.
Il Funzionario Preposto
(f.to digitalmente)
AD NO