Sentenza 26 novembre 2003
Massime • 1
Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto.
Commentario • 1
- 1. Invasione di terreni: è reato flagrante per tutto il tempo dell'occupazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2003, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/11/2003
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1812
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 33181/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, nel procedimento penale
contro
LL AN, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 26.6.2003 dal tribunale per il riesame di Catanzaro.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza;
Udito il difensore dell'indagato.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Con decreto del 3.5.2003 il g.i.p. del tribunale di Catanzaro, su conforme richiesta del p.m., disponeva il sequestro preventivo di una struttura ricettiva denominata Camping OL, sita in Montepaone Lido nell'alveo del torrente Grizzo, gestita da AN VA, che era sottoposto ad indagini per aver ampliato la suddetta struttura mediante costruzioni abusive in zona sottoposta a vincolo ambientale su terreno demaniale (reati di cui all'art. 20 lett. b) e c) legge 47/1985, agli artt. 633-639 bis c.p., agli artt. 13 e 14 legge 1086/1971, agli artt. 17 e 20 legge 65/1974, agli artt. 146 e 163 D.
Lgs. 490/1999, all'art. 734 c.p., all'art. 635, comma 2, c.p. e all'art. 450 c.p.).
2 - Su istanza di riesame presentata nell'interesse del VA, il tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 26.6.2003, revocava (rectius annullava) il sequestro, disponendone la restituzione all'avente diritto.
Al riguardo osservava che dalla documentazione prodotta era risultato che il 20.8.1990 la capitaneria di porto di Crotone aveva rilasciato una concessione per la realizzazione delle opere de quibus, poi annullata dal Tar Calabria con sentenza del 7.2.1997; che tuttavia le opere erano state tutte realizzate al più tardi nel 1993, e quindi in vigore del titolo abilitativo rilasciato dall'autorità amministrativa, sicché esulava il reato di cui agli artt. 633-639 bis c.p.;
che sotto altro profilo tutti i reati edilizi, urbanistici e ambientali, nonché la contravvenzione di cui all'art. 734 e il delitto di cui all'art. 635 erano ormai estinti per prescrizione. Quanto al residuo delitto di cui all'art. 450 c.p., esso non era configurabile, giacché il pericolo di inondazione, pure ipotizzabile nella zona, dipendeva soltanto dalla natura del terreno, classificato come area R4 (ad alto rischio) dal Piano di Assetto Idrogeologico, e non già dalla condotta commissiva od omissiva del VA.
3 - Il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione.
Osserva che il VA in data 20.8.1990 aveva ottenuto una concessione demaniale di durata triennale di suolo agricolo a sinistra del torrente drizzo, da destinare a campeggio;
e che in data 12.10.1999 il Ministero delle Finanze, Ufficio del territorio di Catanzaro, qualificava come abusiva l'occupazione del terreno demaniale a sinistra del torrente Grizzo.
Sostiene inoltre che sussiste il delitto di cui all'art. 450 c.p. perché il VA, mantenendo una struttura ricettiva abusiva nell'alveo del suddetto torrente, in area a rischio idrogeologico molto elevato, ovvero non apprestando le misure di sicurezza idonee, fa persistere il pericolo di inondazione, con grave pregiudizio per la pubblica incolumità, così come previsto dalla norma incriminatrice.
Aggiunge infine che nel settembre 2000 altro campeggio sito nell'alveo del vicino fiume Beltrame era stato travolto da una inondazione, che aveva cagionato la morte di tredici persone. Per evitare simile tragedie - secondo il ricorrente - era necessario sequestrare il campeggio OL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il ricorso va accolto nei limiti di cui appresso.
Posto che le costruzioni abusive per la realizzazione del Camping OL risultano terminate nel 1993, non ve dubbio che le contravvenzioni alle leggi 47/1985, 1086/1971, 64/1974, all'art. 734 c.p. e al D. Lgs. 490/1999 sono ormai estinte per prescrizione,
essendo scaduto il termine massimo di quattro anni e mezzo previsto dagli artt. 157 e 160 c.p.. Altrettanto deve dirsi per il contestato delitto di danneggiamelo dell'alveo del torrente Grizzo, il cui periodo prescrizionale massimo è di sette anni e mezzo. Quanto al delitto di cui all'art. 450 c.p., coglie nel segno l'argomentazione del tribunale del riesame. Il pericolo di inondazione non deriva dalla condotta commissiva del gestore del campeggio, ma piuttosto dalla natura del terreno, classificato ad alto rischio idrogeologico.
Non può ravvisarsi pertanto il fumus dell'ipotizzato reato. Tutt'al più, nella malaugurata ipotesi che un'inondazione travolgesse il campeggio cagionando la morte o il ferimento dei turisti ospiti, potrebbe configurarsi a carico del gestore il reato di omicidio colposo o di lesioni colpose, ove fosse imputabile allo stesso gestore una colpa generica o specifica nella causazione dei danni alla incolumità delle persone.
Resta però il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p.. In linea di fatto è pacifico il carattere abusivo dell'occupazione del terreno fluviale del torrente Grizzo, almeno a partire dalla sentenza del Tar Calabria in data 7.2.1997, confermata dalla nota 12.10.1999 dell'ufficio catanzarese del ministero delle Finanze. In linea di diritto il delitto ha natura permanente, perché l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trame altrimenti profitto.
Quindi non può dubitarsi in questa sede cautelare che sussista il fumus del delitto di invasione arbitraria di terreno demaniale e che sussista inoltre il periculum in mora atto a legittimare il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la libera disponibilità del terreno da parte del gestore del campeggio può protrarre e aggravare le conseguenze del reato, e - in ipotesi di inondazione - può anche agevolare la commissione di altri reati quali l'omicidio e la lesione personale per colpa. In conclusione, in questi limiti e per queste ragioni l'ordinanza impugnata è illegittima e va annullata senza rinvio, con l'effetto di ripristinare l'efficacia del sequestro preventivo originario limitatamente al delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p..
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004