Sentenza 19 ottobre 2010
Massime • 1
È da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione.
Commentario • 1
- 1. Invasione di terreni o edifici - raccolta di giurisprudenzaAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 19 agosto 2019
L'invasione di terreni o edifici (giurisprudenza) – indice Cos'è il reato Raccolta di giurisprudenza Il reato di invasione di terreni o edifici è disciplinato dall'art. 633 c.p., e più volte reso oggetto di analisi giurisprudenziale nelle ordinanze che si sono succedute negli anni. Dopo un breve riepilogo dell'ipotesi di reato, le sue sanzioni e le aggravanti, esaminiamo una raccolta di giurisprudenza, facendo cenno alle pronunce più significative in materia. Cos'è l'invasione di terreni o edifici Come abbiamo già rammentato in apertura di questo approfondimento, il reato di invasione di terreni o edifici è previsto dall'art. 633 c.p., secondo cui Chiunque invade arbitrariamente terreni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2010, n. 41401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41401 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/10/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3232
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 12847/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG SE;
avverso la sentenza 21.4.08 del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 21.4.08 il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, confermava la condanna emessa dall'Ufficio del g.d.p. di Palata nei confronti di AG SE per i delitti p. e p. artt. 633 e 635 c.p., commessi ai danni di CI TA. Il AG\ ricorreva personalmente contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1;
a) falsa applicazione dell'art. 124 c.p. per tardività della querela, atteso che in essa si diceva che l'invasione e l'occupazione del terreno erano avvenuti da oltre un anno;
in proposito l'impugnata sentenza aveva confuso gli effetti del danneggiamento contestato al AG\ (ancora in corso, secondo la querela) con l'elemento oggettivo del reato (invasione ed occupazione del terreno);
b) falsa applicazione degli artt. 538 e 541 c.p.p., perché la costituzione di parte civile, sebbene avvenuta all'udienza del 7.7.04 (come asserito dal Tribunale), non era stata però ancora ammessa, in quanto a tale udienza il g.d.p. si era limitato a rinviare il processo al fine di esperire il tentativo di conciliazione;
successivamente, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza del 4.10.06, subito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, nella fase delle questioni preliminari, il g.d.p. avrebbe dovuto ammettere la costituzione di parte civile, ma nel verbale d'udienza la parte concernente la relativa ammissione risultava interlineata;
pertanto, in assenza di ammissione, non potevano emettersi statuizioni civili;
c) erroneamente il Tribunale aveva sostituito con la propria la motivazione quella con cui il g.d.p. aveva rigettato l'istanza di rinvio del processo per concomitante impegno professionale del difensore del AG\: in proposito il Tribunale, lungi dal sostituire od integrare la scarna motivazione del primo giudice (che si era limitato a dare precedenza al processo innanzi a lui pendente perché già da tempo incardinato), avrebbe solo dovuto verificare se l'ordinanza di rigetto era rispettosa o meno dell'art. 420 ter c.p.p.;
d) la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di Euro 258,00 di multa senza però specificare quale fosse la pena per il reato di cui all'art. 633 c.p. e quale la pena per quello di cui all'art. 635 c.p.; in tal modo non aveva consentito il controllo sul buon uso del potere discrezionale e ciò anche a prescindere dall'essere stata la pena contenuta nel minimo edittale, come invece aveva ritenuto l'impugnata sentenza;
e) la motivazione dell'impugnata pronuncia era per certi versi carente e per altri manifestamente illogica: lo stesso CI\ aveva detto di aver trovato i propri terreni arati, ma di non aver visto il AG\ nell'atto di invaderli e/o di ararli;
inoltre, non vi era alcuna prova del danneggiamento;
f) del pari censurabile era la gravata pronuncia quanto al ritenuto elemento materiale del reato p. e p. ex art. 633 c.p., consistente nell'invasione e non nell'occupazione, tanto che costante giurisprudenza escludeva il delitto in questione da parte di chi già possedesse l'immobile;
g) infine, ove pure fosse stata provata l'arbitraria invasione dei terreni, mancava il fine di occuparli o comunque di trame profitto.
1 - Il motivo che precede sub a) è infondato.
Il delitto p. e p. ex art. 633 c.p., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma avvenga con un'occupazione protratta nel tempo - come avvenuto nel caso in esame - è permanente, come da lungo tempo stabilito da larga giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ad es., Cass. Sez. 2^ n. 49169 del 27.11.2003, dep. 22.12.2003; Cass. Sez. 3^ n. 2026 del 26.11.2003, dep. 22.1.2204; Cass. Sez. 2^ n. 8799 del 17.1.99, dep. 5.9.91; Cass. Sez. 2^ n. 3708 del 12.1.90, dep. 16.3.90; Cass. Sez. 2^ n. 7427 del 23.11.87, dep. 30.6.88; Cass. Sez. 2^ n. 10363 del 30.6.87, dep. 6.10.87; Cass. Sez. 3^ n. 670 del 24.11.82, dep. 26.1.83; Cass. Sez. 2^ n. 1178 del 7.10.80, dep. 18.2.81; Cass. Sez. 2^ n. 1625 del 17.11.72, dep. 23.2.73). Ne deriva che, finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che il reato permanente è, in quanto tale, flagrante per tutto il periodo in cui se ne protrae la consumazione e ciò ai sensi dell'esplicito disposto dell'art. 382 cpv. c.p.p.; ciò significa che la querela deve considerarsi comunque tempestiva sia pure con riferimento al periodo pregresso corrispondente al termine trimestrale di cui all'art. 124 c.p.;
tenuto conto, poi, dell'intrinseca struttura unitaria del reato permanente, ovviamente la querela copre anche il periodo ad essa posteriore, finché si protrae la permanenza (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 6^ n. 22219 dell'11.5.2010, dep. 10.6.2010; Cass. Sez. 6^ n. 11556 del 19.11.08, dep. 17.3.09). Quanto al delitto p. e p. ex art. 635 c.p., nel caso di specie esso è procedibile d'ufficio perché aggravato ai sensi del combinato disposto dell'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 e art. 625 c.p., n. 7, avendo ad oggetto la piantagione a grano distrutta dal AG\ e pacificamente rientrando anche le piante nel novero delle cose menzionate dal cit. art. 625 c.p., n.
7. Tale aggravante risulta chiaramente formulata in fatto, ad onta del mancato richiamo anche all'art. 635 c.p., comma 2: in proposito è noto che, per costante giurisprudenza di questa S.C., ai fini della contestazione dell'accusa ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 6^ n. 437 del 16.9.2004, dep. 13.1.2005; Cass. S.U. n. 18 del 21.6.2000, dep. 1.8.2000).
2 - Il motivo che precede sub b) è manifestamente infondato per l'assorbente rilievo che lo stesso ricorrente non nega la tempestività dell'avvenuta dichiarazione di costituzione di parte civile: per l'effetto, trova applicazione l'insegnamento di questa S.C., che ha già avuto modo di statuire che la parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice (cfr. Cass. Sez. 3^ n. 12423 del 6.2.08, dep. 20.3.08).
In altre parole, se non risulta un provvedimento di esclusione, la dichiarazione di costituirsi parte civile equivale ad avvenuta costituzione.
Inoltre, la tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione in limine e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla legitimatio ad processum che non siano state dedotte nei termini, per l'effetto restando ormai stabile la lite civile instauratasi tra le parti nell'ambito del processo penale (cfr., ad es., Cass. Sez. 5^ n. 2911 del 22.12.98, dep. 3.3.99; Cass. Sez. 5^ n. 11657 del 22.9.97, dep. 16.12.97). Nel caso di specie il motivo di ricorso in esame neppure deduce una tempestiva opposizione alla costituzione di parte civile del CI\.
3 - Ancora manifestamente infondato è il motivo che precede sub e), noto essendo che ben può il giudice di secondo grado confermare la gravata decisione sia pure in base a ragioni diverse da quelle addotte dal primo giudice, atteso che i limiti dell'effetto devolutivo attengono alle statuizioni del provvedimento oggetto d'appello e non alla sua motivazione. Anche in proposito la giurisprudenza di questa S.C. è antica e costante fin da epoca risalente al c.p.p. del '30 (cfr., ad es., Cass. Sez. 1^ n. 828 del 16.3.87, dep. 16.4.87; piu' di recente e sotto il vigore dell'attuale c.p.p. v., ex aliis, Cass. Sez. 2^ n. 5606 del 10.1.07, dep. 8.2.07).
4 - Rispetto alla doglianza che precede sub d) vi è carenza di interesse ad impugnare.
Infatti, l'interesse richiamato dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto ove il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep. 29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2^ n. 15715 del 28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1^ n. 47496 del 17.10.2003, dep. 11.12.2003, nonché numerose altre analoghe).
In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento (o da ipotetiche convenienze dilatorie, giuridicamente non apprezzabili), ma dall'interesse a conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato -un concreto vantaggio. Nel caso di specie, la pena è stata contenuta nel minimo edittale di Euro 258,00 previsto, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 52, comma 2, lett. a) tanto per il delitto di cui all'art. 633 c.p. quanto per quello p. e p. ex art. 635 c.p., senza nemmeno l'aumento - che pur sarebbe stato dovuto - per la continuazione (vizio, quest'ultimo, non emendato perché non investito da impugnazione del PM).
Dunque, in nessun caso il AG\ potrebbe aspirare ad un più favorevole trattamento sanzionatorio.
5 - Il motivo che precede sub e) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dal giudice del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni ha ritenuto che la deposizione del CI\ dimostrasse il danneggiamento e l'arbitraria invasione dei terreni da parte del AG\ al fine di occuparli e di coltivarli. Lo stralcio di un passaggio della deposizione della persona offesa riportato in ricorso mira unicamente a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità.
Nè la doglianza può intendersi come sostanziale denuncia di travisamento della prova, inibita dal pregiudiziale rilievo - ormai largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte - che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme (come avvenuto nel caso in esame), solo ove il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sez. 2^ n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007; Cass. Sez. 2^ n. 5223 del 24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. 2^ n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006, e numerose altre).
6 - Il motivo che precede sub f) è generico perché con esso il ricorrente si limita a citazioni giurisprudenziali che non cala nel contesto delle risultanze processuali evidenziate in sede di merito, nel senso che non esamina specificamente, per confutarle, le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto - sempre in base ad un apprezzamento della prova testimoniale non sindacabile in questa sede, come innanzi si è detto - che il AG\ non era nel possesso dei terreni in questione. A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile - per mancanza della specificità del motivo prescritta dall'art. 581, lett. c) - il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n.
19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
7 - Il motivo che precede sub g) è smentito dalle osservazioni sopra svolte circa l'apprezzamento della prova effettuato in sede di merito, che ha evidenziato che l'odierno ricorrente aveva invaso i terreni della parte civile per occuparli e coltivarli, tanto che il CI\ aveva constatato che il AG\, dopo aver distrutto la preesistente coltivazione a grano, li aveva seminati a girasole.
8 - In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010