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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO VIOZZI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. MARINA Controparte_1 C.F._2
BELLABARBA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 10.04.2025
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1 CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio contratto a
[...]
Fermo, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2010 Numero 65 Parte II
Serie A Ufficio 1).
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 10.04.2025, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo. Alla medesima udienza le parti, tuttavia, si conciliavano ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, e, manifestando il loro consenso alla pronuncia della sentenza di divorzio con il riconoscimento alla resistente di un assegno di divorzio di € 200, 00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e compensazione delle spese di lite, chiedevano al Tribunale di prendersi atto dell'accordo di divorzio raggiunto. Il
Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti e senza assumere, in ragione della stessa, provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
Va innanzitutto osservato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Peraltro, deve prendersi atto del suddetto accordo di divorzio, in assenza di figli tra le parti, dovendo a ciò solo aggiungersi, nulla avendo previsto al riguardo le parti, che l'assegno di divorzio deve essere versato entro il 10 di ogni mese, come peraltro avveniva con riferimento all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. L'accordo tra le parti comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Fermo) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra le parti.
❖ compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1750/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. PAOLO VIOZZI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. MARINA Controparte_1 C.F._2
BELLABARBA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 10.04.2025
Motivazione
ricorreva al Tribunale domandando, nei confronti di Parte_1 CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio contratto a
[...]
Fermo, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Anno 2010 Numero 65 Parte II
Serie A Ufficio 1).
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversa domanda. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 10.04.2025, sentite le stesse dal
Giudice, veniva tentata la conciliazione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, primo periodo, conciliazione che dava esito negativo. Alla medesima udienza le parti, tuttavia, si conciliavano ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma, e, manifestando il loro consenso alla pronuncia della sentenza di divorzio con il riconoscimento alla resistente di un assegno di divorzio di € 200, 00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e compensazione delle spese di lite, chiedevano al Tribunale di prendersi atto dell'accordo di divorzio raggiunto. Il
Giudice, quindi, preso atto della conciliazione tra le parti e senza assumere, in ragione della stessa, provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c., ultimo comma.
Va innanzitutto osservato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l.
1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Peraltro, deve prendersi atto del suddetto accordo di divorzio, in assenza di figli tra le parti, dovendo a ciò solo aggiungersi, nulla avendo previsto al riguardo le parti, che l'assegno di divorzio deve essere versato entro il 10 di ogni mese, come peraltro avveniva con riferimento all'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. L'accordo tra le parti comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Fermo) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
❖ prende atto degli accordi, riportati in parte motiva, di divorzio intervenuti tra le parti.
❖ compensa per intero le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna